Debiti fuori bilancio ed erogazione dei contributi ex Legge n. 219/81 a seguito di Sentenza

Nella Delibera n. 2 del 10 gennaio 2018 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto se il Comune debba procedere al riconoscimento del debito,ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/00, per Sentenze di condanna all’erogazione del contributo ex Legge n. 219/81, in assenza delle disponibilità a valere sui fondi della Legge n. 219/81, e quindi con risorse proprie del bilancio dell’Ente.

La Sezione pone in evidenza che, a norma dell’art. 19, comma 7, del Dlgs. n. 76/90, “in mancanza di disponibilità finanziarie, il Sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli artt. 10, 11 e 12”.

In altri termini, in tema di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie”, integra, in presenza del parere positivo dell’apposita Commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso.La mancanza di disponibilità finanziaria non potrà, per contro, essere invocata, al fine di rinviare ad un momento successivo alla reintegrazione del predetto “Fondo speciale” il pagamento dei debiti scaturenti da Sentenze esecutive. E ciò, non soltanto in relazione alla necessità, prevista ex lege, di onorare con la massima tempestività le situazioni debitorie indicate all’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/00, ma anche perché i fondi per la ricostruzione assegnati ai Comuni ai sensi della Legge n. 219/81 sono direttamente gestiti dai predetti Enti Locali attraverso i propri Organi individuali e collegiali, competendo ad essi l’istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge, la determinazione e l’assegnazione, tramite il Sindaco, dei contributi previsti dalla normativa citata; ne consegue che unico legittimato passivo nei giudizi instaurati per ottenere il riconoscimento e la corresponsione dei contributi in questione è il Comune. Infatti, com’è noto, l’accertamento di fondi rivenienti dalla ridetta contabilità speciale non genera, per gli Enti Territoriali interessati, una gestione “in conto terzi”, ma una gestione vincolata con impatto sul risultato di amministrazione (art.187 del Tuel) e sulla cassa (artt. 195 e 222 del Tuel).

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