Sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 è stato pubblicato il Dpcm. 21 gennaio 2022, relativo alle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle “Certificazioni verdi”.
Nel Dpcm. si può leggere che non è richiesto il possesso di una delle “Certificazioni verdi” davanti a:
- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie, anche per gli accompagnatori;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli Uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli Uffici giudiziari e agli Uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.




