“Decreto Rilancio”: le principali novità fiscali di interesse per Enti Locali e Società pubbliche contenute nel Dl. n. 34/2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (Supplemento Ordinario n. 21) l’atteso Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”).

Il testo – entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in G.U. – contiene centinaia di disposizioni eterogenee che spaziano, tra le altre, dall’Edilizia alla Cultura, dalla Fiscalità alla Scuola, dalla Sanità agli Appalti.

Ingenti anche le somme stanziate, che complessivamente ammontano a circa 55 miliardi di Euro.

Così come i precedenti Decreti “Cura Italia” (Dl. n. 18/2020, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020, convertito con Legge n. 27/2020 – vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) e “Liquidità Imprese” (vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020), la Manovra in questione tenta di dare delle risposte immediate alle gravi minacce che incombono, sia sulla salute pubblica che sul Sistema economico italiano, alla luce dell’emergenza innescata dalla diffusione del virus “Covid-19”.

Come già evidenziato nel precedente numero della presente Rivista, sono numerose le novità che impattano anche sul mondo della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, degli Enti Locali e delle loro Società ed Aziende pubbliche.

Basti pensare alla proroga al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio consolidato o ai 3,5 miliardi stanziati per garantire l’esercizio delle “funzioni fondamentali” degli Enti Locali nell’anno corrente. O ancora, all’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Operatori economici dal versamento dei contributi destinati all’Anac per le procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 2020 e alle disposizioni messe in campo per far sì che la P.A. onori i propri debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

Per inciso, nei giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del Decreto l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con quanto già fatto per i precedenti Decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”, ha diffuso un Vademecum illustrativo delle novità di carattere fiscale, con la descrizione di tutti i bonus e le agevolazioni introdotte dal Dl. n. 34/2020 per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza “Coronavirus”.

Proponiamo qui di seguito una panoramica delle principali misure fiscali reputate di maggiore interesse per il Comparto Enti Locali.

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella misura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.

Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo le regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto anche le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbiano esercitato l’opzione per il metodo commerciale.

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle Imprese di medie dimensioni

La disposizione mira a supportare il rafforzamento patrimoniale delle Società di capitali di medie dimensioni che non operano nei Settori bancario, finanziari e assicurativo, istituendo:

  • un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per aumento del capitale, calcolato sulla misura massima di Euro 2.000.000, con obbligo di mantenere la partecipazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 2023;
  • un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. È prevista la decadenza dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della Società, con obbligo di restituire l’importo, oltre agli interessi.

Per usufruire delle suddette agevolazioni devono sussistere le seguenti condizioni:

  • ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori ad Euro 5 milioni ovvero Euro 10 milioni nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a Euro 50 milioni;
  • aver subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Inoltre, per la seconda agevolazione, la Società dovrà soddisfare anche le ulteriori condizioni:

  • alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle Imprese in difficoltà;
  • si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientra tra le Società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
  • non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del Dlgs. n. 159/2011;
  • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia fiscale.

Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di Euro 2 miliardi per l’anno 2021, e con Dm. Mef ne saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione. In ogni caso, l’efficacia delle misure illustrate è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea poiché ricadono nell’ambito di quelle considerate nella Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione.

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

Art. 38 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con Dm. 30 agosto 2019, attuativo dell’art. 29, comma 3, del Dl. n. 34/2019. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.

Art. 67 – Incremento “Fondo Terzo Settore

L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cittadinanza”.

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Viene previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza delle attività economiche aperte al pubblico (es. Bar, Ristoranti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con Dm. Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione).

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, recupero di facciate, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione dall’Irpef di tali spese, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19

Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indicati (per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; per locazione di immobili ad uso non abitativo; per sanificazione degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa

Con tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Art. 124 – Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19

Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie comunali e per chi commercia dispositivi di protezione individuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/72.

Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con diritto alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.

Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con incidenze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva.

Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una soluzione informatica che, richiamando specificamente la norma in commento, consenta di considerare queste specifiche cessioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la detraibilità degli acquisti.

Art. 125- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l’anno 2020.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente Dl. n. 34/2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e l’art. 30 del Dl. n. 23/2020.

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Tale norma stabilisce una ulteriore proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del Dl. n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail), senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le medesime modalità di effettuazione anche i versamenti delle ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.

Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 9/2020.

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020

Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020.

Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 24 febbraio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo) dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Relativamente agli Enti Locali, premesso che è probabile, anche soltanto per motivi di semplificazione o prudenziali (in base alle incertezze interpretative di seguito riepilogate), che a differenza delle Aziende del Settore privato la maggior parte di essi abbia deciso di effettuare nei termini ordinari i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 senza beneficiare delle proroghe qui esaminate, rinviando a quanto già affermato in sede di commento agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e all’art. 18 del Dl. n. 23/2020, ricordiamo quanto segue:

  • con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle Addizionali regionale e comunale, dei contributi Inps e Inail;
  • con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in regime d’impresa) occorre a nostro avviso verificare i parametri di volume d’affari stabiliti dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020 e dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020 per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però alcuni dubbi e perplessità da chiarire:

  • la sospensione riguarda anche l’Irap retributiva? Per chi scrive sembrerebbe di sì, interpretando in via estensiva il chiarimento fornito alle Aziende del Ssn. al Paragrafo 1.22 della Circolare n. 8/E del 2020;
  • per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituzionale riguarda soltanto il personale impiegato in tale attività ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto);
  • per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto in “split payment” non è contemplata in nessun caso ?
  • per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno reddito d’impresa ai fini Ires ma soltanto ai fini Iva, il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’anno precedente (previsto dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020) è il volume d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico un confronto di dati in tal senso).

Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020

Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in oggetto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica.

Artt. 129-132 – Accise

Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 (come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086/2019.

Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”.

Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi

La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria dei corrispettivi”.

Art. 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Locali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Viene prevista anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Decreto e il 31 maggio 2020.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 602/1973.

Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del Modello “730

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 – Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma dell’art. 160 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Art. 164 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo periodo, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’ambito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti Enti.

I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio immobiliare della Difesa.

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