“Covid-19”: in G.U. il Decreto che disciplina l’obbligo del “Green pass” per lavoratori del settore pubblico e privato

Sulla G.U. n.226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Dl. n.127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde ‘Covid-19’ e il rafforzamento del sistema di screening.”

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per prevenire la diffusione del “Covid-19” tutto il personale delle Amministrazioni Pubbliche e del settore privato è tenuto a presentare il “Green pass” per accedere ai rispettivi luoghi di lavoro.

Tale disposizione, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare la presenza del “Green pass” del proprio personale e, entro il 15 ottobre, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. 

Nel caso in cui il personale non sia il possesso del “Green pass” o qualora risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione.

In caso di violazione delle disposizioni, la sanzione amministrativa è stabilita in Euro da 600 a Euro 1.500.

Le disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari, al personale amministrativo, contabile e militare, ai componenti delle commissioni tributarie.

L’accesso dei soggetti sopra citati agli uffici giudiziari in violazione della disposizione integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Dl. n. 109/2006. Gli altri soggetti ricevono una sanzione amministrativa stabilita in Euro da 600 a Euro 1.500.

Per garantire la disponibilità di strumenti per la rilevazione di antigene “Sars-Cov-2” le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi con prezzi calmierati.

In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000. L’applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Ssn e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi. 

Il Decreto illustra, inoltre, misure finanziarie finalizzate al ristoro di farmacie e strutture sanitarie.

Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021 l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” la spesa di Euro 105 milioni per l’anno 2021. Questo provvederà a trasferire tali risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie

Il Decreto comunica, inoltre, che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento

delle indennità dei collaboratori sportivi connesse all’emergenza “Covid-19” non utilizzate, sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50% al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante 50% al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.