Nessuna sanzione per le “Certificazioni uniche” (Cu) trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2017, a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata” come redditi esenti o non dichiarabili con il Modello “730”.
A precisarlo, con un Comunicato diramato il 3 marzo 2017, è stata l’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione delle “Certificazioni uniche” che non contengono dati da utilizzare per la “Dichiarazione precompilata” può dunque avvenire anche oltre il 7 marzo senza il rischio di incorrere in sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei Quadri riepilogativi (“ST”, “SV”, “SX”, “SY”) del Modello “770”.
La scelta – ancora una volta comunicata ufficialmente soltanto a pochi giorni dalla scadenza del 7 marzo 2017, quando molti operatori hanno di fatto già predisposto le “CU” – si colloca sulla scia di quanto stabilito già negli anni passati dall’Amministrazione finanziaria, dapprima con la Circolare n. 6/E del 2015 e poi con la Circolare n. 12/E del 2016.




