“Decreto Irpef”: le novità legislative introdotte dal Dl. in materia di Società pubbliche locali

di Ivan Bonitatibus

 

Con l’entrata in vigore del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (d’ora in avanti “Decreto”) vengono in rilievo le seguenti novità in materia di Società a partecipazione pubblica locale.

 

Art. 13, commi 1 e 4, del Decreto[1] che riverbera effetti sull’art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11[2]

Nelle Società non quotate controllate direttamente o indirettamente (anche) dagli Enti Locali la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti, non può eccedere – a decorrere dal 1º maggio 2014 – i 240.000 Euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (e si presume anche dell’Amministratore). Tuttavia, se in altre disposizioni legislative e regolamentari si rinvengono dei “tetti” massimi inferiori rispetto a quello di cui sopra, essi sono fatti salvi. A tal fine, certamente rilevano i vincoli di contenimento delle politiche retributive applicabili in via riflessa (rispetto a quelli previsti per le Amministrazione locali di riferimento) alle tipologie di Società indicate nell’art. 18, comma 2-bis,del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, nonché nell’art. 3-bis, comma 6,del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11.

Si suppone che il nuovo limite di 240.000 Euro annui vada applicato a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo al 1° maggio 2014 e ai contratti stipulati e agli atti emanati dopo tale data. Ciò lo si deduce dal fatto che, allorquando alle Società sopra specificate era stato originariamente introdotto il “tetto” massimo elargibile come compensi e retribuzioni, all’epoca riferito al trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione, la sua prima cadenza temporale di applicazione era della stessa specie di quella testé descritta – cfr. art. 20-quater, lett. b), del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12.

Dal lato dei trattamenti previdenziali, “… le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione [dei nuovi limiti ai compensi e retribuzioni] … operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014”. Di talché, come si legge nel Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica sull’A.S. n. 1465, “Conversione in legge del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, viene sancito il principio del cosiddetto pro-rata.

 

Art. 13, comma 2, del Decreto, che riverbera effetti sull’art. 1, commi da 471 a 473,

della Legge n. 147/13[3]

Posto che il prefato “tetto” dei 240.000 Euro annui si applica (a decorrere dal 1° maggio 2014) anche a carico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le “Autorità amministrative indipendenti, con gli Enti pubblici economici e con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nel limite massimo consentito erogabile si computano anche le somme che l’interessato in qualsiasi modo riceve da Società partecipate in via diretta o indiretta (anche) da Enti Locali.

 

Art. 14, comma 1, 3 e 4, del Decreto, che riverbera (o meglio dovrebbe riverberare) effetti

sul comma 2-bis dell’art. 18 del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 133/08[4]

Il comma 2‐bis dell’art. 18 del citato Dl. n. 112/08, così come modificato dal comma 557 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2014[5], stabilisce che l’obbligo di contenimento delle spese da parte delle tipologie di Società partecipate ivi indicate (agganciato alle disposizioni applicabili ai rispettivi Enti Locali controllanti) sia riferito, oltre che alle dinamiche retributive, anche alle consulenze. Ciò avveniva pure nella versione previgente del ridetto comma 2‐bis, ma questa volta il richiamo alle consulenze non appare inserito in maniera coerente nella nuova disposizione, visto che il corpo testuale del comma di cui trattasi (nella versione novellata) prevede che gli “obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze …[si applicano] attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria”. Invece, dalla lettura del nuovo testo dell’art. 3-bis, comma 6, del Dl. n. 138/11 menzionato (novellato dalla “Legge di stabilità 2014”), si nota, rispetto a quello previgente, che scompare qualsiasi riferimento all’obbligo di contenimento, da parte della singola Società affidataria “in house”, collegato alle consulenze. Obbligo che invece, come detto, dovrebbe permanere per quelle Società rientranti nel perimetro applicativo del comma 2-bis dell’art. 18 del Dl. n. 112/08 citato.

Ciò stante, prima dell’emanazione del Decreto, alle tipologie di Società di cui al comma 2‐bis dell’art. 18 del citato Dl. n. 112/08, quanto ad obbligo di contenimento delle spese per consulenze, gli eventuali limiti invalicabili si sarebbero dovuti ricavare solamente dal combinato disposto dell’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, e dell’art. 7, comma 6, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, per effetto del quale (anche) gli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2014, non possono sostenere spese per incarichi di studio e consulenza (incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti) per un importo superiore al 16% delle corrispondenti spese sostenute nell’anno 2009 (ovvero per un importo che eccede l’80% delle spese medesime sostenute nel 2013 se queste sono inferiori al 20% di quelle impegnate per l’esercizio 2009), mentre, per l’anno 2015, la spesa in parola non potrà eccedere il 75% di quella che si sosterrà per l’anno 2014.

Orbene, fermo restando questo quadro di norme (che rimane pertanto vigente), l’art. 14, comma 1, del Decreto ha apportato un’ulteriore ed aggiuntiva limitazione alla spesa per consulenze per gli Enti Locali, che di riflesso verrebbe applicata (con gli opportuni adattamenti) anche alle Società di cui trattasi. Nel dettaglio, la nuova norma prevede che (anche) gli Enti Locali, a decorrere dal 2014, devono comunque contenere la spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca, entro una determinata soglia che va calcolata in funzione della spesa di personale così come risultante dal conto annuale 2012 (ovvero dal bilancio consuntivo 2012 per le Amministrazioni non tenute alla sua redazione). Nel dettaglio, il parametro di riferimento, che rimane fisso nel tempo e che sancisce l’impossibilità di conferire nuovi incarichi, si calcola nel modo che segue:

–          si applica la percentuale del 4,2 alla spesa di personale (come sopra individuata) qualora essa risulti pari o inferiore a 5 milioni di Euro, diversamente la percentuale scende all’1,4.

Nel caso i massimali di spesa stabiliti dal Dl. n. 66/14 siano superati per effetto di incarichi di consulenza, studio e ricerca già conferiti, i relativi contratti vanno rinegoziati nel termine di 30 giorni dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore dello stesso Decreto).

Vale la pena precisare che i risparmi di spesa derivanti dalle misure limitative appena esposte concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa che saranno stabiliti, per ciascuna Provincia, Città metropolitana, e Comune, con Decreto del Ministro dell’Interno da emanarsi entro il termine del 30 giugno, per l’anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi (art. 47, commi 2 e 9, del Decreto). Ovviamente, dai risparmi di spesa che si conteggiano a tal fine sono esclusi quelli che derivano dalla (eventuale) applicazione del regime limitativo delle consulenze previsto per le Società rientranti nel perimetro applicativo del comma 2-bis del citato Dl. n. 112/08.

 

Art. 14, comma 2, 3 e 4, del Decreto, che riverbera effetti sull’art. 18, comma 2-bis,

del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, nonché sull’art. 3-bis, comma 6, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11

Il comma 2‐bis dell’art. 18 del citato Dl. n. 112/08, nonché l’art. 3-bis, comma 6, del menzionato Dl. n. 138/11, così come modificati dalla “Legge di stabilità 2014”, sanciscono (in buona sostanza) che i vincoli assunzionali che le Società ivi indicate devono rispettare (secondo le differenziazioni di applicazione del caso per le Imprese collettive esercenti “servizi pubblici locali a rilevanza economica”) sono da identificare negli stessi “divieti” e “limiti” alle assunzioni di personale a cui soggiace la rispettiva Amministrazione di riferimento. Siffatte restrizioni determinano, qualora non venga ad esser inibito tout court il reclutamento di personale, che le assunzioni di unità lavorative a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono avvenire soltanto “… nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’anno 2009” (ciò secondo la limitazione introdotta – (anche) per gli Enti Locali e applicabile in via riflessa pure alle Società di cui trattasi – dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, così come modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11 – “Legge di stabilità per il 2012”).

Orbene, fermo restando questo quadro di norme (che rimane pertanto vigente), l’art. 14, comma 2, del Decreto ha apportato un’ulteriore ed aggiuntiva limitazione alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa per gli Enti Locali, che di riflesso viene applicata anche alle Società di cui trattasi, sia pur con gli opportuni adattamenti (stante anche il diverso riferimento per le Società ai contratti di collaborazione a progetto).

Nel dettaglio, la nuova norma prevede che (pure) gli Enti Locali, a decorrere dal 2014, devono comunque contenere la spesa complessiva per i citati contratti entro una determinata soglia che va calcolata in funzione della spesa di personale così come risultante dal conto annuale 2012 (ovvero dal bilancio consuntivo 2012 per le Amministrazioni non tenute alla sua redazione). Il parametro di riferimento, che rimane fisso nel tempo e che sancisce l’impossibilità di stipulare nuovi contratti, si calcola nel modo che segue:

–          si applica la percentuale del 4,5 alla spesa di personale (come sopra individuata) qualora essa risulti pari o inferiore a 5 milioni di Euro, diversamente la percentuale scende all’1,4.

Nel caso i massimali di spesa stabiliti dal Decreto siano superati per effetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati, i relativi contratti vanno rinegoziati nel termine di 30 giorni dal 24 aprile 2014(data di entrata in vigore dello stesso Decreto).

Vale la pena precisare che i risparmi di spesa derivanti dalle misure limitative appena esposte concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa che saranno stabiliti, per ciascuna Provincia, Città metropolitana, e Comune, con Dm. Interno da emanarsi entro il termine del 30 giugno, per l’anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi (art. 47, commi 2 e 9, del Decreto). Ovviamente, dai risparmi di spesa che si conteggiano a tal fine sono esclusi quelli che derivano dall’applicazione del regime limitativo inerente le prefate forme di lavoro flessibili alle Società rientranti nel perimetro applicativo del comma 2-bis del citato Dl. n. 112/08.

 

Art. 15 del Decreto, che riverbera effetti sull’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito

con modificazioni dalla Legge n. 135/12

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, in virtù dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, anche le Società controllate dagli Enti Locali soggiacevano ad un limite massimo di spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Peraltro, il Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, sanciva, per il tramite del suo art. 49, comma 1-bis), che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 5 citato “… si interpreta(va) nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle Società quotate e alle loro controllate…”.

L’art. 15 del Decreto, che ha novellato il ridetto comma 2 dell’art. 5, non si è limitato a ridurre il prefato limite massimo di spesa effettuabile, ma ha anche ristretto il novero dei soggetti tenuti a ridurre i costi inerenti le autovetture e i buoni taxi. A tal fine, sono state espunte dall’applicazione della norma proprio le Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. Sicché, anche le Imprese collettive pubbliche locali vengono a godere di tale beneficio.

 

Art. 23 del Decreto[6]

L’art. 23 del Decreto affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre, entro il 31 ottobre 2014, un programma di ottimizzazione tendente a riorganizzare il Comparto delle gestioni parallele delle attività e servizi di competenza (anche) degli Enti Locali. Più nel dettaglio, il citato programma investe da un punto di visto soggettivo le Istituzioni, le Aziende speciali e le Società in controllo di Amministrazioni locali per via diretta o indiretta. L’opera del Commissario dovrebbe rivolgersi a ridurre il numero dei citati Organismi attraverso delle operazioni straordinarie (liquidazioni o trasformazioni per fusioni o incorporazioni) che vanno avviate in funzione (presumibilmente) delle soglie demografiche dei soggetti facenti parte della compagine societaria o comunque degli Enti che danno vita alla loro entità strumentale, nonché in base alla perimetrazione delle aree territoriali ottimali in cui attività e servizi vanno ad innestarsi. Sembra quindi che, attraverso il processo di razionalizzazione descritto, si voglia raggiungere l’obiettivo di evitare la polverizzazione degli Organismi citati. All’atto pratico torna “in auge” la finalità che il “limite numerico” di cui all’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, si prefiggeva prima della sua eliminazione ad opera del comma 561 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2014”, ovverossia, eliminare dalla galassia delle gestioni parallele le Società partecipate i cui soci non raggiungessero una certa soglia demografica, ad eccezioni di quelle (per la verità poche) con bilanci in utile.

Sotto quest’ultimo aspetto, appare utile evidenziare che, nel citato Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica, i tecnici di Palazzo Madama ricordino come “… nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2014 – nella Sezione III, Seconda parte, sia presente un focus (a p. 91) dedicato al tema della partecipazioni societarie, ove si legge: ‘Le partecipazioni dichiarate dalle Amministrazioni locali sono complessivamente pari a 29.583, riconducibili a 7.065 Società’. ‘Si evidenzia, tuttavia, che il numero di partecipazioni mediamente detenute dai Comuni (7,17) è determinato dall’elevata numerosità (e quindi dal loro peso) dei piccoli Comuni rispetto a quelli medio-grandi’. ‘Il numero elevato di partecipazioni detenute dalle altre Amministrazioni locali è riconducibile per la quasi totalità alle partecipazioni delle Camere di Commercio’. ‘Le 24.182 partecipazioni dirette comunicate dalle Amministrazioni locali risultano così suddivise: i) 961 sono partecipazioni totalitarie (quota di possesso pari al 100%); 1.032 sono partecipazioni di maggioranza (quota compresa tra il 50% e il 99%); 22.189 sono partecipazioni di minoranza (quota di possesso inferiore 49%). Di queste, in particolare, 16.206 sono relative a una quota inferiore al 4%’”.

Le specifiche misure del Commissario, che prevedono anche ipotesi di cessione di rami d’azienda, nonché di personale, ad altre Società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi, devono garantire altresì una maggiore efficienza nella gestione degli Organismi partecipati (“anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale”). Evidentemente, il Commissario dovrà procedere sulla falsariga dei provvedimenti già introdotti dalla “Legge di stabilità 2014”, che si rammenta ha comunque architettato un sistema che mira a tenere sotto controllo l’andamento economico degli Organismi esterni, a garanzia dell’efficienza, attraverso la responsabilizzazione, da un lato, delle Amministrazioni partecipanti in funzione degli effetti che possono determinarsi sui loro bilanci, dall’altro, dei gerenti delle Imprese collettive che divengono passibili di responsabilità amministrativo-contabile e di misure sanzionatorie in presenza di gestioni in perdita.

Ciò detto, occorre precisare che il prefato programma di razionalizzazione deve comunque preservare il fatto che, qualora le Amministrazione locali continuino a detenere partecipazioni societarie che non superino il “vaglio finalistico” di cui all’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), i medesimi Enti soci devono necessariamente provvedere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, alla loro cessione a terzi entro la nuova data sancita dall’art. 1, comma 569, della “Legge di stabilità 2014”, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del Dl. n. 6 marzo 2014, n. 16 che ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2014, data questa nella quale peraltro è prevista la cessazione delle relative partecipazioni. Ragion per cui rimarrà fisso il precetto secondo cui le Amministrazioni pubbliche locali possono costituire soltanto Società esercenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero assumere o mantenere direttamente partecipazioni, maggioritarie e minoritarie, di Società aventi la medesima finalità. Così come la costituzione e la partecipazione in Imprese collettive che producono “servizi di interesse generale” (“servizi pubblici locali”) – nell’ambito del rispettivo livello di competenza – sarà sempre ammessa.

 

Art. 31 del Decreto[7]

Gli Enti Locali non in grado di far fronte al pagamento dei debiti verso le Società al cui capitale partecipano[8] possono richiedere – secondo i criteri, i tempi e le modalità che saranno stabiliti con Dm. Mef, da adottare entro 60 giorni dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Decreto) – l’anticipazione di liquidità a valere sulla dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, che all’uopo è incrementata per l’anno 2014 di 2.000 milioni di Euro.

Nello specifico, i debiti verso le Società partecipate che possono essere pagati con le anticipazioni di cui sopra sono i seguenti:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, di cui all’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Gli Enti Locali debitori per azionare la leva finanziaria introdotta dal Decreto devono necessariamente presentare una dichiarazione contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente stesso e le Società creditrici, che va asseverata dai rispettivi Organi di revisione, ciascuno per la parte di propria competenza.

Dal tenore letterale della norma si evince che gli Enti Locali utilizzano le risorse attinte dalla dotazione di cui sopra per estinguere i debiti che derivano da spese aventi, sia natura corrente che in conto capitale. Sul punto, giova precisare che il Decreto, diversamente da quanto era previsto nel Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, non consente la possibilità per gli Enti Locali debitori di richiedere il non conteggio, ai fini del rispetto del saldo (finanziario ibrido) obiettivo rilevante per il Patto di stabilità, dei pagamenti di debiti (ovviamente in conto capitale) effettuati nello stesso anno di concessione delle anticipazioni di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa (in funzione della dotazione prevista nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali”).

Posto che la procedura introdotta con il Decreto ha l’obiettivo di garantire che i creditori delle Società partecipate dagli Enti Locali ricevano le loro spettanze, le Società medesime devono dirottare prioritariamente la liquidità ottenuta verso l’estinzione dei loro debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tuttavia, il fatto che il Legislatore abbia utilizzato il termine prioritariamente non esclude che le Imprese collettive in parola possano impiegare – in via residuale – le risorse ottenute dagli Enti Locali per pagare debiti aventi caratteristiche diverse da quelle sopra esposte.

Occorre tener presente (tra l’altro) che gli Enti Locali possono provvedere ad estinguere i debiti nei confronti delle Società partecipate anche attingendo all’anticipazione di liquidità a valere sulla dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali”, che è specificamente incrementata, ai sensi dell’art. 32 del Decreto, al solo fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 231/02; e il cui utilizzo serve agli Enti Locali per far fronte a pagamenti di debiti anche verso Imprese private.

La leva finanziaria testé specificata però può essere azionata solo se il debito dell’Ente Locale nei confronti dell’Impresa (pubblica o privata che sia) abbia la sua genesi da “transazioni commerciali”; tenendo presente che il citato Decreto legislativo così intende i contratti, comunque denominati,tra Imprese ovvero tra Imprese e Amministrazioni pubbliche, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo[9].

Le Società partecipate che ricevono pagamenti dagli Enti Locali – a valere sulle prefate anticipazioni di liquidità – sono tenute a comunicare a questi ultimi “… gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma 14, del citato Decreto legge n. 35 del 2013”. Ai Collegi sindacali delle Società in parola viene affidato il compito di verificare che le comunicazioni di cui sopra siano state adempiute, dovendone dare atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Rispetto a quest’ultimo adempimento, ci si chiede se le Società “de quibus” devono dar conto con le prescritte comunicazioni che gli Enti Locali hanno provveduto ad effettuare i pagamenti nei loro confronti, oppure sono loro stessi che devono dimostrare di aver dirottato la liquidità ricevuta secondo le prescrizioni normative ?

Considerato che il citato art. 1, comma 14, prevede che gli Enti Locali che ricevono le anticipazioni di liquidità per estinguerei loro debiti (così come descritti nel Dl. n. 35/13) sono tenuti ad effettuare i relativi pagamenti nel termine di 30 giorni, e preso atto che per dimostrare ciò gli stessi Enti, per il tramite del loro Responsabile finanziario, ovvero di altra persona formalmente incaricata, forniscono alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, sarebbe da ritenere che la prescritta comunicazione serva agli Enti Locali debitori per dimostrare di aver correttamente utilizzato l’anticipazione di liquidità. Pertanto, la predetta Nota andrebbe riferita agli avvenuti pagamenti delle Amministrazioni locali nei confronti delle Imprese collettive pubbliche.

Volendo fornire questa visione ermeneutica, non si capisce però il motivo per cui ai Collegi sindacali delle Società venga affidato un compito di vigilanza sul punto, atteso che la comunicazione di cui trattasi avrebbe il fine ultimo di verificare un adempimento da parte dell’Ente Locale e non della Società. Una logica esegesi della questione porterebbe a ritenere che il Legislatore voglia in realtà verificare che la norma introdotta con il Decreto raggiunga il suo fine: garantire che i creditori delle Società partecipate dagli Enti Locali ricevano le loro spettanze. Ragion per cui le Società in parola dovrebbero adempiere alle stesse prescrizioni a cui gli Enti Locali sono tenuti ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 35/13. Quindi, con la liquidità ricevuta, le predette Imprese collettive dovrebbero provvedere ad estinguere i debiti (indicati nel Decreto) nel termine di 30 giorni, nonché comunicare i pagamenti che hanno effettuato nei confronti dei creditori, unitamente alle informazioni che riguardano i debiti ancora in essere. Tal comunicazione va inoltrata agli Enti Locali debitori.

 

[1] Il citato art. 13 espressamente prevede che “1. a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti artt. 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo. 2. All’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole ‘Autorità amministrative indipendenti’ sono inserite le seguenti: ‘, con gli enti pubblici economici’; b) al comma 472, dopo le parole ‘direzione e controllo’ sono inserite le seguenti: ‘delle Autorità amministrative indipendenti e’; c) al comma 473, le parole ‘fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali’ sono sostituite dalle seguenti ‘ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette Amministrazioni’; 3. Le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 1, comma 475, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014”.

[2] I citati commi sanciscono che “5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile, dai Consigli di amministrazione delle Società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle Società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”.

[3] I citati commi letteralmente prevedono “471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all’art. 23-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli Enti pubblici economici e con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo Decreto legislativo. 472. Sono soggetti al limite di cui all’art. 23-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli Organi di amministrazione, direzione e controllo delle Autorità amministrative indipendenti e delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 473. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più Organismi o Amministrazioni, ovvero di Società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette Amministrazioni”.

[4] I citati commi 1, 3 e 4 dell’art. 14 del Decreto testualmente prevedono che, “1. ad eccezione delle Università, degli Istituti di formazione, degli Enti di ricerca e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’art. 1, comma 5, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro, e all’1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro. 3. Per le Amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell’anno 2012, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. 4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2”.

[5] Il citato comma 2-bis espressamente statuisce che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’Amministrazione controllante, anche alle Aziende speciali, alle Istituzioni e alle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Pubbliche Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del presente Decreto, le Società che gestiscono ‘servizi pubblici locali a rilevanza economica’ sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l’Ente Locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti”.

[6] Il citato art. 23 letteralmente dispone che, “1. fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all’art. 49-bis del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni locali incluse nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure: a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi”.

[7] L’art. 31 statuisce che, “1. al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della ‘Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali’ del ‘Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili’ di cui all’art. 1, comma 10, del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno 2014 di 2.000 milioni di Euro. 2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli Enti Locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle Società partecipate. Il pagamento concerne: a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel ‘piano di riequilibrio finanziario pluriennale’, di cui all’art. 243-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli Enti Locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi Enti Locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle Società partecipate interessate. 4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all’art. 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le Società partecipate comunicano agli Enti Locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma 14, del citato Decreto legge n.35 del 2013. 5. I Collegi sindacali delle Società partecipate dagli Enti Locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio”.

[8] Essendo difficilmente realizzabile, con il sistema di norme vigente, l’ipotesi che un Ente Locale abbia un debito nei confronti di una Società i cui soci siano solo altri Enti Locali. Fattispecie che comunque, visto il tenore letterale delle norme, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della procedura dell’art. 31 del Decreto.

[9] Ciò stante, va anche precisato che, se il dato testuale del Dlgs. n. 231/12 lascia fuori dalla sua applicazione i pagamenti derivanti dai contratti di appalto e di concessione di lavori, è pur vero che, in virtù della circostanza che il punto 11 delle considerazioni in premessa della Direttiva n. 2011/7/UE (recepita appunto dal ns. ordinamento dal Dlgs. n. 192/12) afferma che “la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente Direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”, si sono registrate prese di posizione di autorevoli esponenti del Governo italiano e della Commissione europea che hanno dato rassicurazioni sul fatto che il Decreto di cui trattasi vada interpretato nel senso che il suo ambito applicativo si estende anche agli appalti pubblici e concessioni di lavori.


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