È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E, rubricata “Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Artt. 67 e 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”.
La Circolare n. 6/E mira a fornire le prime indicazioni circa gli effetti della sospensione dei termini dello svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 67 e 83 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
In via preliminare, l’Agenzia riporta il disposto del citato art. 67, comma 1, il quale prevede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori”.
Secondo l’Agenzia, la citata previsione normativa non sospende né esclude le attività degli Uffici, ma disciplina solamente la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che gli Uffici sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
L’Agenzia richiama anche quanto riportato nell’art. 67, comma 4, del citato Dl. n. 18/2020, in merito alla proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione. La disciplina appena richiamata va corredata, secondo l’Agenzia, con l’art. 83, comma 2, in merito alla sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il quale precisa che, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Di conseguenza:
- per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
- per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’art. 83.
Pertanto, prosegue l’Agenzia delle Entrate, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, ex art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997;
• la sospensione prevista dall’art. 83 del Dl. n. 18/2020.
A titolo esemplificativo, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.
Poi, l’Agenzia delinea le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo nell’emergenza da “Covid-19”.
Al riguardo – precisano i tecnici dell’Amministrazione finanziaria, in tale fase viene implementata la gestione del procedimento “a distanza”, gestione così determinata:
- identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite Pec o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio);
- indicazione nella citata Pec o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
- invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione;
- le modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
- dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
- scansione del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
- stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’Ufficio;
- invio via Pec o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato;
- le operazioni di sottoscrizione possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.
Tali indicazioni possono essere adattate all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente ex art. 5, del Dlgs. n. 218/1997, ovvero di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente. Lo stesso dicasi per le ipotesi di adesione ai fini delle imposte indirette ai sensi degli artt. da 10 a 13 del Dlgs. n. 218/1997.
Non è interessato dalla sospensione in parola il termine, previsto dall’art. 8, del Dlgs. n. 218/1997, di “20 giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 7” entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.
Infine, l’Agenzia conclude precisando che le indicazioni sopra riportate possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.