“Covid-19”: le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” valgono anche in caso di noleggio e per i soli detergenti con potere disinfettante

L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 528 e 529 del 4 novembre 2020, è intervenuta di nuovo in merito al regime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), riferita all’acquisto di “dpi” per combattere l’emergenza da “Covid-19”.

Con la Risposta n. 528 ha fornito chiarimenti in ordine alle prestazioni di noleggio di tali “dpi”.

L’art. 6 del Dpr. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero alla data della fattura, se emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo.

Pertanto:

– per le operazioni di noleggio di “dpi” effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020 e fino al 31dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione Iva;

– per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà applicabile l’aliquota Iva del 5% ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Con la Risposta n. 529 l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’agevolazione ai detergenti per le mani, specificando che il Legislatore, nel richiamarli nella norma, ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, distinguendoli dai comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi.

Pertanto, fermi restando i Codici doganali individuati nella Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che rientrino nell’agevolazione non tutti i prodotti corrispondenti ai Codici Taric indicati nella sopra citata Circolare, bensì solo i biocidi e i presidi medico-chirurgici autorizzati per l’igiene umana (“PT1”) e quelli utilizzabili, sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (“PT1/PT2”), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’Iss nel Rapporto 19/2020 Rev.

Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare del regime agevolativo.