La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la Circolare 4 giugno 2014, n. 18/14, recante indicazioni relative alle misure introdotte dagli artt. 36, 49 e 50, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”), inerenti, rispettivamente, al pagamento dei debiti delle Amministrazioni centrali dello Stato, al riaccertamento straordinario dei residui delle Amministrazioni centrali, e alla razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi dello Stato, sempre per le Amministrazioni centrali.
L’art. 36 del Dl. n. 66/14 istituisce, nello Stato di previsione del Mef, un Fondo con una dotazione di Euro 300 milioni per l’anno 2014, da destinare all’estinzione dei debiti fuori bilancio dei Ministeri, il cui pagamento non produca effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Rientrano in tale fattispecie i debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 i cui effetti negativi sono già stati registrati sui conti pubblici in anni precedenti, ovvero i rapporti di credito/debito con altre Amministrazioni pubbliche per i quali ricorrano le medesime condizioni di neutralità finanziaria, che peraltro saranno verificate dall’Ispettorato generale del bilancio. La Circolare fornisce chiarimenti circa le procedure da seguire e i relativi tempi. Gli Allegati “A” e “B” della Circolare contengono delle griglia che le Amministrazioni dovranno utilizzare per l’elencazione dei debiti, in versione analitica (Allegato “A”) e in versione aggregata (Allegato “B”). L’Allegato “C” invece contiene una griglia che le Amministrazioni devono utilizzare per trasmettere, a decorrere dal 30 settembre 2014 agli Uffici centrali del bilancio, un Prospetto contenete i dati inerenti al monitoraggio trimestrale dei pagamenti.
Con riguardo al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’art. 49, del Dl. n. 66/14, la Circolare n. 18/14 fornisce indicazioni circa le procedure ordinarie da attuarsi per la revisione degli stessi. L’art. 49, del Dl. n. 66/14, prevede una procedura di riaccertamento straordinario dei residui che ha come fine l’individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del patrimonio, non più esigibili per il venir meno dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante. Tale norma stabilisce che le somme corrispondenti alle partite individuate con la procedura di riaccertamento in parola confluiscono in appositi fondi per poter poi essere utilizzate compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I risultati di tale attività ricognitiva saranno adottati con apposito Dm. Mef.
La Circolare n. 18/14 poi fornisce indicazioni in merito all’attività ricognitiva dei residui, distinguendo 4 specifici ambiti di analisi, con scadenze perentorie da rispettare, secondo un meccanismo che di fatto stanzia risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue.
Uno dei 4 specifici ambiti d’analisi riguarda la cancellazione dei residui passivi perenti riguardanti trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle Regioni, alle Province Autonome e agli altri Enti territoriali. La Nota ministeriale stabilisce che, per tali residui, l’attività di ricognizione deve essere svolta con il concorso degli stessi Enti creditori. Le somme corrispondenti alle partite individuate dovranno confluire in specifici fondi da destinare ai medesimi Enti creditori in relazione ai residui eliminati. Come evidenziato dalla Ragioneria generale dello Stato, il concorso degli Enti territoriali nell’attività di ricognizione dei residui rende il processo articolato, e infatti prevede che saranno convocate apposite riunioni con gli Ispettorati competenti al fine di definire in maniera più puntuale le operazioni da compiere.
Infine, la Ragioneria generale dello Stato fornisce indicazioni in merito alle disposizioni di cui all’art. 50 del Dl. n. 66/14, sulla razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi e sulla prevenzione della formazione di debiti fuori bilancio, attraverso le variazioni di bilancio compensative, ad invarianza dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi. La Circolare n. 18/14 chiarisce che le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà potranno formulare, nel corso dell’esercizio, apposite richieste all’Ispettorato generale del bilancio, indicando i capitoli e i piani gestionali interessati alla compensazione nell’ambito delle suddette categorie di spesa.




