Nella G.U. n. 33 dell’8 febbraio 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in risposta al “Covid-19”. L’Ordinanza, che sarà in vigore dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, informa che fino a tale data continua ad essere obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Nei luoghi all’aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi in ogni caso i Protocolli e le Linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le Linee-guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico



