E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n. 14) la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Numerose le novità di interesse per le Amministrazioni locali: dall’ennesima proroga riguardante l’avvio definitivo del “Sistri”, alle deroghe e misure straordinarie pensate per favorire la ripresa dei territori colpiti dal sisma, alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Esteso l’obbligo di tagliare del 10% gli emolumenti corrisposti dalle P.A. ai componenti degli Organi di indirizzo, direzione e controllo, così come anche i termini concessi per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Quanto alle disposizioni di natura fiscale, al di là dell’annunciata proroga, fino a fine anno 2017, degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi attraverso i Modelli Intrastat, l’unica novità ritenuta di stretto interesse per gli Enti Locali è la seguente:
Art. 14-ter – Comunicazione semestrale della fatture attive analogiche
Con una modifica all’art. 4, comma 4, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, si dispone che per il 2017 le Comunicazioni delle fatture (nel caso degli Enti Locali, delle sole fatture analogiche attive) di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dallo stesso art. 4, possono essere effettuate, rispettivamente:
– per il primo semestre 2017, entro il 16 settembre 2017 (18 settembre, cadendo il 16 di sabato);
– per il secondo semestre 2017, entro il mese di febbraio 2018.
Tutto ciò a meno che non si eserciti, entro il 31 marzo 2017, l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In tal caso viene meno l’adempimento suddetto, sostituito da quello trimestrale previsto da tale ultima norma (vedi Circolare n. 1/E del 2017).
Resta fermo invece l’obbligo di effettuare trimestralmente le Comunicazioni dell’esito delle liquidazioni periodiche, di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto ex novo dallo stesso art. 4, del Dl. n. 193/16, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.





