L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 525 del 4 novembre 2020 ha fornito altre precisazioni in merito al concetto di “finalità sanitarie”, con riferimento all’applicazione del regime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, applicato all’acquisto di abbigliamento protettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha rammentato la recente Circolare n. 26/E del 2020 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020) a cui è stata fornita una risposta di carattere generale al dubbio sollevato.
Ai fini in esame rileva in particolare il paragrafo 2.11, dove è stato precisato che possono godere del regime Iva agevolativo gli articoli di abbigliamento con le seguenti caratteristiche:
- siano classificabili nei relativi codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare n. 12/D del 2020;
- siano dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss “Covid-19”, n. 2/2020, e relativi aggiornamenti, rubricato “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-CoV-2”, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della salute;
- siano destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti “Covid-19”.
Nella medesima Circolare, al paragrafo 1, relativo all’ambito applicativo è stato affermato che “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso specifico indicato dal soggetto istante, l’Agenzia ha chiarito che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.




