Corretta determinazione del “Fondo perdite partecipate” basata sulla differenza negativa tra valore e costi della produzione

Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 133 del 27 ottobre 2025

La Sezione ha rilevato che l’Ente non ha effettuato il corretto accantonamento al “Fondo perdite per le Società partecipate”, nonostante la Società a cui l’Ente partecipa avesse registrato, nell’ultimo esercizio disponibile, una differenza negativa tra valore e costi della produzione. Tale differenza, prevista dall’art. 2425 del Cc. come indicatore della reale situazione economica della società che gestisce un “servizio pubblico a rilevanza economica”, rappresenta il parametro che l’Ente deve utilizzare per quantificare l’accantonamento proporzionale alla propria quota di partecipazione. L’utilizzo di criteri diversi, come il risultato d’esercizio, non garantisce una corretta valutazione del rischio potenziale derivante dalla partecipazione societaria e determina una sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione. La normativa in materia di partecipazioni pubbliche richiede espressamente che l’accantonamento al “Fondo perdite” sia commisurato, non solo alla perdita dell’ultimo esercizio, ma anche alle eventuali perdite pregresse non ancora coperte, poiché tali squilibri possono tradursi nel tempo in un onere potenziale per il bilancio dell’Ente.

Alla luce di ciò, la Sezione ha richiesto all’Ente di provvedere, nel rendiconto successivo, all’accantonamento calcolato correttamente sulla base della differenza negativa tra valore e costi della produzione, così da rappresentare in modo prudente e attendibile la possibile esposizione finanziaria connessa alla partecipazione societaria e garantire la veridicità del risultato di amministrazione.