Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 241 del 27 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa posta da un Sindaco riguarda l’interpretazione della normativa vigente relativa alla stipula, da parte delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative volte a coprire i rischi professionali dei dipendenti pubblici, in particolare Progettisti e Verificatori, coinvolti nella progettazione e verifica di Progetti pubblici. In particolare, il quesito chiede di chiarire se tali polizze debbano coprire sia la colpa lieve che quella grave, oppure se sia sufficiente una copertura limitata alla sola colpa lieve.
La normativa di riferimento, rappresentata principalmente dal “Codice dei contratti pubblici” (Dlgs. n. 36/2023), consente alle Stazioni appaltanti di stipulare polizze assicurative per tutelare i dipendenti nello svolgimento delle loro funzioni tecniche. Tali assicurazioni sono finalizzate a proteggere da eventuali responsabilità derivanti da errori professionali non intenzionali (escludendo comportamenti dolosi), garantendo un supporto, sia all’Amministrazione che al dipendente. Tuttavia, vi sono limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007, che vieta espressamente la copertura assicurativa contro il danno erariale per evitare un indebito scarico di responsabilità dal dipendente all’Amministrazione.
La Sezione, nelle sue Pronunce (Corte dei conti, Lombardia n. 665/2011 e Sardegna n. 6/2021), ha sottolineato che la polizza assicurativa deve essere limitata ai rischi professionali legati all’attività tecnica e non può includere la copertura della responsabilità amministrativa o erariale. Ciò significa che l’assicurazione può includere la colpa lieve e la colpa grave, purché i danni derivino da errori commessi durante l’esercizio delle funzioni di progettazione o verifica. La colpa lieve però è già esclusa dalla responsabilità risarcitoria del dipendente (art. 2236 del Cc.) e pertanto l’estensione della copertura alla colpa grave rappresenta il vero valore aggiunto della polizza per il dipendente.
La polizza assicurativa ha un duplice scopo:
– tutela dell’Amministrazione: consente di recuperare eventuali danni causati da errori non intenzionali dei dipendenti, limitando le perdite economiche.
– tutela del dipendente: riduce il timore di azioni di responsabilità, incentivando l’assunzione di iniziative professionali.
La polizza non può comprendere rischi non strettamente connessi all’attività professionale specifica regolamentata dal “Codice dei Contratti pubblici”, né può essere utilizzata per coprire danni verso terzi o responsabilità erariali. Il danno derivante da dolo è sempre escluso dalla copertura assicurativa.
La Sezione ritiene che la copertura assicurativa per i rischi professionali dei dipendenti debba necessariamente includere la colpa grave, in quanto la colpa lieve non comporta responsabilità risarcitorie per il dipendente. Ciò rende la copertura efficace e realmente utile, sia per i dipendenti coinvolti sia per l’Amministrazione. Tuttavia, è vietata qualsiasi assicurazione contro il danno erariale diretto o indiretto, in conformità con la normativa vigente. Le polizze assicurative possono includere sia la colpa lieve che la colpa grave, ma solo per rischi legati all’attività professionale tecnica, mentre non possono coprire responsabilità amministrative o erariali. Devono escludere il dolo e rispettare i parametri stabiliti dalla legge. Questo equilibrio normativo garantisce la tutela del personale tecnico senza pregiudicare la responsabilità individuale e collettiva del pubblico dipendente.