Nella Delibera n. 35 del 14 aprile 2020 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco chiede se sia corretto effettuare un atto transattivo e/o di mediazione concernente la proposta di un utente che chiede di poter effettuare compensazione tramite permuta di terreno di sua proprietà, al fine di compensare un debito Imu che ha nei confronti del Comune. Inoltre, chiede alcuni chiarimenti sulla portata applicativa, alla suddetta ipotesi, dell’art. 12 del Dl. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, come novellato dal citato art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012. La Sezione chiarisce che l’ordinamento, in via generale, disciplina detta ipotesi di “datio in solutum” nell’art. 1197 del Cc., in base al quale “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta”. Ma osserva che l’obbligazione tributaria deve rispettare propri principi, quali: quello di legalità di cui all’art. 23 della Costituzione, di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, da cui derivano i precetti dell’universalità, della progressività, nonché dell’uguaglianza del carico tributario a cui si ricollega il principio di imparzialità disciplinato dall’art. 97 della Costituzione. Peraltro, la Sezione evidenzia che deve essere il Legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. A tal fine il Legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di adempimento mediante datio in solutum, per le imposte sui redditi con l’art. 28-bis del Dpr. n. 602/1973 e per l’imposta sulle successioni e donazioni nell’art. 39 del Dlgs. n. 346/1990 in entrambi i casi in materia di beni culturali. Va osservato che l’istituto disciplinato dall’art. 1197 del Cc. non va confuso con la compensazione, ex art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000 (“Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”). Di conseguenza, in assenza di una normativa specifica al riguardo, relativa ai tributi locali, non è possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum ex art. 1197 del Cc. previsto dal Legislatore esclusivamente per le Imposte sul reddito e per l’Imposta sulle successioni e donazioni, in materia di beni culturali. Inoltre, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa. In merito alla portata applicativa, alla suddetta ipotesi, dell’art. 12 del Dl. n. 98/2011, convertito dalla Legge che l’art. 12, comma 1-ter del Dl. n. 98/2011 si è evidenziato che detta norma ha cessato di avere applicazione dal 2020 per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f), del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.




