Debiti P.A.: al via le anticipazioni di liquidità per lo sblocco dei pagamenti nei Comuni commissariati

 

Tra le numerose novità introdotte dal “Decreto Enti Locali” (Dl. n. 78/15, recentemente convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2015, S.O. n. 49), il comma 1 dell’art. 6, ha previsto l’attribuzione di un’anticipazione di liquidità, per l’anno 2015, agli Enti Locali che al 20 giugno 2015 risultino essere commissariati ai sensi dell’art. 143, del Dlgs. n. 267/00, o per i quali, alla stessa data, il periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi.

In applicazione di questa disposizione, il Viminale ha emanato il Decreto 14 agosto 2015, che detta le regole per ottenere le citate anticipazioni di liquidità finalizzate allo sblocco dei pagamenti dei debiti arretrati negli Enti commissariati.

Le richieste dovranno essere inoltrate, entro il 16 settembre 2015, attraverso il Sistema certificazioni Enti Locali del sito web del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale (“Area certificati tbel, altri certificati”). E’ possibile modificare, entro la scadenza del 16 settembre, i dati già inoltrati accedendo alla Sezione  “Richiesta di dati agli Enti” – funzione “Richieste aperte”.

Il Viminale ha reso nota la pubblicazione del Decreto in questione, oltre che sul sito della Direzione centrale della Finanza locale, anche con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015.

Il Dm. annulla e sostituisce il precedente Decreto Interno 24 giugno 2015. L’art. 4 precisa che “sono fatti salvi gli effetti delle istanze cartacee già prodotte con raccomandata postale A/R entro la data odierna dagli Enti Locali aventi titolo, considerandole quale richiesta che soddisfa le disposizioni del presente decreto ministeriale”.

Gli Enti Locali che avevano già inoltrato, prima della pubblicazione del Decreto, l’apposita istanza cartacea possono rettificare l’entità della richiesta di anticipazione di liquidità, in aumento o in diminuzione, oppure il numero di annualità indicato per la successiva restituzione, seguendo le modalità indicate nel presente Decreto ministeriale.