Delibera n. 117 del 26 marzo 2025
Nel caso esaminato, un Operatore economico ha chiesto all’Anac di valutare la correttezza di alcune regole contenute in un Bando di gara, in particolare riguardo ai criteri tecnici per assegnare i punteggi.
La prima contestazione riguarda il punteggio previsto per la disponibilità di un’Autorimessa per autobus, che viene calcolato in base alla distanza dalla sede comunale, favorendo chi ha una rimessa più vicina. Secondo il ricorrente, questo criterio sarebbe incoerente, poiché il Disciplinare consente autorimesse entro 15 km, ma assegna 0 punti a quelle oltre i 10 km. Viene inoltre considerato sproporzionato il fatto che il punteggio assegnato al parco mezzi sia superiore a quello previsto per l’Autorimessa, nonostante l’investimento richiesto per i veicoli sia potenzialmente più elevato. È stata anche criticata la previsione dell’obbligo di sopralluogo, ma l’Autorità ha dichiarato questa parte inammissibile, poiché il concorrente aveva già effettuato il sopralluogo e quindi non aveva un interesse concreto a contestarlo. Un’altra parte dell’istanza, relativa al numero di veicoli richiesti per il servizio, è stata respinta per mancanza di una motivazione chiara. Infine, è stata segnalata l’assenza di informazioni sui chilometri da percorrere per ciascuna linea scolastica, dato che il Bando riporta solo il totale chilometrico annuo e il prezzo al chilometro.
L’Anac, nel valutare il caso, ha ribadito che nelle gare basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione ha un’ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione e nella loro ponderazione, e che questa libertà può essere contestata solo se le scelte risultano chiaramente illogiche, sproporzionate o poco comprensibili. L’Autorità ha inoltre precisato che è legittimo trasformare una modalità concreta di svolgimento del servizio in un criterio di valutazione dell’offerta, purché non venga richiesto ai concorrenti di dimostrare già in fase di gara il possesso effettivo di tutti i mezzi e le risorse necessari.
In conclusione, l’Anac ha ritenuto che i criteri previsti dal Bando siano ammissibili, purché rispettino i principi di chiarezza, coerenza, e non limitino ingiustamente la concorrenza.






