Oggetto:
Condanna del Segretario generale e del Dirigente tecnico di un Comune per errata Convenzione urbanistica, senza fideiussione: conferma Sentenza territoriale per il Veneto n. 251/2022.
Fatto:
Nel maggio 2009 il Consiglio comunale (17.330 abitanti) approvava lo Schema di convenzione urbanistica che prevedeva, “da un lato, l’impegno del Comune a cedere terreni per una superficie di circa 700 mq. oltre alla capacità edificatoria risultante su altri terreni di proprietà comunale per circa 800 mc. e, dall’altro lato, l’impegno della Società a trasferire al Comune 3 appartamenti da edificarsi per una superficie di 386 mq. e una volumetria di mc. 941 facenti parte del Lotto ‘A’ del Piano. La convenzione prevedeva, inoltre, che la realizzasse, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione primaria per un valore di Euro 299.144,15, garantite con fideiussione assicurativa da prestarsi ‘per la perfetta esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del ‘Piano’”.
La Convenzione veniva stipulata con atto notarile nel febbraio 2011, “il cui testo si rivelava parzialmente difforme rispetto allo Schema di convenzione, non prevedendo alcunché a garanzia della costruzione e del trasferimento dei 3 appartamenti che la S.r.l. si era impegnata a realizzare e a cedere al Comune, in permuta dei terreni che lo stesso Comune si era, a sua volta, impegnato a cedere alla stessa impresa costruttrice. In pari data veniva stipulata la polizza fideiussoria dell’importo di Euro 299.144,15, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione”.
Successivamente, nel giugno 2012 il Dirigente l’Ufficio Tecnico approvava una Determinazione contenente uno Schema di contratto denominato “permuta di cosa presente con cosa futura”.
Nel febbraio 2015 la Società XXX chiedeva al Tribunale “l’autorizzazione allo scioglimento dagli obblighi assunti con il contratto di permuta nei confronti del Comune, a fronte del riconoscimento di un equo indennizzo di Euro 284.945,77, pari al valore dei beni permutati. L’Istanza veniva, tuttavia, respinta dal Tribunale, in quanto il contratto di permuta non poteva dirsi ancora in corso di esecuzione, avendo il Comune già trasferito la proprietà dei terreni”. Successivamente, il Comune accertava “che le opere di urbanizzazione primaria non erano state completate, i fabbricati non erano stati realizzati e il cantiere versava in stato di abbandono; essendo decorso il termine di 3 anni previsto dalla Convenzione per il completamento dei lavori, il Comune ha quindi escusso la polizza fideiussoria prestata per il valore di Euro 299.144,15 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria”.
La Procura contabile regionale contestava un danno per il Comune a carico, sia del Dirigente Tecnico, sia del Segretario generale perché avrebbe avuto l’obbligo “di prestare assistenza sotto il profilo giuridico-amministrativo nell’adozione degli atti del Consiglio comunale e, comunque, per il parere di conformità normativa, reso ai sensi dell’art. 28 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente alla Delibera di Consiglio comunale del 2009, approvativa dello Schema di convenzione urbanistica”.
La Sezione giurisdizionale regionale (Sentenza n. 251/2022) condannava, a titolo di colpa grave, i 2 Dirigenti per un danno di oltre Euro 280.000, nella misura del 70% per il Tecnico e del 20% per il Segretario. Gli interessati presentano ricorso in appello, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
La difesa del Dirigente del Servizio “Tecnico” sostiene che “il percorso argomentativo del primo Giudice sarebbe però erroneo perché non coglierebbe il contenuto e il senso stesso dell’operazione urbanistica in esame. Secondo tale prospettazione, la garanzia per il Comune di ottenere i tre appartamenti, una volta realizzati, non presupponeva la necessità di una fideiussione ad hoc, risultando tale garanzia prima di tutto nella realizzazione del ‘Piano urbanistico’. La cessione della proprietà di superfici e potenzialità edificatoria non integrerebbe, di per sé, un danno per il Comune perché chi ne avesse avuto la titolarità sarebbe stato comunque coinvolto nella realizzazione dell’intervento complessivo, il quale richiedeva un riconvenzionamento i cui contenuti prescindevano dal dato formale della titolarità delle aree e nel quale ben potevano trovare conferma gli impegni di partenza. Non potrebbe quindi ritenersi sussistere alcun danno erariale in quanto la situazione urbanistica complessiva sarebbe tuttora aperta”.La difesa del Segretario evidenzia, tra l’altro, che con la procedura liquidatoria della Società XXX potrebbe risultare che con la concessione degli immobili il Comune “possa ottenere la controprestazione della permuta de quo, cioè la proprietà dei tre appartamenti ben individuati negli atti notarili”.
I Giudici di appello affermano che, “come correttamente posto in evidenza dal primo Giudice, la scelta definitiva della tipologia di contratto è certamente attribuibile all’Ingegnere Dirigente dell’Ufficio ‘Tecnico’, risultando negli Schemi di convenzione precedentemente assunti con la Delibera del 2009 previsioni ancora passibili di integrazioni e specificazioni nonché margini per l’introduzione di clausole di salvaguardia e garanzie idonee a porre il Comune nelle condizioni di conseguire i beni promessi dalla S.r.l., evitando i gravi squilibri e rischi addossati in via esclusiva all’Ente”. Inoltre, sottolineano che “dalle risultanze complessivamente acquisite in causa e al di là dei vani tentativi della difesa del Segretario di negare qualsivoglia proprio coinvolgimento nella fase attuativa della convenzione, si conferma la sussistenza di una pluralità di elementi concordanti e gravi che ne sconfessano la ricostruzione, consentendo di confermarne il giudizio di rimproverabilità sotto i diversi profili sopra descritti. Non emergono evidenze in forza delle quali poter sconfessare la conclusione alla quale è giunto il primo Giudice nel ritenere che la struttura della quale era responsabile il Segretario ‘ha comunque avuto un ruolo nel relativo procedimento di adozione degli atti presupposti ed autorizzatori finalizzati alla stipula del contratto’”.
La conclusione è la conferma della Sentenza impugnata.
Commento:
Dalla lettura della Sentenza sembra che questa Convenzione urbanistica sia stata seguita male: infatti, le fideiussioni dovevano essere 2; una per la cessione dei terreni con la successiva permuta di 3 appartamenti da costruire, la seconda per le opere di urbanizzazione a parziale pagamento degli oneri di urbanizzazione.