E’ stato pubblicato sulla. G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020 il Dl. n. 172, emanato lo stesso giorno e vigente dal giorno successivo, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus ‘Covid-19’”.
L’art. 1 contiene “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo”, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 158/2020:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’art. 3 del Dpcm. 3 dicembre 2020 (zona “rossa”);
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’art. 2 del medesimo Decreto (zona “arancio”), ma sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Durante l’intero suddetto periodo restano ferme, per quanto non previsto nel Decreto in commento, le misure adottate con Dpcm. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dl. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020.
La violazione delle suddette disposizioni e di quelle del Dl. n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del citato Dl. n. 19/2020.
L’art. 2 del Decreto in commento contiene invece indicazioni circa il “contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione” e prevede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di Euro 455 milioni per l’anno 2020 e di Euro 190 milioni per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, hanno la Partita Iva attiva e, ai sensi dell’art. 35 del Dpr. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco riportati nella Tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la Partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. n. 24/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle




