“Covid-19”: pubblicate le misure sull’adozione del “Digital Green Certificate” e relativa Piattaforma nazionale

È stato pubblicato nella G.U. n. 143 del 17 giugno 2021 il Dpcm. 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del Dl. n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Riaperture”).
Il Decreto disciplina la tipologia e la modalità di raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale relativa al “Digital Green Certificate” (“Dgc”), le sue caratteristiche e le modalità di funzionamento, la struttura dell’Identificativo univoco delle certificazioni verdi “Covid-19” e del Codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse.
Le certificazioni verdi “Covid-19” rilasciate dalla “Piattaforma nazionale Dgc” sono di 3 tipologie e riportano le generalità del soggetto interessato e ulteriori informazioni specifiche relative alla Certificazione verde.
Quella relativa all’avvenuta vaccinazione riporta:
- il tipo di vaccino somministrato;
- la denominazione del vaccino;
- il produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino;
- il numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario della Certificazione verde “Covid-19”;
- la data dell’ultima somministrazione effettuata;
- lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
La Certificazione verde relativa all’avvenuta guarigione riporta:
- la data del primo test molecolare positivo;
- lo Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
- la data inizio validità della Certificazione verde “Covid-19”;
- la data fine validità della Certificazione verde “Covid-19”.
La Certificazione verde di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo indica:
- il tipo del test;
- il nome del test (facoltativo per test molecolare);
- il produttore del test (facoltativo per test molecolare);
- la data e ora del prelievo del campione per il test;
- il risultato del test;
- il Centro o Struttura in cui è stato eseguito il test;
- lo Stato in cui è stato effettuato il test.
Per quanto riguarda le modalità che interessano gli Enti decentrati per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie alla generazione delle Certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione, le Regioni e le Province autonome inviano al Ministero della Salute i dati previsti per l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale vaccini con le integrazioni definite nell’Allegato “A” del Decreto.
Inviano inoltre al “Sistema Ts” – il Sistema informativo di cui è titolare il Mef – i dati di contatto forniti dall’interessato all’atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del sopracitato Decreto, secondo le modalità di cui all’Allegato “C”.
Per quanto riguarda la raccolta e gestione delle informazioni necessarie alla generazione delle Certificazioni verdi di avvenuta guarigione, la “Piattaforma nazionale Dgc” viene alimentata, attraverso l’interconnessione con il “Sistema Ts” a cui pervengono le informazioni fornite dalle Strutture sanitarie afferenti ai Ssr, dai Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta, dai medici USsmaf e i Medici Sasn.
Infine, per quanto riguarda la raccolta e gestione delle informazioni necessarie alla generazione delle Certificazioni verdi di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, la “Piattaforma nazionale Dgc” viene alimentata dai dati forniti dalle Strutture sanitarie pubbliche dei Ssr e dalle Strutture sanitarie private accreditate.
Le Certificazioni verdi sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Dl. n. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni”, o anche “Decreto Semplificazioni-bis”, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021), attraverso la loro pubblicazione sulla “Piattaforma nazionale Dgc”. È previsto l’utilizzo di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.
La questione relativa alla Sicurezza è infatti stato un elemento su cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva mosso alcune obiezioni.
Nel Dpcm. 17 giugno 2021, si rende noto che il titolare del trattamento dei dati della “Piattaforma nazionale Dgc” è il Ministero della Salute. Quest’ultimo designa il Mef e la Società Sogei S.p.a. quali Responsabili del trattamento dei dati. Designa inoltre la Società “PagoPA S.p.a.” quale Responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite la “App Io”. Tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle Certificazioni verdi, son descritte nell’Allegato “F” del Decreto.
Per consultare tutti gli Allegati al Decreto, si rimanda all’apposita pagina web disponibile sul sito del Governo.
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