Costi della manodopera: le Tabelle ministeriali rappresentano solo valori medi di riferimento e non sono vincolanti

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025

La vicenda riguarda una Gara d’appalto per i “Servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione” in un importante sito culturale, assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo l’aggiudicazione, l’Impresa seconda classificata ha fatto ricorso, sostenendo che l’Offerta della vincitrice fosse troppo bassa rispetto ai costi stimati (quindi anomala) e che non le fosse stato garantito l’accesso completo agli atti, in particolare all’Offerta tecnica e ai giustificativi usati per giustificare il prezzo.

L’Impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’accesso integrale alla documentazione e, in alternativa, di essere dichiarata vincitrice oppure di ottenere un risarcimento.

I Giudici hanno chiarito 2 aspetti importanti.

Il primo riguarda l’uso del contratto di affitto di ramo d’azienda per dimostrare i requisiti tecnici e professionali. Questo è valido anche se il contratto ha durata inferiore a 3 anni, purché duri almeno quanto l’appalto. Se poi l’Azienda affittata viene acquistata, il legame si rafforza ulteriormente. Inoltre, se la Società che ha affittato il ramo d’azienda è in crisi o in liquidazione, questo non comporta automaticamente l’esclusione del concorrente, a condizione che esistano norme che permettano comunque la prosecuzione del contratto.

Il secondo punto concerne i costi della manodopera. Secondo il “Codice dei Contratti” (art. 41 del Dlgs. n. 36/2023), è possibile applicare un ribasso anche su questi costi, ma solo se l’Impresa riesce a dimostrare che la riduzione è dovuta ad una migliore organizzazione aziendale. Tuttavia, non è mai consentito scendere sotto i minimi salariali previsti dai Contratti collettivi, che sono obbligatori. Le Tabelle ministeriali invece rappresentano solo valori medi di riferimento e non sono vincolanti.

Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che l’Impresa aggiudicataria abbia fornito giustificazioni adeguate per i propri costi, anche se inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante. Non sono emersi problemi gravi, né nell’istruttoria, né nella trasparenza della procedura. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto e l’aggiudicazione è stata confermata.