Nella Sentenza n. 152 dell’8 aprile 2021 della Corte dei conti Toscana, la questione controversa riguarda l’omissione dell’obbligo di versamento dell’Imposta di soggiorno da parte di un gestore di un ostello per alcune mensilità dell’anno 2017.
Per prima cosa, la Sezione afferma che sulla controversia in esame appare indiscussa la sussistenza della giurisdizione contabile, in considerazione della struttura dell’Imposta di soggiorno, che configura il cliente della struttura (e non quest’ultima) soggetto passivo dell’imposta di soggiorno. Per contro, nei Regolamenti comunali in genere (e tanto si è verificato nel caso di specie) il gestore della struttura ricettiva è investito della riscossione e del successivo versamento dell’importo, che ab origine rappresenta un’entrata di carattere pubblicistico. Pertanto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei Regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’Imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di Agenti contabili. Tale affermazione comporta, al contempo, l’individuazione in capo al gestore della struttura ricettiva di un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi (investito di funzioni strumentali alla potestà impositiva del Comune), ferma restando l’azionabilità dei danni derivanti dalla violazione di tali obblighi in capo al Comune avanti alla giurisdizione contabile.
Dunque, nel caso di specie, è senza dubbio ravvisabile un’omissione dolosa agli obblighi imposti dall’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, nonché dalla sua ricezione nel Regolamento applicabile nel territorio comunale in questione. In conclusione, paiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nella fattispecie in esame, il rapporto di servizio con l’Amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo alla Società convenuta e al proprio organo amministrativo relativi alla cooperazione nella potestà impositiva); l’antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell’inadempimento agli obblighi insiti, in questo caso, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo), nonché il danno (consistente nella perdita finanziaria) e il nesso di derivazione causale. Risulta evidente anche l’elemento soggettivo, insito nell’attribuibilità, sotto il profilo del dolo, individuabile nella coscienza e volontarietà dell’omissione rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e alla produzione del danno.
Perciò, la Sezione chiarisce che costituisce danno erariale il mancato versamento al Comune da parte del gestore di una struttura ricettiva dell’Imposta di soggiorno.




