Nell’Ordinanza n. 2174 del 30 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità sono chiamati ad esaminare una specifica fattispecie di esenzione da assoggettamento a Cosap. Ai fini dell’applicazione di tale Canone, istituito dall’art. 63 del Dlgs. n. 446/1997, è previsto che le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il citato articolo attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di escludere, nell’ambito dei rispettivi territori, l’applicazione della Tosap e di prevedere e disciplinare con specifico Regolamento che – in sostituzione di detta Tassa – l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un Canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa Cosap. La potestà regolamentare deve essere esercitata nei limiti fissati dalla normativa statale in relazione ai presupposti di fatto, ai soggetti passivi ed all’aliquota massima ivi comprese l’esenzioni soggettive ed oggettive in essa previste. Il riferimento è all’art 49 del Dlgs. n. 507/1993 che stabilisce l’esenzione dalla Tassa per “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con Dpr. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. Quindi, in conclusione, in base a quanto sopra esposto, la Suprema Corte afferma che è escluso l’assoggettamento alla Cosap in relazione all’occupazione da parte del Ministero dei Beni culturali di uno spazio comunale per finalità istituzionali. L’occupazione, che nella specie è posta in essere direttamente dal soggetto esente, non è per conseguire un vantaggio particolare di detto spazio e ciò quindi fa venir meno il presupposto applicativo della Cosap concepita dal Legislatore come corrispettivo fondato su di un uso particolare del bene di proprietà pubblica che nel caso di specie è mancante.