Crediti formativi 2017-2019: comunicazione del Cndcec sulla proroga per poterli conseguire

Con la Informativa n. 26/2020, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato la proroga dei termini, per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017–2019, al 30 settembre 2020, come termine utile al fine di conseguire i crediti formativi richiesti.

La Delibera, assunta nella seduta del 18 marzo 2020, prorogando al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, consente la partecipazione ad eventi formativi accreditati, ma solo a quelli con codici materie “non utili” per la formazione dei Revisori legali.

Atteso che tale proroga viene concessa limitatamente al conseguimento dei Cfp ordinari “non utili per la revisione legale” (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti obbligatori di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 6, comma 1 del Regolamento “FPC”), conseguentemente i crediti formativi associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” la revisione legale acquisiti nel primo semestre dell’anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-2019 di cui alla Informativa citata.