Crediti d’imposta per Energia e Gas: ne possono fruire anche i soggetti diversi dagli Enti commerciali ma solo per l’attività commerciale Ires

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 586 del 14 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruibilità da parte di una Onlus dei crediti d’imposta per l’acquisto di Energia elettrica e Gas a favore di Imprese non gasivore e non energivore, di cui agli artt. 3 e 4 del Dl. n. 21/2022.

Con la Circolare n. 36/E del 2022, in merito all’ambito soggettivo di applicazione, è stato chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento, sia gli Enti commerciali, sia gli Enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir (non dunque gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi da Imposte dirette ex art. 74, comma 1, del Tuir medesimo), “indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (Consorzio, Fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl) ­e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’art. 10 del Dlgs. n. 460/1997, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale” (ai fini delle Imposte dirette).

Con riferimento agli Enti non commerciali ed alle Onlus, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’Energia elettrica e il Gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale esercitata. A tal fine, nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto “a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il Gas e per l’Energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”.

In sostanza, per i soggetti diversi dagli “Enti commerciali”, la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l’altro, alla circostanza che esercitino anche un’attività commerciale. Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ha quindi concluso che la Onlus istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l’acquisto dell’Energia elettrica e del Gas sostenuti con riferimento alle sole attività aventi natura commerciale, a condizione ovviamente che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati artt. 3 e 4 del Dl. n. 21/2022.