L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 181301/2020 del 29 aprile 2020, attuativo dell’art. 22 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, norma che ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, del Dpr. n. 605/1973, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore ad Euro 400.000.
Il Provvedimento in esame definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 22. Si applica ai soggetti “convenzionatori”, vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 11/2010, che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un Accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il Provvedimento prevede, quale oggetto della comunicazione, i dati delle commissioni addebitate all’esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali. I dati sono utilizzati per attività di verifica e controllo. Trattandosi di dati riferibili a dati dichiarativi, saranno utilizzabili per l’analisi del rischio.
L’applicazione del Provvedimento in commento decorre dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della citata normativa. Le comunicazioni sono predisposte in conformità alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento in commento e sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate per il tramite del “Sistema di interscambio dati” (“Sid”).




