“Covid-19”: in G.U. il Dpcm. 14 gennaio 2021, che detta le nuove misure anti-contagio in vigore fino al 5 marzo 2021

Con il Dpcm. 14 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.11 del 15 gennaio 2021 (Supplemento Ordinario n. 2), il Governo ha dettato le nuove misure anti-contagio da adottarsi dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.

Poche le novità introdotte rispetto al previgente Dpcm. 3 dicembre 2020. Confermate quasi tutte le misure anti-contagio sin qui adottate.

Per il mondo pubblico la novità più significativa è sicuramente costituita dallo sblocco dei concorsi. Dal 15 febbraio 2021 – previa adozione degli appositi Protocolli – saranno infatti consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle P.A., a condizione che partecipino massimo 30 candidati per ogni sessione o sede di prova. Via libera alla riapertura di mostre, musei e luoghi della cultura, ma solo nei giorni feriali. Da segnalare inoltre la decisione presa sul delicato tema “Scuola”: dal 18 gennaio 2021 torneranno fisicamente sui banchi delle Scuole superiori almeno il 50% (e fino al 75%) degli studenti.

Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che differiscono rispetto al previgente Decreto.

Le misure introdotte

L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il contenimento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazionale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di protezione individuale”. Questi devono essere indossati sempre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condizioni tali da garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.

Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
  • i bambini di età inferiore a 6 anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della mascherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia in presenza di persone non conviventi.

Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che si debba mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Disposizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (c.d. “coprifuoco”). Viene inoltre fortemente raccomandato, anche per il resto della giornata, di non spostarsi se non per le ragioni di cui sopra o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.

Ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 2 del 14 gennaio 2021 (vedi commento all’interno della presente Rivista), in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5:00 e le 22:00, nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sempre in applicazione del citato art. 1 del Dl. n. 2/2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o piazze nei Centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio commerciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi la capienza massima di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virusCovid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (>37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio Medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai Giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di Parchi, Ville e Giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle Linee-guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

c) sono sospese le attività dei Parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi Protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle Linee-guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

d) è permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso Aree attrezzate e Parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e)  sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico (Cip) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ovvero da Organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Per tali eventi e competizioni non è consentita la presenza di pubblico e dovranno pertanto svolgersi a porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli di Settore. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Il Coni e il Comitato italiano paralimpico (Cip) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’Allegato 20 del Decreto in commento, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’arrivo, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) sono sospese le attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso Palestre, Piscine, Centri natatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto quelli con presidio sanitario obbligatorio o che eroghino prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza” e le attività riabilitative o terapeutiche), nonché Centri culturali, sociali e ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di Piscine e Palestre, l’attività sportiva di base e quella motoria in genere svolte all’aperto presso Centri e Circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le Linee-guida di Settore, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a tali Circoli; sono consentite le attività dei Centri di riabilitazione, nonché quelle dei Centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida vigenti;

g) fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dal Decreto 13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. Stop anche all’attività sportiva dilettantistica di base, alle Scuole e all’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché a tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato (non più di 48 ore – contro le precedenti 72 – prima dell’arrivo sul territorio nazionale) il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute;

i)   lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

l)   sospese le attività di Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo e Casinò;

m) sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in Sale teatrali, Sale da concerto, Sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto;

n) restano sospese le attività che abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste, sia al chiuso che all’aperto, incluso quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Con riferimento alle abitazioni private, viene fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, a meno che non ci siano esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le Sagre, Fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;

o) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee-guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle P.A., le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo;

r) viene disposta una parziale riapertura al pubblico dei Musei e degli altri Istituti e Luoghi della cultura. Nello specifico potranno riaprire i Musei e gli altri Istituti e Luoghi della cultura di cui all’art. 101 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che questi garantiscano, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Amministrazioni e soggetti gestori dei Musei e gli altri Istituti e Luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle medesime condizioni sopra descritte;

s) le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in maniera tale che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, ad almeno il 50% e fino 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Le uniche attività in presenza ammesse sono quelle che prevedono l’uso di laboratori o quelle volte a mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’infanzia, il Primo ciclo di Istruzione e per i Servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

     Viene disposta l’istituzione, presso ciascuna Prefettura-Utg e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente, di un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente interessati, i Dirigenti degli ambiti territoriali del Miur, i rappresentanti del Mit, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto produrrà un documento operativo sulla base del quale le Amministrazioni coinvolte adotteranno le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 300/1999, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978, una o più Ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte. Le scuole secondarie di secondo grado sono chiamate, da canto loro, a organizzare il piano di lavoro del personale Ata, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni di cui alla presente lettera.

     I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

     Sono consentiti in presenza soltanto:

  • i corsi di formazione specifica in Medicina generale;
  • le attività didattico-formative degli Istituti di formazione del Mef e dei Ministeri dell’Interno, Difesa, Giustizia e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
  • i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli Uffici della Motorizzazione civile e dalle Autoscuole;
  • i corsi per l’accesso alla professione di Trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse Autoscuole, Scuole nautiche e da altri Enti di formazione, anche in ambito ferroviario e aeronautico;
  • i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Mit;
  • gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
  • i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (purché nel rispetto delle prescrizioni del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” stilato dall’Inail).

     Le riunioni degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche può avvenire a distanza, purché vengano garantite segretezza e libertà di partecipazione. Gli Enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’Ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le Istituzioni scolastiche, l’Ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle Istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi Protocolli di sicurezza conformi alle Linee-guida di cui all’Allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche Centri sportivi pubblici o privati;

t)   sono sospese tutte le gite, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate in ogni Scuola, di qualsiasi ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché i tirocini ex Dm. Miur n. 249/2010;

u) le Università sono chiamare a predisporre, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico, dei Piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle Linee-guida del Miur, nonché sulla base del Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di “Covid-19”; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. Le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lett. u) non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle Professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della Professione di Medico chirurgo e di quelli per il personale della Protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle P.A. nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le Commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

aa) le Amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;

bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lett. aa) connessi al fenomeno epidemiologico da “Covid-19” non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

cc) è vietato, per gli accompagnatori dei pazienti, rimanere nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

dd) l’accesso di parenti e visitatori a Strutture di ospitalità e lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (“Rsa”), Hospice, Strutture riabilitative e Strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, le articolazioni territoriali del Ssn. assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del “Covid-19”, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in ambiti analoghi; confermata la chiusura degli esercizi commerciali all’interno dei Centri commerciali e dei Mercati nelle giornate festive e prefestive. Fanno eccezione solo Farmacie, Parafarmacie, Presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, Tabacchi e Edicole;

gg) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si superino le 4 persone per tavolo, a meno che non siano conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli Alberghi e in altre Strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, così come la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché – fino alle 22:00 – l’asporto, a condizione che i prodotti acquistati non vengano consumati sul posto o in prossimità dei locali stessi; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Le attività di cui sopra restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in Settori analoghi. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti sono tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;

hh) restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le Autostrade, negli Ospedali e negli Aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida applicabili. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del Dpcm. 26 aprile 2020;

ll) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

mm) il tasso di riempimento massimo dei mezzi pubblici del “Trasporto locale” (eccezion fatta per quello scolastico) e del “Trasporto ferroviario regionale” resta del 50%; tale coefficiente sostituisce quelli previsti nei Protocolli e nelle Linee-guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del “Trasporto pubblico locale”, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza “Covid-19” sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve comunque essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

nn) in ordine alle attività professionali viene raccomandato che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di “lavoro agile”, ove possano essere svolte da casa o in modalità a distanza;
  • siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri strumenti previsti dalla Contrattazione collettiva;
  • siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, nei Settori professionistici e dilettantistici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite Linee-guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali a condizione che siano state adottate, per allora, le specifiche Linee-guida che consentano di evitare assembramenti;

pp) le attività delle Strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.

Gli artt. 2 e 3 disciplinano le regole valide per le 3 diverse fasce di rischio che riflettono i livelli di criticità registrati nelle diverse Regioni del Paese e in relazioni alle quali sono state introdotte restrizioni di diversa intensità e che sono determinate a mezzo Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Il Ministero della Salute è incaricato di verificare, almeno una volta a settimana, il permanere dei requisiti che hanno portato all’attribuzione di una determinata fascia di rischio e di aggiornare il relativo Elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le Ordinanze del citato Dicastero, con le quali le Regioni vengono inserite in determinate fasce di rischio, hanno una efficacia minima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del Dpcm. sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 16-ter, del Dl. n. 33/2020, introdotto dall’art. 24, comma 1, del Dl. n. 157/2020, l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Andando più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 fissano i paletti (aggiuntivi rispetto al resto delle disposizioni introdotte dal Dpcm. in commento) per le Regioni ricomprese, rispettivamente, nelle Aree arancioni e rosse, mentre precisiamo che le istruzioni vincolanti per le Regioni inserite nell’Area gialla sono quelle indicate ordinariamente nel nuovo Dpcm. e in quelli precedenti ancora in vigore, che come detto abbiamo in questo commento riepilogato e riportato per intero.

Nello specifico, con riferimento alle Regioni ricomprese nell’Area arancione (definite come Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto), viene disposto:

a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita dai territori in questione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Resta ferma la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito attraversare le Aree arancioni ove sia necessario per raggiungere zone non soggette a restrizioni negli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento sia legittimato dal Decreto in commento;

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;

c) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazione eccezion fatta per mense e catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano applicati gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a domicilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e Luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Per l’Area rossa (Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato) si parla invece di:

a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché all’interno degli stessi, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sì agli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita così come al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ assicurata anche la possibilità di attraversare le Aree rosse ove si abbia necessità di farlo per raggiungere zone non soggette a restrizioni negli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento sia legittimato dal Decreto in commento;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità (vedasi Allegato 23[1]), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Sì quindi agli acquisti di queste categorie di beni anche nei negozi collocati all’interno dei Centri commerciali, a condizione che non sia consentito l’accesso ad altre attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste su tutto il territorio nazionale. Restano aperte le Edicole, i Tabaccai, le Farmacie e le Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, la chiusura è pressocché totale, eccezion fatta per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

c) esattamente come per le Zone arancioni, è disposta la sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazione eccezion fatta per mense e catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano applicati gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a domicilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza interpersonale e indossando la mascherina; è inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f) dal secondo anno delle Scuole secondarie di primo grado in poi, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta ferma la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e per gli altri, laddove occorra utilizzare dei laboratori;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i Medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in Medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle Professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, eccezion fatta per:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità “agile”;

l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove in questione, per un periodo pari a quello di efficacia dell’Ordinanza di cui al comma 1;

m) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e Luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero territorio nazionale si debbano rispettare i contenuti dei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virusCovid-19” negli ambienti di lavoro.

Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 5 del Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si applichino le seguenti misure:

  • il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
  • confermato l’obbligo, per gli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale, di caricare – accedendo al Sistema centrale di “Immuni” – il Codice-chiave in presenza di un caso di positività, così da aumentare l’efficacia dei meccanismi di tracciamento dei contagi;
  • è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’Allegato 19;
  • nei Servizi educativi per l’infanzia, nelle Scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli Uffici delle restanti Pubbliche Amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 19;
  • i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  • nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle Strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • le Aziende di Trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Nel previgente Dpcm. 24 ottobre 2020, le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, venivano invitate a “incentivare” il “lavoro agile” con le modalità stabilite da uno o più Decreti del Ministro della P.A., garantendo almeno la percentuale del 50% in attuazione dell’art. 263, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). La nuova formulazione ha un tono decisamente più perentorio, posto che si chiede alle Amministrazioni di “assicurare le percentuali più alte possibili di ‘lavoro agile’”, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Il nuovo comma 4 dispone inoltre che, sempre nelle P.A., ciascun Dirigente:

a) organizzi il proprio Ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del “lavoro agile” nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipendenti di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” (lavoratori che abbiano figli conviventi minori di 16 anni per i quali sia stata disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del Plesso scolastico), ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai Contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre chiamate a scaglionare l’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È parallelamente raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

A questi ultimi viene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 90 del citato “Decreto Rilancio”, nonché di quanto previsto dai Protocolli di cui agli Allegati 12 e 13 al Dpcm.

Il Dpcm. (art. 6) vieta gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione, tra cui: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L’art. 7 disciplina gli obblighi di dichiarazione da rendere all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, mentre il successivo art. 8 riguarda la sorveglianza sanitaria, l’isolamento fiduciario e l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.

L’art. 9 detta prescrizioni con riguardo ai vettori e agli armatori per il controllo dell’equipaggio e dei viaggiatori, e sull’uso dei mezzi di protezione individuale.

L’art. 10 dispone in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbarco per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima prima della partenza della nave di aver rispettato tutte le Linee-guida con indicazione dei Porti di scalo e della provenienza dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da crociera di bandiera estera in dipendenza dei Porti precedenti di scalo e della provenienza dei passeggeri.

Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

L’art. 11 detta misure in materia di “Trasporto pubblico di linea”: presenza di Protocolli di regolamentazione contro il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli utenti.

Sono, inoltre, dettate dall’art. 12 ulteriori disposizioni specifiche in relazione ai soggetti disabili: sono riattivate le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione secondo Piani territoriali, assicurando attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.

Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indicate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il Dpcm. riporta 25 Allegati per regolare nel dettaglio numerose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (celebrazioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati:

  1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
  2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
  3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
  4. Protocollo con le Comunità ortodosse;
  5. Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
  6. Protocollo con le Comunità Islamiche;
  7. Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
  8. Linee-guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti;
  9. Linee-guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
  10. Criteri per Protocolli di Settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
  11. Misure per gli esercizi commerciali;
  12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virusCovid-19” negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali;
  13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del “Covid-19” nei Cantieri;
  14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del “Covid-19” nel Settore del Trasporto e della Logistica;
  15. Linee-guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del “Covid-19” in materia di Trasporto pubblico;
  16. Linee-guida per il Trasporto scolastico dedicato;
  17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” a bordo delle navi da crociera;
  18. Linee-guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle Istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021;
  19. Misure igienico-sanitarie;
  20. Spostamenti da e per l’estero;
  21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di “Covid-19” nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
  22. Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di “Covid-19” nelle aule universitarie;
  23. Commercio al dettaglio;
  24. Servizi per la persona;
  25. Prevenzione e risposta a “Covid-19”: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

[1] Allegato 23 – Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;

• Commercio al dettaglio di biancheria personale;

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.