Il Dait del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 24865 del 19 agosto 2025, pubblicato il 6 novembre, ha fornito un chiarimento rilevante in materia di status degli Amministratori locali, affrontando la questione della compatibilità tra la carica di Consigliere comunale e la posizione di debitore nei confronti dell’Ente di appartenenza.
Il caso esaminato riguarda un Consigliere comunale destinatario di atti ingiuntivi per il mancato pagamento di tributi locali e sanzioni amministrative, che ha successivamente aderito alla “definizione agevolata” del debito, ottenendo una rateizzazione in 18 rate trimestrali.
La questione giuridica posta al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale, concerne la possibilità che tale adesione, comportando la sospensione delle procedure esecutive, possa escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del Tuel. La norma stabilisce che non può ricoprire la carica di Amministratore locale chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sia stato legalmente messo in mora, oppure abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso previsto dall’art. 46 del Dpr. n. 602/1973.
Il Ministero ha chiarito che la “definizione agevolata” non incide sulla natura del debito, né ne modifica il titolo o l’oggetto. La rateizzazione infatti non costituisce una novazione dell’obbligazione originaria, ma rappresenta una mera modalità di estinzione frazionata, che lascia intatto il vincolo giuridico. In assenza di una novazione oggettiva, che richiederebbe un mutamento sostanziale del rapporto obbligatorio e una volontà inequivoca delle parti di sostituire l’obbligazione originaria, il debito resta pienamente efficace e idoneo a generare incompatibilità.
Il Parere ribadisce che l’incompatibilità si configura, non solo per la presenza di un debito liquido ed esigibile, ma anche per la notificazione dell’atto assimilabile all’avviso di mora, che nel Sistema attuale coincide con l’avviso di accertamento non impugnato. Tale atto, una volta notificato e non contestato, cristallizza definitivamente l’esistenza del debito e consente l’attivazione delle procedure esecutive.
Pertanto, la concessione di un Piano di rientro non è sufficiente a rimuovere la causa di incompatibilità. Solo il pagamento integrale del debito, mediante l’estinzione dell’ultima rata, può determinare la cessazione del conflitto di interessi tra la posizione di Amministratore e quella di debitore dell’Ente.
Il Parere ministeriale si inserisce in una linea interpretativa rigorosa, fondata sul Principio di legalità e sulla tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Si conferma che la posizione debitoria di un Amministratore locale, anche se oggetto di “definizione agevolata”, non può essere considerata compatibile con l’esercizio della funzione pubblica, fino a completa estinzione dell’obbligazione.
Tale orientamento contribuisce a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione degli Enti Locali, evitando situazioni di potenziale conflitto che possano compromettere la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.




