Danno erariale: sussiste per spese non inerenti alle finalità istituzionali dell’Ente

Nella Sentenza n. 133 del 18 dicembre 2015 della Corte dei conti Umbria, una Procura regionale ha convenuto in giudizio alcuni soggetti per sentirli condannare, a favore dell’Ambito territoriale di Caccia in questione ed in qualità di componenti il Comitato di gestione, componenti dell’Ufficio di Presidenza e di Presidente dell’Ambito territoriale stesso, al pagamento di una determinata somma. In particolare, i convenuti sono accusati di danno corrispondente ai costi indebitamente sostenuti per finalità non inerenti a quelle istituzionali.

Con particolare riferimento al danno da rimborso spese di viaggio, la Sezione ritiene che la mancanza di adeguata documentazione giustificativa della spesa,

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