Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”: istituito il codice-tributo per compensare il premio per il lavoro prestato durante il mese di marzo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, ha istituito i codici-tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite Modelli “F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020 (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).

Ricordiamo che tale norma ha previsto che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”,che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno” e che“i sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997”.

Tanto premesso, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo dei Modelli “F24” e “F24 EP”:

  • per il Modello “F24”: “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compilazione del Modello “F24”, il codice-tributo “1699” è esposto nella Sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”;
  • per il Modello “F24 EP”: “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, il codice-tributo “169E” è esposto nella Sezione “Erario” (valore “F”) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

L’Agenzia rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi, i Modelli “F24” devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e che il recupero in compensazione invece non deve essere preceduto dalla presentazione della Dichiarazione da cui emerge il relativo credito.