Decadenza per mancata conclusione dei lavori del titolo edilizio

Nella Sentenza n. 725 del 20 maggio 2019 del Tar Bari, i Giudici chiariscono che l’Amministrazione comunale non può pronunciare la decadenza per mancata attivazione e conclusione dei lavori, in ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel tempo, l’emanazione di un provvedimento espresso. Non è infatti configurabile la decadenza su un atto tacito “condizionato” alla presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 20, comma 8, del Dpr. n. 380/2001 (completezza documentale ed esclusione da vincoli), che sono suscettibili di vario apprezzamento oggettivo e soggettivo (auto-qualificazione) e, quindi, sono indeterminati ex se nel loro contenuto precettivo. Peraltro, i Giudici ricordano che la formazione del “silenzio-assenso” (art. 5 della Legge n. 106/11) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del Dpr. n. 380/2001) postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi che oggettivi, di accoglibilità, giacché in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può validamente formarsi.

Detta forma di “silenzio-assenso” non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità semplificata di tipo “rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione edilizia anelata, posta nell’interesse del destinatario, che “attende” il provvedimento. Resta pertanto ferma l’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale.