“Ddl. stabilità”: il nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi  

Un nuovo regime fiscale agevolato per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni è coniato dall’art. 9 del Ddl. “Legge di stabilità 2015”. La Legislazione “in fieri”, alla presenza di specifici requisiti, consente a questi soggetti di determinare (dal prossimo anno) il reddito imponibile applicando ai ricavi o ai compensi percepiti (criterio di cassa) un coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività esercitata (individuata in relazione ai codici Ateco riportati nell’allegato al progetto di legge richiamato). Dal reddito così determinato si deducono i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Il carico fiscale che grava sui soggetti “agevolati” – cristallizzato in un’unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap –  è quantificato nella misura del 15% del reddito come sopra calcolato. Il versamento dell’Imposta sostitutiva segue le regole previste per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Accedono al regime “de quo”, senza necessità di alcuna comunicazione, i contribuenti che, rispetto all’anno solare precedente:

– hanno percepito ricavi o compensi in misura non superiore ad importi predeterminati, variabili da Euro 15.000 a Euro 40.000 (come per la determinazione del coefficiente di redditività rileva a tal fine la tipologia di attività esercitata contraddistinta dal codice Ateco);inoltre, per il primo anno di applicazione della norma, con riferimento alle imprese, nella verifica del valore soglia vengono conteggiati i ricavi sulla base del principio della competenza);

– hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro per un ammontare non superiore a Euro 5.000 lordi;

– riportano alla chiusura dell’esercizio un costo complessivo riferito ai beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) che non eccede i Euro 20.000.

Per i soggetti che intraprendono l’esercizio d’imprese, arti e professioni, l’assenza di parametri storici a cui agganciare i limiti di cui sopra, richiede che i requisiti di accesso al regime “forfetario” siano valutati in via presuntiva con riferimento al primo anno di vita dell’Impresa individuale o al primo anno di svolgimento della professione. All’uopo è richiesta apposita comunicazione da rendere nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr. 633/72. Ai novizi viene anche concessa un’ulteriore agevolazione fiscale: il reddito imponibile (calcolato come sopra) è da ridursi di un terzo per i primi 3 anni di attività.

Ai fini dell’applicazione dell’Iva, i soggetti che accedono al regime in parola non esercitano per le operazioni nazionali la rivalsa dell’Imposta di cui all’art. 18 del Dpr. n. 633/72 e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del Decreto citato.

I contribuenti “de quibus” (salvo che per alcune tipologie di operazioni riconducibili all’applicazione del comma 7 dell’art. 9 della disciplina “in fieri”)sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal ridetto Decreto n. 633/72. Permangono tuttavia le seguenti incombenze: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

Stante il ridotto carico fiscale che grava sui contribuenti in parola, i ricavi e i compensi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile non sono assoggettati a ritenuta d’acconto ad opera del sostituto d’imposta.

Inoltre, il nuovo regime “forfetario” prevede, dal lato della semplificazione degli adempimenti contabili, l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (fermo restando gli obblighi di conservazione dei documenti sopra visti). Mentre, dal versante della riduzione delle incombenze di carattere fiscale, i contribuenti “forfetari” non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del Dpr. n. 633/72. Resta impregiudicato il fatto che la dichiarazione dei redditi va presentata nei termini e con le modalità previste nel regolamento di cui al Dpr. n. 322/98.

I soggetti che hanno accesso al regime forfetario soggiacciono – visto che sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri – a particolari obblighi informativi sull’attività svolta che sono appositamente individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

Posto che l’ingresso al regime in parola avviene in via automatica al possesso dei requisiti di accesso, sempreché non si riscontrino le cause di esclusione disciplinate dal comma 4 dell’art. 9 menzionato, resta salva la possibilità per il contribuente di optare (secondo le modalità stabilite dal comma 17 dell’appena citato articolo) per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni fiscali ad oggi esistenti, la disciplina “in fieri” sancisce altresì l’abrogazione (a far data dal 1° gennaio 2015) dei regimi agevolati denominati “Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” (art. 13 della Legge n. 338/00) e “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (art. 27 del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11). Pertanto i soggetti che usufruiscono di tali regimi confluiranno –  dal 1° gennaio 2015 – nel nuovo regime “forfettario”; ovviamente purché in possesso dei prescritti requisiti di accesso. Resta ferma però la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Una clausola di salvaguardia è prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui al citato art. 27, che possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale.