Consiglio di Stato, Sentenza n. 7813 del 7 ottobre 2025
Un Comune aveva indetto una gara per affidare la gestione di un asilo nido comunale. Una cooperativa era stata inizialmente esclusa perché aveva indicato un ribasso percentuale sull’intero importo dell’appalto, comprensivo anche dei costi della manodopera, mentre il Tar aveva ritenuto che tali costi dovessero essere esclusi dal calcolo del ribasso. La cooperativa ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la sua offerta era conforme alla normativa, poiché il ribasso sui costi della manodopera è ammesso quando deriva da una migliore organizzazione aziendale. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la Sentenza del Tar, chiarendo che, in base all’art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023, i costi della manodopera devono essere indicati separatamente nei documenti di gara, ma non sono esclusi dal ribasso. La norma stabilisce infatti che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. I Giudici hanno richiamato anche l’art. 108, comma 9, che impone ai concorrenti di indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, e l’art. 110, comma 1, secondo cui la Stazione appaltante deve valutare la congruità e la sostenibilità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, anche tenendo conto dei costi dichiarati. Da ciò consegue che un ribasso che includa la manodopera non comporta l’esclusione automatica del concorrente, ma soltanto la verifica di anomalia, durante la quale l’impresa può dimostrare che il ribasso è giustificato da una gestione più efficiente, nel rispetto dei minimi salariali e delle tutele dei lavoratori. I Giudici hanno quindi ritenuto legittima l’offerta della cooperativa, che aveva applicato un ribasso unico sull’intero importo, comprensivo dei costi di gestione e della manodopera, come consentito dal Codice dei contratti pubblici e coerente con la lex specialis di gara. L’esclusione disposta in primo grado è stata annullata. In conclusione, i Giudici affermano che i costi della manodopera non sono “fissi” né intoccabili, ma possono essere oggetto di ribasso se adeguatamente giustificati, e che l’amministrazione deve procedere alla verifica di congruità dell’offerta, evitando esclusioni automatiche contrarie ai principi di libera concorrenza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 41 della Costituzione).





