“Decreto Rilancio”: i chiarimenti Inps sul “Bonus Baby-sitting”

Con il Messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Inps ha fornito le prime indicazioni relative al c.d. “Bonus Baby-sitting” di cui all’art. 72 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”).

Con la Nota in commento, l’Istituto ha reso noto di essersi attivato per mettere a disposizione le procedure telematiche necessario per l’adeguamento alle nuove norme in materia di “Bonus Baby-sitting”, entrate in vigore il 19 maggio 2020.

L’art. 72 citato ha novellato la disciplina già dettata dal Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020). Con l’intento di dare un sostegno alle famiglie che hanno dovuto fare i conti con la sospensione dei Servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole, disposte causa “Covid-19”, il Decreto ha previsto la possibilità di assegnare “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di “Baby-sitting”, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a Euro 1.200.

Destinatari della misura sono: i lavoratori dipendenti del Settore privato; quelli iscritti alla “Gestione separata”; i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle Casse professionali.

Per i Comparti sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico e per il Settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato aumentato a Euro 2.000.

La somma in questione può anche essere erogata direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai Centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia, ai Servizi socio-educativi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

L’Inps ha rinviato a un futuro proprio Messaggio l’illustrazione delle modalità di presentazione delle nuove domande volte ad ottenere l’agevolazione in parola.