Costi della manodopera delle prestazioni contrattuali: vanno indicati anche in caso di ricorso al subappalto

Tar Venezia, Sentenza n. 1560 del 21 giugno 2024

Una Società, agendo come Centrale di committenza per le Aziende consorziate, ha avviato una procedura aperta per l’affidamento di un appalto suddiviso in 12 Lotti per il “Servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi”, con una durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi. La gara, valutata secondo il criterio del minor prezzo, ha visto la partecipazione di un’altra Azienda per tutti i lotti, incluso il Lotto n. 11, del valore di € 3.219.350,00. In questa offerta, l’Azienda in questione ha dichiarato di ricorrere al subappalto per “caricamento e trasporto” e ha indicato i costi della manodopera e della sicurezza. L’Azienda è risultata prima in graduatoria per il Lotto 10. Tuttavia, durante la verifica dell’anomalia, la Cuc ha contestato all’Azienda di aver ribassato i costi della manodopera e di applicare Contratti collettivi nazionali diversi da quelli richiesti. L’Azienda ha risposto precisando che, essendo un Intermediario commerciale che subappalta il trasporto, i costi della manodopera indicati erano relativi solo a un addetto amministrativo. L’Azienda è stata esclusa dalla gara per il Lotto n. 11. Il Rup ha rilevato che l’offerta era carente dei costi della manodopera per le attività subappaltate e che tali costi non potevano essere integrati successivamente alla presentazione dell’offerta. I Giudici rilevano che, in tema di costo della manodopera per le prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa (con le Sentenze n. 1500/2018 del Consiglio di Stato, n. 348/2020 del t+Tar Friuli Venezia Giulia), ha stabilito, in base alla normativa del Dlgs. n. 50/2016, che “il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’obbligo di informare dettagliatamente l’Amministrazione riguardo al costo effettivo del personale fornito dal subappaltatore, al fine di permettere un controllo efficace sulla sostenibilità economica dell’offerta”. Infatti, la disposizione (art. 95, comma 10, Dlgs. n. 50/2016) deve essere applicata a tutti i costi che l’offerente, sia direttamente che indirettamente, sostiene per adempiere agli obblighi contrattuali. La norma rischierebbe di essere facilmente elusa se si permettesse di escludere dal costo totale della manodopera i costi sostenuti dai subappaltatori. La frammentazione della prestazione in vari subappalti non trasforma i costi del personale coinvolto nell’esecuzione del contratto in costi indiretti o occasionali, ma evidenzia ancor di più la necessità di protezione dei lavoratori coinvolti. Inoltre, l’applicazione della disciplina pubblica per la tutela dei lavoratori non può essere influenzata dalla decisione dell’Operatore economico di suddividere la prestazione in più subappalti. Queste conclusioni sono ulteriormente rafforzate dal Dlgs. n. 36/2023, che ha potenziato il sistema di tutele per i lavoratori previsto dal precedente “Codice dei contratti pubblici”. In definitiva, alla luce del Dlgs. n. 36/2023, è necessario che il concorrente indichi sempre, nella fase di offerta, i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali, anche se subappaltate a terzi.

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