Decisione causa senza discussione orale nel periodo emergenziale: per il Tar Napoli è infondata la questione di legittimità costituzionale

Nella Sentenza n. 2074 del 29 maggio 2020 del Tar Napoli, i Giudici affermano che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 5, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 (Decreto “Cura Italia”), nella parte in cui prevede che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, trattandosi di norma di natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa. Peraltro, i Giudici chiariscono che il regime previsto dall’art. 84, comma 5, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020, prevede che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

In sostanza, il modello processuale emergenziale delineato dal comma 5 dell’art. 84, pur determinando la (temporanea) elisione di una delle facoltà processuali delle parti, sia pienamente giustificato dalla situazione emergenziale da “Covid-19” e non intacchi in modo irrimediabile ed irreparabile la garanzia del contraddittorio tra le parti e la loro possibilità di “accesso e contatto” al/con il Giudice.