Corretta classificazione catastale di immobili fieristici: esclusione dalla Categoria “E/9”

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29798 del 19 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, la questione sollevata riguarda l’attribuzione della corretta Categoria catastale a immobili utilizzati per attività fieristiche, in particolare se tali immobili debbano essere classificati nella Categoria “E/9” (immobili con funzione pubblica, non commerciali e improduttivi di reddito) o nella Categoria “D/8” (immobili destinati a uso commerciale, produttivi di reddito).

Il contribuente cerca di ottenere la classificazione nella Categoria “E/9” per beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per immobili non commerciali. La Suprema Corte stabilisce che gli immobili utilizzati per attività fieristiche, gestiti da un soggetto commerciale (ad esempio, una Società per azioni) e finalizzati alla promozione e vendita di beni e servizi, devono essere classificati nella Categoria “D/8”. Questa Categoria è specifica per immobili commerciali o industriali costruiti per esigenze specifiche di attività redditizie.

I Giudici di legittimità sottolineano che la Categoria “E/9” è residuale e applicabile esclusivamente a immobili destinati a funzioni pubbliche, privi di carattere commerciale e improduttivi di reddito. Pertanto, gli immobili destinati ad attività fieristiche, che generano reddito e sono strumentali a un’attività commerciale, non possono essere inclusi nella Categoria “E/9”.

La Suprema Corte conferma inoltre che, in presenza di compendi immobiliari con destinazioni miste (esposizione, vendita, ristorazione, ecc.), è necessario suddividere le unità immobiliari secondo le diverse destinazioni d’uso. Le porzioni destinate a attività commerciali devono essere censite nella Categoria “D/8”, mentre eventuali aree non commerciali (ad esempio, spazi strettamente funzionali alla gestione dell’evento) possono essere accatastate separatamente in categorie appropriate.

La Suprema Corte ribadisce che gli immobili utilizzati per attività fieristiche hanno carattere commerciale e non possono beneficiare della classificazione nella Categoria “E/9”. La tassazione deve basarsi sulla Categoria “D/8”, che rappresenta la natura commerciale e la redditività degli immobili, in linea con i principi normativi e giurisprudenziali consolidati.

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