“Decreto Cultura”: convertito il Dl. per il rilancio del Turismo, confermato il bonus per chi investe nel restauro dei beni culturali

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2014 la Legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione con modificazioni del Dl. 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del Patrimonio culturale, lo sviluppo della Cultura e il rilancio del Turismo”.

Molte le novità messe in campo dal “Decreto Cultura”, la cui Legge di conversione è entrata in vigore il 30 luglio 2014.

Tra le disposizioni finalizzate a favorire il recupero del Patrimonio artistico-culturale del Paese e a dare nuovo impulso al Settore del Turismo, ricordiamo in particolare:

–          l’introduzione del cosiddetto “Art-Bonus”, ovvero un credito d’imposta fino al 65% destinato a chi investe nella manutenzione o nel restauro di beni culturali pubblici;

–          le misure finalizzate al recupero e la valorizzazione del sito di Pompei e della Reggia di Caserta;

–          l’introduzione di un credito d’imposta del 30% per gli albergatori che ristrutturano e riqualificano le proprie strutture ricettive o investono nella digitalizzazione;

–          le disposizioni finalizzate all’impiego temporaneo di esperti di arte e restauro nei luoghi della Cultura italiani;

–          le misure a sostegno di Fondazioni liriche e Cinema.

A seguire, la sintesi delle disposizioni di interesse per gli Enti Locali, cosí come modificate in sede di conversione.

Titolo I – “Misure urgenti per la tutela del Patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della Cultura

Art. 1 – “Art-Bonus” – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della Cultura

L’art. 1 prevede forti incentivi fiscali per chi fa “mecenatismo culturale”. Al fine di attrarre investimenti dal Settore privato, la norma stabilisce infatti che, “per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche o di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. h) e i), e 100, comma 2, lett. f) e g), del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917”.

Il credito d’imposta che spetta a tali soggetti è stato fissato nella misura del:

a) 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e 2015;

b) 50% per quelle effettuate nel 2016.

Tale credito, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, va ammortizzato in 3 anni, nel limite del 5 per mille del fatturato delle imprese o del 15% dell’imponibile dei privati.

Ai sensi del comma 3, questo non rileva ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap.

In sede di conversione è stato precisato che il credito d’imposta è riconosciuto anche quando le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti Concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Con il comma 5 viene inoltre stabilito che i soggetti beneficiari delle erogazioni comunichino ogni anno al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo la somma delle donazioni ricevute e che pubblichino l’ammontare delle erogazioni e la loro destinazione anche sui propri siti web istituzionali e su una apposito Portale appositamente dedicato e gestito dal Ministero.

Art. 4 – Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

Con l’art. 4 si concede ai Comuni e agli Uffici territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività culturali la libertà di riesaminare ed eventualmente revocare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico agli ambulanti collocati nei pressi di complessi monumentali e immobili del demanio culturale interessati da importanti flussi turistici, al fine di preservarne il decoro.

In sede di conversione sono state modificate le misure da adottare in caso di revoca del titolo. Il Dl. n. 83/14 prevedeva che, laddove non fosse possibile trasferire l’attività commerciale in una “collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale rimuneratività” (adesso si parla piú genericamente di “collocazione alternativa potenzialmente equivalente”), al titolare fosse corrisposto da parte dell’Amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto”. Nella versione definitiva quest’ultimo passaggio è stato modificato come segue: “nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi 5 anni di attivitá, aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli Enti Locali”.

Art. 7 – Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali

La norma prevede che il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo adotti ogni anno entro il 31 dicembre il Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, che individui i beni o i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale.

Inoltre il comma 3-quater, inserito ex novo in sede di conversione, dispone che – con Dpcm. da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione – è adottato il “Programma Italia 2019”, volto a “valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle cittá a ‘Capitale europea della cultura 2019’”. Ogni anno inoltre il Consiglio dei Ministri individuerà sul suolo nazionale una “Capitale italiana della cultura”, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con Dm. Ministro dei Beni e delle Attivitá culturali e del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ricordiamo infine che il comma 2 dell’art. 7 in commento ha stanziato 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per finanziare progetti culturali elaborati dagli Enti Locali nelle periferie urbane.

Art. 8 – Misure urgenti per favorire l’occupazione presso gli istituti e luoghi della Cultura di appartenenza pubblica

Interamente riscritto l’art. 8, relativo all’occupazione presso i luoghi di Cultura. Nella prima versione lo scopo dichiarato della norma era quello di promuovere l’occupazione giovanile nell’ambito degli istituti e dei luoghi della Cultura e, per questa ragione, era stato previsto che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Locali istituissero degli Elenchi composti da ragazzi di massimo 29 anni di età, laureati in storia dell’arte o in discipline affini, per essere assunti con “contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’art. 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del Servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione”.

Nella versione definitiva, le “maglie anagrafiche” sono state allargate (il tetto di etá è stato elevato a 40 anni) e la natura del contratto è stata modificata, passando da un generico “contratto di lavoro flessibile” a “contratti di lavoro a tempo determinato”. Resta ferma la deroga alle disposizioni del comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10.

Titolo II – “Misure urgenti a supporto dell’accessibilità del Settore culturale e turistico

Art. 11 – Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche

La norma prevede che le case cantoniere, i caselli, le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari (e altri immobili pubblici non utilizzati o utilizzabili a scopi istituzionali) possano essere concessi in uso gratuito a Imprese, Cooperative e Associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 40 anni (nella versione precedente erano 35), con oneri di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario. Segnaliamo che il sede di conversione la durata massima della concessione è stata elevata da 7 a 9 anni, con possibilità di rinnovo per altri 9 anni. Tale modifica è stata introdotta in ragione delle consistenti spese iniziali di investimento che diversamente sarebbero state difficili da ammortizzare.

Titolo III – “Misure urgenti per l’amministrazione del Patrimonio culturale e del Turismo

Art. 15 – Misure urgenti per il personale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Non rilevanti per il personale degli Enti Locali le modifiche apportate all’art. 15. Ricordiamo che la norma ha introdotto la possibilità, per il personale non dirigenziale in servizio presso P.A. (Enti Locali compresi) che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali, di fare domanda per accedere – previa selezione – alla procedura di mobilità promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. “Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’Amministrazione di provenienza”.

di Veronica Potenza