Crisi Enti Locali: fissati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 257/2000 (Tuel).

Ricordiamo che l’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato nel tempo un variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione contabile, nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell’Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, come già anticipato, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall’art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavo solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell’anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Di seguito sono riportate le Tabelle per Comuni, Province e Città metropolitane, e Comunità montane:

Secondo il Ministero dell’Interno, rispetto al previgente sistema parametrale, il nuovo presenta una maggiore capacità di individuare Comuni con gravi squilibri di bilancio anche al di fuori delle 3 Regioni ad elevata deficitarietà e nelle fasce demografiche superiori ai 60.000 abitanti.

Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali” ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di “Acquedotto”, nonché il costo complessivo della gestione del “Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio.

Sempre l’art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l’Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale.

Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.

Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei “servizi a domanda individuale” nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del Servizio “Acquedotto”.

Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

di Luciano Fazzi