“Covid-19” e “patrimonio destinato” della Cassa Depositi e Prestiti Spa

Consiglio di Stato, Parere n. 1717 del 3 novembre 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno reso il parere sullo Schema di Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio destinato”, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. In particolare, i Giudici chiariscono che l’art. 27, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, autorizza la costituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un “patrimonio destinato” all’attuazione di “interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Diversamente dal modello civilistico, il “patrimonio destinato” non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti ma di beni specificamente conferiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto, si tratta di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti, che non assume alcun rischio in ordine alla sua operatività. L’art. 27, del Dl. n. 34/2020, citato ha previsto che, in via preferenziale, il “patrimonio destinato” effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. ​​​​​​​Peraltro, la disciplina di rango legislativo impone di tenere in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.