E’ in fase avanzata il Procedimento per l’emanazione a brevissimo termine di un’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Agenti virali trasmissibili”, con la quale si prevedono assegnazioni ai Comuni a titolo di anticipazione sul “Fondo solidarietà comunale” al fine di garantire una risposta immediata da parte degli Enti Locali alla problematica situazione economica, e in taluni casi alimentare, determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
Queste le indicazioni riportate nel testo inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Regioni per acquisire la prescritta preliminare Intesa.
Il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione del “Fondo di solidarietà comunale”, nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui Euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Si prevede anche che le sanzioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010 (ritardo nella restituzione alla Sose dei questionari relativi ai fabbisogni standard), e le sanzioni di cui all’art. 161, comma 4 (ritardo nella comunicazione dei dati di bilancio alla “Bdap”), del Tuel, non si applicano alle spettanze per l’anno 2020.
Dette risorse sono ripartite ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente Ordinanza con i seguenti criteri:
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi Euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune, salvo quanto previsto al punto c);
b) una quota pari al restante 20%, per complessivi Euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione (i valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Mef);
c) il contributo minimo spettante a ciascun Comune non può in ogni caso risultare inferiore a Euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, viene raddoppiato il contributo assegnato ai Comuni di cui all’Allegato 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.
La quota di cui al punto a) relativa ai Comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lett. c).
Le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni ricadenti nel proprio territorio sulla base degli stessi criteri sopra individuati.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni; a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle donazioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”).
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Con successivi provvedimenti saranno previste ulteriori assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla presente Ordinanza.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.