Nella Sentenza n. 8460 del 20 dicembre 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il Principio di invarianza, di cui all’art. 95, comma 15, del Dlgs. n. 50/2016, trova applicazione nel caso in cui il criterio di valutazione delle offerte, quale individuato dal Disciplinare di gara, faccia capo al “metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee-guida Anac approvate con Delibera del Consiglio n. 1005/2016”, in base ad una predeterminata formula. Ed invero, pur trattandosi di criterio non automatico, in quanto finalizzato alla individuazione tecnico-discrezionale dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, lo stesso è destinato ad operare (in virtù del richiamo al metodo aggregativo-compensatore e alla interpolazione lineare) attraverso la quantificazione di medie, condizionate dal numero dei concorrenti e dalle modalità di formulazione dell’offerta.
Pertanto, si tratta di fattispecie in cui è destinata ad operare la regola della “cristallizzazione delle medie”, non solo ai (meri) fini della determinazione della soglia di anomalia (art. 97 del Dlgs. n. 50/2016), ma anche ai (più comprensivi) fini del divieto di regressione procedimentale, che implica l’immodificabilità della graduatoria anche all’esito della estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi.




