Decreto “Cura Italia” e sospensione attività scolastiche: i chiarimenti Inps su bonus e congedi per i dipendenti pubblici

A seguito del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), l’Inps è intervenuta ha fornire chiarimenti applicativi in merito agli istituti previsti a tutela dei figli dei dipendenti pubblici e privati per il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’Inps ha disciplinato le modalità di richiesta del bonusBaby- sitting”, fruibile limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo dal 5 marzo scorso, come stabilito dal Dpcm. 4 marzo 2020. Beneficiari del bonus, secondo gli artt. 23 e 25 del Dl. n. 18/2020, gli iscritti alla “Gestione separata”, gli autonomi e i lavoratori impiegati nel Settore sanitario pubblico e privato accreditato, il personale addetto alla Sicurezza, alla Difesa ed al Soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Il beneficio riguarda i genitori, anche affidatari, con figli di età non superiore a 12 anni per un importo massimo di Euro 600, che può arrivare a Euro 1.000 complessivi nel caso di lavoratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato accreditato, Difesa e Sicurezza. A tal proposito, l’Inps ha chiarito che, nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all’Istituto le verifiche del caso ed evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del Modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare, ai sensi del Dpr. n. 445/2000, la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Sulle autodichiarazioni verranno effettuati controlli sulla veridicità e completezza dei dati. Inoltre, con riguardo al limite d’età imposto dalla norma, l’Inps ha chiarito che lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 (da cui decorre, ai sensi del Dpcm. 4 marzo 2020, la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado).

Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo 2020 rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Tale interpretazione estensiva, secondo l’Inps, è in linea con la ratio della disposizione, sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei Servizi scolastici. Il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992. Il riconoscimento del bonus è alternativo al congedo di 15 giorni che spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali dunque sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

È possibile presentare domanda all’Inps tramite l’applicazione web, il contact center integrato o i Patronati. Le relative modalità di presentazione della domanda sono state indicate con il Messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020. L’Istituto ricorda inoltre che il bonus può essere erogato mediante il “Libretto Famiglia”, ai sensi del Dl n. 50/2017, e che per fruirne il genitore beneficiario e prestatore devono preliminarmente registrarsi sul sito Inps alla Piattaforma delle prestazioni occasionali. Potranno essere remunerate tramite “Libretto Famiglia” le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei Servizi educativi scolastici (attualmente previsto fino al 13 aprile 2020 dal Dpcm. 1° aprile 2020”, vedi commento nella presente numero della Rivista). In questo caso, nel corso dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid-19”, oltre a verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (Dl. n. 18/2020 – Misure ‘Covid-19’)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla Piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’Inps ha fornito le Istruzioni per poter fruire del congedo per emergenza “Covid-19” e dell’incremento dei permessi della Legge n. 104/1992, come previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 23, cui rinvia per i dipendenti pubblici l’art. 25).

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei Servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado, il Dl. n. 18/2020 ha introdotto un congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, con una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito della categoria lavorativa di appartenenza e con copertura da contribuzione figurativa. Il congedo è riconosciuto alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni – limite che non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata – a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Coloro che vogliano usufruire del congedo, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la normale procedura di congedo parentale per lavoratori dipendenti.

È altresì riconosciuta la possibilità di fruire del beneficio in argomento anche ai genitori con figli fra i 12 e i 16 anni, senza però avere diritto ad alcuna indennità e al riconoscimento della contribuzione figurativa. In questo caso, l’istanza deve essere presentata solo al proprio datore di lavoro.

In merito ai congedi per l’assistenza di figli con grave disabilità ex Legge n. 104/1992, la Circolare ricorda che l’art. 33 del Dlgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale per un periodo massimo di 3 anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30%. Nei predetti casi, l’art. 23, comma 5 del Dl. n. 18/2020 ha disposto, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla “Gestione separata” e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età.

L’Istituto ricorda infine che i lavoratori dipendenti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti 2 mesi.