Nel Parere n. 9 del 4 febbraio 2015, l’Anac afferma che qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti.
Tale principio è applicabile anche nel caso in cui venga pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs.
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