“Covid-19”: pubblicate in Gazzetta nuove disposizioni per l’ingresso e il rientro in Italia

“Covid-19”: pubblicate in Gazzetta nuove disposizioni per l’ingresso e il rientro in Italia

È stata pubblicata sulla G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 l’Ordinanza 29 luglio 2021 del Ministero della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

Con l’Ordinanza si comunica che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni, né a obblighi di dichiarazione. 

Inoltre, la lista di Stati e territori di cui all’Elenco “C” dell’Allegato 20 al Dpcm. 2 marzo 2021 è sostituita dalla seguente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse Isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),

Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele. 

La Lista di Stati e territori di cui all’Elenco “D” dell’Allegato 20 al Dpcm. 2 marzo 2021, 1 è sostituita dalla seguente: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al Continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao. 

Le persone che hanno soggiornato o transitato in uno degli Stati precedentemente elencati possono rientrare sul territorio nazionale presentando copia cartacea o digitale del cd. “Green pass” di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), del Dl. n. 52/2021, o di altra certificazione equipollente. In sua assenza, le persone sono sottoposte a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel “Passenger Locator Form” per un periodo di 5 giorni, e sono tenute a sottoporsi ad un test molecolare o antigenico alla fine del predetto periodo. 

A condizione che non insorgano sintomi da “Covid-19”, chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, ha l’obbligo allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel “Passenger Locator Form” per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.

Qualora l’ingresso in Italia sia per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, il limite massimo prima dell’inizio dell’isolamento fiduciario è spostato a 120 ore.

Chiunque rientri nel territorio nazionale dopo una permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 chilometri dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato, non ha l’obbligo di presentazione del “Passenger Locator Form”.

In conformità ai parametri individuati dal Ministero della Salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità’ sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’Isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al Continente europeo) e Stati Uniti d’America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al predetto Dl. n. 52/2021.

I bambini di età inferiore a 6 anni sono esonerati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Le limitazioni per il rientro dall’India, dal Bangladesh, dal Brasile e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 agosto 2021.


Related Articles

Welfare: in arrivo il nuovo contributo mensile temporaneo per figli minori

È stato pubblicato in G.U. n.135 dell’8 giugno 2021 il Dl. n. 79/2021, concernente “Misure urgenti in materia di Assegno

Unioni civili: per la Corte Costituzionale la scelta di un cognome comune non modifica la scheda anagrafica individuale

La funzione del “cognome comune”, scelto dalle parti una unione civile come cognome d’uso senza valenza anagrafica, non determina alcuna

Stabilizzazione precari: necessario il rispetto dei limiti in materia di spesa di personale

Nella Delibera n. 47 del 20 gennaio 2015 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco chiede un parere in ordine

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.