“Covid-19”: pubblicata in G.U. l’Ordinanza del Ministero della Salute per l’utilizzo delle mascherine

Sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero della Salute, riguardante le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da “Covid-19” concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La presente Ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 24 del 24 marzo 2022, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

L’Ordinanza stabilisce all’art. 1 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 in diversi casi:

  •  per l’accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e AV; 
  • autobus adibiti a servizi di Trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
  • mezzi impiegati nei servizi di Trasporto pubblico locale o regionale; 
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di Scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in Sale teatrali, Sale da concerto, Sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le Strutture di ospitalità e lungodegenza, le Residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L’Ordinanza raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

  1. i bambini di età inferiore ai 6 anni; 
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.