Costi della manodopera: modifica in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia

Nella Sentenza n. 2485 del 22 novembre 2019 del Tar Lombardia, i Giudici chiariscono che la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica. Se è infatti pur vero che l’offerta può essere modificata in taluni suoi elementi – essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’Impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo – resta tuttavia fermo il Principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.