Oggetto:
Assoluzione del Sindaco, degli Assessori e del Segretario di un Comune accusati di irregolarità nel pagamento di fatture: conferma Sentenza territoriale per il Trentino – Alto Adige/Sudtirol, sede di Trento n. 88/2021.
Fatto:
Nell’aprile 2012 la Giunta di questo Comune (abitanti 2.369) approva la liquidazione all’Impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione del Centro di protezione civile, per un importo di circa Euro 800.000, senza tenere conto che un’Impresa sub-appaltatrice degli stessi lavori aveva richiesto al Comune di essere in credito per fatture emesse e non pagate.
La Procura contabile aveva rilevato come fu redatto un accordo secondo cui la Società appaltatrice dei lavori, “a fronte del pagamento degli stati di avanzamento lavori da parte dell’Amministrazione comunale, si impegnava al pagamento dei subappaltatori, rilasciando a tal fine una garanzia fideiussoria. La Srl tuttavia, in violazione del suddetto accordo, non provvedeva ad effettuare i pagamenti in favore dei subappaltatori e le garanzie restavano insolute in ragione dell’irreperibilità e del successivo fallimento della Società garante. A causa del persistente inadempimento della Società appaltatrice, ormai anch’essa in stato di fallimento, la Società sub-appaltatrice conveniva in giudizio il Comune, ottenendo la condanna – sia in primo grado che in secondo grado – al risarcimento del danno, nella misura degli importi dovuti dalla Srl, sulla base delle fatture insolute, per complessivi Euro 200.776,72, oltre agli interessi, ex Dlgs. n. 231/2002, e alle spese legali. Gli importi complessivamente dovuti in forza della Pronuncia giudiziale venivano quantificati, dal Comune, con la Deliberazione consiliare n. 32 del 30.11.2017, in complessivi Euro 315.904,36. A seguito di un accordo transattivo, l’importo dovuto alla Società su-appaltatrice veniva rideterminato in Euro 300.000,00, che l’Amministrazione provvedeva a corrispondere”.
A seguito di ciò, la Procura contabile cita in giudizio il Sindaco, gli Assessori, ed il Segretario comunale, per un danno di circa Euro 67.000,“per avere provveduto, in violazione della normativa di settore, al pagamento dell’Impresa appaltatrice dei lavori, nonostante detta Società‡ non avesse ottemperato all’obbligo di fornire all’Ente appaltante le fatture quietanzate, tra le altre, del subappaltatore, xy Srl”.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 88/2021) assolvono gli interessati. La Procura presenta ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
La Procura mette in evidenza che “risultava pacifica l’applicabilità dell’art. 118, comma 3, del ‘Codice degli Appalti’ del 2006, nella parte in cui vietava l’erogazione dei compensi contrattuali in assenza della produzione delle fatture quietanzate, tanto che i giudizi, sia quello civile che quello per la responsabilità erariale, non vertevano sulla applicabilità della citata norma, ma ‘sulla correttezza della modalità alternativa escogitata dall’Amministrazione per procedere al pagamento mediante il’ rilascio di fideiussioni in favore dell’Ente, come anche rilevato dalla stessa impugnata Sentenza nel suo incipit. Secondo la prospettazione dell’appellante, sarebbe stato lo stesso bando di gara e, pi˘ in generale, la normativa di settore all’epoca vigente, a prevedere espressamente il divieto di pagamento dei Sal all’appaltatore, secondo quanto indicato dall’art. 118, comma 3, del Codice degli appalti, con l’applicazione dell’art. 25 del Dpgp. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., per le sole conseguenze dell’omessa produzione delle fatture quietanzate da parte dell’appaltatore (ovvero la sospensione definitiva dei pagamenti) Inoltre, secondo la prospettazione della Procura, la procedura di cui all’art. 25 del Regolamento provinciale sarebbe meramente facoltativa e, quindi, costituirebbe solo una delle modalità di contestazione dell’appaltatore nei confronti del sub-appaltatore, a fronte, invece, della obbligatorietà della sospensione dei pagamenti da parte dell’Amministrazione appaltante, in caso di mancata allegazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, da parte dell’impresa appaltatrice. Ove, peraltro, nel caso, il deposito delle fatture non quietanzate sarebbe stato inutile, poiché l’amministrazione già era al corrente degli inadempimenti di I. Srl. La Sentenza impugnata, quindi, sarebbe passibile di riforma, sia nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno derivante dall’illegittimo pagamento effettuato in favore della impresa appaltatrice, verificatosi in via indiretta a seguito delle condanne subite in sede civile da parte dell’Amministrazione, sia anche nella parte in cui si è affermato insussistente il danno da ingiustificata costituzione in giudizio”.
Gli Amministratori del Comune“concordavano con le argomentazioni di cui in Sentenza, relative all’assenza non solo del ‘dolo gestionale’, ma pure della colpa grave, in ragione delle difficoltà interpretative della normativa di riferimento, richiamando l’art. 21 del Dl. n. 76/2020, che, definendo in chiave penalistica il dolo erariale, prevede che, per ritenerne la sussistenza, l’evento debba essere previsto e voluto e l’agente debba, altresì, avere la diretta e cosciente intenzione di nuocere, ovverosia di agire in danno delle pubbliche finanze. Mancherebbero, poi, anche il dolo e la colpa grave relativi alla condotta di ingiustificata resistenza in giudizio. Contestavano, inoltre, la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento, per il sopravvenire di una serie di eventi, non imputabili alle stesse, che lo avrebbero interrotto”.
I Giudici sottolineano che, “con riguardo al primo motivo di appello, va anzitutto escluso che la Sezione territoriale sia incorsa nella violazione del Principio del contraddittorio o del Principio dell’onere della prova, per avere ritenuto applicabile alla fattispecie una disciplina differente rispetto a quella individuata dall’attore, senza attivare il confronto con le parti. In proposito, vengono in rilievo 4 fondamentali Principi del processo, tutti strettamente connessi: il Principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Principio ‘iura novit curia’, il Principio del contraddittorio, e il Principio dell’onere della prova. Correttamente quindi il Giudice di prime cure, non venendo in rilievo eccezioni rilevabili d’ufficio, ma la mera sussunzione della fattispecie nell’ambito di una diversa normativa, non ha considerato necessario attivare il contraddittorio sul punto e la circostanza che la decisione sia il precipitato della mera sussunzione dei fatti dedotti e allegati dalle parti nell’ambito di altra normativa, proprio in applicazione del ridetto principio ‘iura novit curia’, vale ad escludere anche che sia stata perpetrata una qualche violazione del principio dell’onere probatorio, atteso che ciascuna delle parti ha introdotto in giudizio tutte le prove dei fatti ritenute utili e opportune. Con riguardo al secondo motivo di appello, il Collegio ritiene di fare applicazione del Principio della ragione più liquida. Il Principio della ‘ragione più liquida’ quindi, imponendo un approccio interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 della Costituzione, nonché in coerenza con il Principio di sinteticità codificato oramai nella Giustizia contabile, agli artt. 5, 39, lett. d), C.g.c., e 17 delle norme di attuazione del C.g.c. Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Il Giudice, quindi, per accertare l’eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime – in termini di prevedibilità, prevedibilità ed evitabilità – la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall’altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento. Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell’agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa). Dall’esame del compendio probatorio offerto dalle parti e dallo sviluppo cronologico della vicenda, si rinvengono plurimi profili che, a parere del Collegio, sono idonei ad escludere la sussistenza di un comportamento gravemente colposo da parte dei menzionati appellati. In particolare, il Bando di gara, al punto 6, precisava ‘(…) ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Dlgs. n. 163/2006, che l’Amministrazione appaltante non intende provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti gli importi dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto sarà fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’aggiudicatario via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà ai sensi dell’art. 25 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993”.
Commento:
I Giudici di primo e secondo grado escludono la “colpa grave” per gli Amministratori e per il Segretario, sia perché nel Bando di gara veniva esclusa la possibilità per il Comune di non pagare l’appaltatore a favore del subappaltatore, sia per evidente ritardo della richiesta del subappaltatore rispetto alla decisione della Giunta.