Cottimo fiduciario: il principio di rotazione non esclude l’aggiudicazione o l’invito all’affidatario uscente

Nella Sentenza n. 4810 del 21 ottobre 2015 del Consiglio di stato, i Giudici rilevano che la rotazione, di cui all’art. 125, comma 9, del Dlgs. n. 163/06, considerato il carattere negoziale dell’affidamento dei lavori e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, ha lo scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo. Tale criterio dunque deve essere attuato mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio.

Pertanto, ove sia stato seguito un procedimento sostanzialmente concorrenziale per l’individuazione del contraente, con invito

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