“Decreto Semplificazioni”: pubblicato in G.U. il Dl. contenente importanti novità in materia di appalti e innovazione digitale

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 (S.O. n. 24), il Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.

Il Provvedimento introduce importanti novità in materia di:

  1. contratti pubblici e edilizia;
  2. tempi dei procedimenti e responsabilità (responsabilità erariale, controlli della Corte dei conti e riforma del reato di abuso d’ufficio);
  3. sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale;
  4. investimenti pubblici, ambiente e “Green Economy”.

I 65 articoli che compongono il Decreto hanno lo scopo di dare un’accelerazione agli investimenti e alla realizzazione delle infrastrutture ma anche di introdurre una serie di semplificazioni procedurali e di sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale, oltre che di semplificazioni rivolte al settore dell’imprenditoria, dell’ambiente e della “Green Economy”. Tutto ciò, nell’ottica di far fronte alla crisi economica conseguente alla diffusione del “Covid-19”.

Tra le principali novità si segnalano, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture (elevata a 150.000 Euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 5 inviti fino a 350.000 Euro, 10 inviti da 350.000 Euro e un milione di Euro e 15 inviti tra 1 e 5,35 milioni di Euro.

Per i contratti sopra soglia, si prevede invece l’applicabilità, salvo motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del “Codice dei Contratti”, per i Settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i Settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli artt. 63 e 125 del “Codice” stesso, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Si segnala che, nella versione definitiva del testo, è stata introdotto un inciso che sembra però volto a contenere il ricorso a quest’ultima deroga che deve essere utilizzata, si legge, “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non possano essere rispettati” (art. 2, comma 3).

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
(GU n.178 del 16-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)

Vigente al: 31-7-2020

Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di realizzare
un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita’;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e
diffusione dell’amministrazione digitale, nonche’ interventi di
semplificazione in materia di responsabilita’ del personale delle
amministrazioni, nonche’ di adottare misure di semplificazione in
materia di attivita’ imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita’ culturali e
per il turismo, della salute, per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli
affari europei;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia

  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
    delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche’ al fine di far
    fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
    contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
    deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
    pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
    3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
    procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In
    tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
    effetto di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, l’aggiudicazione
    o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
    di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
    procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
    lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
    periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
    tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
    fini della responsabilita’ del responsabile unico del procedimento
    per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico,
    costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
    risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
    dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
    legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
    all’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori, servizi e
    forniture, nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
    l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
    all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
    seguenti modalita’:
    a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
    inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
    limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
    decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
    cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
    criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
    diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
    in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
    economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o
    superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35
    del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
    superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
    dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
    e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
    per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
    alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
  3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
    anche l’indicazione dei soggetti invitati.
  4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
    determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
    descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50
    del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
    stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
    discriminazione e di parita’ di trattamento, procedono, a loro
    scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
    criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ovvero del
    prezzo piu’ basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
    prezzo piu’ basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
    automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
    ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
    dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
    50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
    superiore a cinque.
  5. Per le modalita’ di affidamento di cui al presente articolo la
    stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
    all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
    considerazione della tipologia e specificita’ della singola
    procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
    richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione
    della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
    la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e’ dimezzato rispetto
    a quello previsto dal medesimo articolo 93.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
    procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
    svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli
    247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all’importo
    di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    Art. 2

Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
    delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche’ al fine di far
    fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
    contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si
    applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione
    del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a
    contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
    adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
    cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
    dell’autorita’ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione
    definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
    data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato
    rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata
    tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
    dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
    responsabilita’ del responsabile unico del procedimento per danno
    erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono
    causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione
    del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
    dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti
    procedono all’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori,
    servizi e forniture nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura,
    inclusa l’attivita’ di progettazione, di importo pari o superiore
    alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
    2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa
    motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,
    della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61
    e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,
    e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni
    caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
    c).
  3. Per l’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori,
    servizi e forniture nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura,
    inclusa l’attivita’ di progettazione, di opere di importo pari o
    superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
    18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all’articolo 63
    del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
    cui all’articolo 125, per i settori speciali puo’ essere utilizzata
    nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
    urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
    pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita’
    determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
    crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
    ordinarie non possono essere rispettati.
  4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia
    scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle
    infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle
    infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
    e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di
    programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi
    aggiornamenti, nonche’ gli interventi funzionali alla realizzazione
    della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati
    ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente
    articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attivita’
    di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche’ dei servizi di
    ingegneria e architettura, inclusa l’attivita’ di progettazione, e
    per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
    disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
    rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
    misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti
    dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
    dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
    articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
    delle disposizioni in materia di subappalto.
  5. Per ogni procedura di appalto e’ nominato un responsabile unico
    del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente
    motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
    del contratto, anche in corso d’opera.
  6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del
    presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti
    istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono
    soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
    n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti
    del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi’
    pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del
    decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
    di cui all’articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e’
    limitato ai casi di stretta necessita’ e richiede una specifica
    motivazione.
    Art. 3 Verifiche antimafia e protocolli di legalita’
  7. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
    antimafia per corrispondere con efficacia e celerita’ alle esigenze
    degli interventi di sostegno e rilancio del sistema
    economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del
    COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e
    si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su
    istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici
    economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
    finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
    pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
    non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
    dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
    decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche’ dagli articoli 25, 26 e 27
    del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
  8. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
    l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
    lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
    informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
    consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
    antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
    anche quando l’accertamento e’ eseguito per un soggetto che risulti
    non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
    sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli
    articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria
    provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i
    contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
    sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
    fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
    trenta giorni.
  9. Al fine di rafforzare l’effettivita’ e la tempestivita’ degli
    accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la
    consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione
    antimafia nonche’ tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle
    interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
  10. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
    successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
    interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n.159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
    decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
    del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese
    sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’
    conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e
    4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo
    32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  11. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro
    quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
    relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
    della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
  12. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
    applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159.
  13. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo
    83 e’ inserito il seguente:
    “Art. 83-bis (Protocolli di legalita’) 1. Il Ministero dell’interno
    puo’ sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,
    per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’
    organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
    ricorso alla documentazione antimafia di cui all’articolo 84. I
    protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti
    anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale
    nonche’ con associazioni maggiormente rappresentative a livello
    nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e
    possono prevedere modalita’ per il rilascio della documentazione
    antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche’ determinare
    le soglie di valore al di sopra delle quali e’ prevista l’attivazione
    degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
    prevedere l’applicabilita’ delle previsioni del presente decreto
    anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,
    nonche’ tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
  14. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
    esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della
    legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche’ l’iscrizione nell’anagrafe
    antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
    decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
    dell’informazione antimafia.
  15. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o
    lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita’
    costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
    contratto.”.
    Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici
    e ricorsi giurisdizionali
  16. All’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
    2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole “ha luogo” sono sostituite dalle
    seguenti: “deve avere luogo”; dopo le parole “espressamente
    concordata con l’aggiudicatario” sono aggiunte le seguenti: “,
    purche’ comunque giustificata dall’interesse alla sollecita
    esecuzione del contratto”;
    b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “La mancata
    stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
    con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a
    quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
    valutata ai fini della responsabilita’ erariale e disciplinare del
    dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
    mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
    previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
    nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
    contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta’ di stipulare
    contratti di assicurazione della propria responsabilita’ civile
    derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
    sospensione della sua esecuzione.”.
  17. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
    affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente
    decreto, qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo
    119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,
    approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
    applica l’articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
  18. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
    affidamento di cui all’articolo 2, comma 3, si applica l’articolo 125
    del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  19. All’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, primo periodo, le parole “, ferma la possibilita’
    della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne
    ricorrano i presupposti,” sono sostituite dalle seguenti: “e’ di
    norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
    dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi
    dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,”;
    b) al comma 9, le parole “Il Tribunale amministrativo regionale”
    sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice” e quelle da “entro
    trenta” fino a “due giorni dall’udienza” sono sostituite dalle
    seguenti: “entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando
    la stesura della motivazione e’ particolarmente complessa, il giudice
    pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
    indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
    darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
    dall’udienza.”.
    Art. 5 Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
  20. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o
    coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
    opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
    all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia’
    iniziati, puo’ avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
    necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
    a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
    leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ da vincoli inderogabili
    derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
    b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
    coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
    adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
    c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
    realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita’
    di superamento delle quali non vi e’ accordo tra le parti;
    d) gravi ragioni di pubblico interesse.
  21. La sospensione e’ in ogni caso disposta dal responsabile unico
    del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si
    provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
    lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
    cui all’articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita’ competenti,
    previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
    termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio
    della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
    la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
    provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata
    incompatibilita’ tra causa della sospensione e prosecuzione dei
    lavori.
  22. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio
    consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della
    sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,
    adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa
    tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita’,
    tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
    eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione
    dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei
    successivi cinque giorni.
  23. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi
    motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in
    caso di concordato con continuita’ aziendale ovvero di autorizzazione
    all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il
    soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del
    collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
    economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o
    preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
    indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e
    4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del
    contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
    seguenti alternative modalita’:
    a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche
    avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di
    altri enti o societa’ pubbliche nell’ambito del quadro economico
    dell’opera;
    b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
    alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa
    graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
    l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
    economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore
    economico interpellato;
    c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento
    dell’opera;
    d) propone alle autorita’ governative la nomina di un commissario
    straordinario per lo svolgimento delle attivita’ necessarie al
    completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
    18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
    e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove
    possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i
    lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se
    privi di occupazione.
  24. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di
    ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato
    dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
    per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo
    previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque,
    pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
    la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
  25. Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
    1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o
    di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di
    realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla
    tempestiva realizzazione dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase
    cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili
    conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che
    possono essere lesi, nonche’ del preminente interesse nazionale o
    locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini
    dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
    irreparabilita’ del pregiudizio per l’operatore economico, il cui
    interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
    celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico
    dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
    concorsuale o di crisi non puo’ essere ritenuto prevalente rispetto
    all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.
    Art. 6 Collegio consultivo tecnico
  26. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
    delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
    all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e’
    obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
    collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o
    comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
    dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
    risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
    natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del
    contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia’ iniziata
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio
    consultivo tecnico e’ nominato entro il termine di trenta giorni
    decorrenti dalla medesima data.
  27. Il collegio consultivo tecnico e’ formato, a scelta della
    stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata
    complessita’ dell’opera e di eterogeneita’ delle professionalita’
    richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
    adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti,
    giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
    appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
    relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
    conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
    modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per
    effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
    dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
    di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
    parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
    ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il
    quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
    componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino
    un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al
    comma 1, questo e’ designato entro i successivi cinque giorni dal
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
    interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
    e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di rispettivo
    interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al
    momento della designazione del terzo o del quinto componente.
    All’atto della costituzione e’ fornita al collegio consultivo copia
    dell’intera documentazione inerente al contratto.
  28. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio
    consultivo puo’ operare anche in videoconferenza o con qualsiasi
    altro collegamento da remoto e puo’ procedere ad audizioni informali
    delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
    delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
    migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola
    d’arte. Il collegio puo’ altresi’ convocare le parti per consentire
    l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
    L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
    viene valutata ai fini della responsabilita’ del soggetto agente per
    danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
    inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle
    determinazioni del collegio consultivo tecnico e’ causa di esclusione
    della responsabilita’ del soggetto agente per danno erariale, salvo
    il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la
    natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del
    codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta’
    espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
    diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
    consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
    maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
    decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
    succinta motivazione, che puo’ essere integrata nei successivi
    quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
    caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
    essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
    Le decisioni sono assunte a maggioranza.
  29. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti
    possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o
    parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
    stabilire l’applicabilita’ di tutte o parte delle disposizioni di cui
    all’articolo 5.
  30. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del
    procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico
    formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
    giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
    antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
    determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole
    e condizioni del bando o dell’invito, nonche’ la verifica del
    possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e
    di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla
    stazione appaltante e il terzo componente e’ nominato dal Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
    nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
    o dalle citta’ metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
    l’eventuale necessita’ di sostituzione di uno dei componenti
    designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
    funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
    sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di
    componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
  31. Il collegio consultivo tecnico e’ sciolto al termine
    dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e’
    obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle
    parti. Nelle ipotesi in cui ne e’ obbligatoria la costituzione, il
    collegio puo’ essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
    su accordo tra le parti.
  32. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
    compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera,
    al numero, alla qualita’ e alla tempestivita’ delle determinazioni
    assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
    gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione
    delle determinazioni e’ prevista una decurtazione del compenso
    stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni
    ritardo. Il compenso e’ liquidato dal collegio consultivo tecnico
    unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione
    di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate
    dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
    un quarto. Non e’ ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio.
    I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del
    quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.
  33. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo’
    ricoprire piu’ di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
    puo’ svolgere piu’ di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
    ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
    sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i
    componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
    componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
    dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
    nell’adozione anche di una sola determinazione e’ causa di decadenza
    del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo’ assumere le
    determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
    collegio.
  34. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1 del
    decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
    Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
  35. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei
    lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
    pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni
    finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
    normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita’
    finanziarie annuali, e’ istituito nello stato di previsione del
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno
    2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo
    non puo’ finanziare nuove opere e l’accesso non puo’ essere reiterato
    a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
    accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
    cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
    2.Per l’anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1
    ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
    di legge di bilancio, e’ iscritto sul Fondo un importo corrispondente
    al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle
    annualita’ del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,
    per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
    territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
    di quelle gia’ previste a legislazione vigente. Il Fondo e’ altresi’
    alimentato:
    a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,
    destinate al finanziamento dell’opera e non piu’ necessarie in quanto
    anticipate a valere sul Fondo;
    b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo
    alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,
    mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo
    di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
    196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto
    del patrimonio dei predetti residui passivi.
  36. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al
    Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma
    finanziario dell’opera, risulti, per l’esercizio in corso, un
    fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle
    risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
    lavori.
  37. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
    adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
    entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, sono individuate le modalita’
    operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
    delle risorse.
  38. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
    da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni
    appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni
    finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario
    dell’opera e dell’impossibilita’ di attivare i meccanismi di
    flessibilita’ di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
    sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei
    limiti delle disponibilita’ annuali del Fondo secondo i criteri
    previsti dal decreto di cui al comma 4.
  39. All’onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per
    l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
    del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di
    euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
    finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni
    di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 0,9
    milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e
    delle attivita’ culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro
    l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
  40. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
    anche nel conto dei residui.
    Art. 8 Altre disposizioni urgenti
    in materia di contratti pubblici
  41. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali
    si indice una gara, sono gia’ stati pubblicati alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza
    pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
    data, siano gia’ stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
    preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
    per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
    avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
    a) e’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
    e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
    d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
    n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del
    medesimo decreto legislativo;
    b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
    dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere
    alla visita dei luoghi, nonche’ alla consultazione sul posto dei
    documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
    dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
    esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
    indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
    complessita’ dell’appalto da affidare;
    c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
    dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli
    articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
    decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
    provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e’ necessario
    dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
    sussistenti;
    d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
    possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
    nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto
    legislativo n. 50 del 2016, gia’ adottati, a condizione che entro
    trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
    dell’emergenza COVID-19.
  42. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
    n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
    termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,
    fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
    2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
    2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di
    aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
  43. In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del
    decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in
    vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
    risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto
    dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro
    la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati
    su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei
    modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
  44. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
    entrata in vigore del presente decreto:
    a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
    effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
    clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
    quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
    entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il
    pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del
    certificato di cui al secondo periodo;
    b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
    stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e,
    ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
    d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e
    dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
    di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
    delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
    decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge
    25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
    del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
    all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e
    coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
    c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo
    1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge
    n. 19 del 2020nonche’ dai relativi provvedimenti attuativi, ove
    impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei
    lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture
    costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107,
    comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca
    di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine
    contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
    all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini
    della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli
    obblighi di comunicazione all’Autorita’ nazionale anticorruzione e le
    sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4
    dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  45. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 38:
    1) al comma 1, secondo periodo, le parole “agli ambiti di
    attivita’,” sono soppresse;
    2) al comma 2, primo periodo, le parole “sentite l’ANAC e la
    Conferenza Unificata,” sono sostituite dalle seguenti: “di intesa con
    la Conferenza unificata e sentita l’ANAC,”;
    3) al comma 3:
    3.1) sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto
    dal comma 3-bis”;
    3.2) alla lettera a), le parole “programmazione e” sono soppresse;
    3.3) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. Le centrali
    di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
    ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni
    relative all’acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
    centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le
    attivita’ correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono
    essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte
    le suddette aggiudicazioni purche’ qualificati almeno in detto ambito
    secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri di cui al comma 2.”;
    4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e’ aggiunto il
    seguente: “5-quater) disponibilita’ di piattaforme telematiche nella
    gestione di procedure di gara;”;
    5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e’ soppresso;
    b) all’articolo 80, comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai
    seguenti: “Un operatore economico puo’ essere escluso dalla
    partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’
    a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
    ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
    o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
    tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
    rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
    non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
    obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
    imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
    interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
    sia comunque integralmente estinto, purche’ l’estinzione, il
    pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
    scadenza del termine per la presentazione delle domande.”;
    c) all’articolo 83, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
    «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),
    l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata
    sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
    posseduta dall’operatore economico e in corso di validita’. In
    relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore
    dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta
    sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte
    dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
    assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.»;
    d) all’articolo 183, comma 15:
    1) al primo periodo, le parole “non presenti” sono sostituite dalle
    seguenti: “anche se presenti”;
    2) al nono periodo, le parole “e’ inserito” sono sostituite dalle
    seguenti: “qualora non sia gia’ presente” e dopo le parole “sulla
    base della normativa vigente” sono aggiunte le seguenti: “, e’
    inserito in tali strumenti di programmazione”.
  46. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i
    cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
    alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
    inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  47. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’alinea del comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono
    sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
    b) al comma 2, le parole “30 novembre 2020” sono sostituite dalle
    seguenti: “30 novembre 2021”;
    c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
    seguenti: “31 dicembre 2021”;
    d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. In deroga
    all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
    50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
    pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
    medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’
    tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
    comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
    importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
    pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
    milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
    esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
    Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori
    pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
    dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del
    citato decreto legislativo n. 50 del 2016.”.
  48. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
    delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
    epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17
    marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di
    emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le
    modalita’ previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e
    distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
    individuale, nonche’ di ogni necessario bene strumentale, compresi
    gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno
    scolastico 2020-2021, nonche’ a contenere e contrastare l’eventuale
    emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
    l’attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel
    limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio
    dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
    all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le
    risorse sono versate sull’apposita contabilita’ speciale intestata al
    Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti
    pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
    essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
    alla contabilita’ speciale delle suddette risorse.
  49. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
    dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
    di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza COVID-19,
    possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui
    all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche
    precedentemente al trasferimento alla contabilita’ speciale intestata
    al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
    vigenti disposizioni.
  50. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
    stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o
    forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
    decreto, e’ richiesto di produrre documenti unici di regolarita’
    contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
    autocertificare la regolarita’ contributiva ovvero il possesso dei
    predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
    dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,
    relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della
    validita’ dei documenti unici di regolarita’ contributiva in scadenza
    tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
  51. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
    208, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    “1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
    Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
    della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,
    di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
    acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
    Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
    dalla richiesta, e’ definita la disciplina esecutiva, attuativa e
    integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione
    alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
    applicabili al presente decreto.”.
    Art. 9 Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
  52. All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Con uno o piu’
    decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
    il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
    dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
    previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
    individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un
    elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare
    difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure
    tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
    sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o
    locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario
    la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i
    medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
    entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
    termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’
    decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo
    periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
    ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
    primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
    Commissari straordinari. In relazione agli interventi
    infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i
    decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della
    loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione
    interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono
    identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)
    relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati.”;
    b) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Per
    l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
    essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
    appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
    di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui
    agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
    50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
    delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
    dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
    dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
    materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo
    periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
    ordinanze.”;
    c) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. E’ autorizzata
    l’apertura di apposite contabilita’ speciali intestate ai Commissari
    straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese
    di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
    svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
    predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
    Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
    dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni
    competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
    impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
    bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita’
    speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
    impegnate in bilancio, puo’ avviare le procedure di affidamento dei
    contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
    contabilita’ speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
    annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
    aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
    di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
    interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
    Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita’
    speciale sulla base degli stati di avanzamento dell’intervento
    comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad
    esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari
    straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
    conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
    italiana. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14
    gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della
    legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
    lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante puo’, con
    motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
    provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
    articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
  53. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari
    straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
    legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”;
    d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. I Commissari
    straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
    programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
    progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
    dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
    sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
    altresi’ semestralmente eventuali anomalie e significativi
    scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
    realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
    definanziamento degli interventi. Le modalita’ e le deroghe di cui al
    comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
    relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
    commi 3 e 3-bis, nonche’ la possibilita’ di avvalersi di assistenza
    tecnica nell’ambito del quadro economico dell’opera, si applicano
    anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
    idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
    del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
    ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
    del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l’attuazione degli
    interventi idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 30
    dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la
    depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
    dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
    ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
    dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di
    interesse nazionale di cui all’articolo 252, del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152.”;
    e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Con i medesimi
    decreti di cui al comma 1 sono, altresi’, stabiliti i termini e le
    attivita’ connesse alla realizzazione dell’opera nonche’ una quota
    percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare
    eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al
    compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,
    ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella
    indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
  54. Per il supporto tecnico e le attivita’ connesse alla
    realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
    o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
    dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonche’ di
    societa’ controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
    Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
    quadri economici degli interventi da realizzare o completare
    nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari
    straordinari possono nominare un sub-commissario. L’eventuale
    compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore
    a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    luglio 2011, n. 111, e’ posto a carico del quadro economico
    dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di
    cui al primo periodo.”.
  55. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,
    n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
    164, dopo le parole: “della legge 23 dicembre 2009, n.191,” sono
    inserite le seguenti: “nonche’ le stesse attivita’ relative ad
    interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
    finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e
    regionali,”.
  56. Al fine di garantire l’uniformita’ nelle gestioni commissariali
    finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi
    infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi
    tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari
    nominati per la predetta finalita’ sulla base di specifiche norme di
    legge operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri di
    cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
    32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
    Restano esclusi dall’ambito di applicazione del citato articolo 4 i
    commissari nominati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo
    2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
    1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
    2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
    2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
    2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
    2020, n. 41, nonche’ i commissari straordinari nominati per
    l’attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
    calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 11.
    Capo II
    Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
    ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
    Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
  57. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e
    ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche’ di
    assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
    esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
    2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter, e’ sostituito dal
    seguente:
    “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
    ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
    pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del
    rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
    ricostruzione e’ comunque consentita nell’osservanza delle distanze
    legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
    riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con
    ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima
    dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
    legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
    demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente
    nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
    particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni
    degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.”;
    b) all’articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera b), primo periodo, le parole “e non comportino
    modifiche delle destinazioni di uso” sono sostituite dalle seguenti:
    “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
    destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico” e,
    dopo il secondo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Nell’ambito degli
    interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
    modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
    necessarie per mantenere o acquisire l’agibilita’ dell’edificio
    ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
    architettonico dell’edificio, purche’ l’intervento risulti conforme
    alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
    oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
    culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
    2004, n. 42.”
    2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
    dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
    edilizia sono ricompresi altresi’ gli interventi di demolizione e
    ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
    sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
    innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica,
    per l’applicazione della normativa sull’accessibilita’, per
    l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
    energetico. L’intervento puo’ prevedere altresi’, nei soli casi
    espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
    urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
    interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
    ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
    edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
    attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la
    preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
    immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
    del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
    nonche’ a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
    demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
    crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
    edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
    caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
    preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
    c) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e’ sostituita dalla
    seguente:
    “e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
    esigenze, contingenti e temporanee, purche’ destinate ad essere
    immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita’ e,
    comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
    comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
    previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
    comunale;”;
    d) all’articolo 9-bis:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Documentazione
    amministrativa e stato legittimo degli immobili”;
    2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
    “1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare
    e’ quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
    costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento
    edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare,
    integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
    interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella
    quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,
    lo stato legittimo e’ quello desumibile dalle informazioni catastali
    di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
    riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
    d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
    la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
    applicano altresi’ nei casi in cui sussista un principio di prova del
    titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”;
    e) all’articolo 10, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla
    seguente: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
    ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
    nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
    complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
    compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
    destinazione d’uso, nonche’ gli interventi che comportino
    modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli
    edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
    Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
    f) all’articolo 14:
    1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
    “1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e’ ammessa
    anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
    deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse
    pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
    quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    dicembre 2011, n. 214.”;
    2) al comma 3, le parole “nonche’, nei casi di cui al comma
    1-bis, le destinazioni d’uso” sono sostituite dalle seguenti:
    “nonche’ le destinazioni d’uso ammissibili”;
    g) all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in
    deroga o con cambio di destinazione d’uso” sono sostituite dalle
    seguenti: “o in deroga”;
    h) all’articolo 17, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
    “4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
    urbana, di ristrutturazione, nonche’ di recupero e riuso degli
    immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
    costruzione e’ ridotto in misura non inferiore del 20 per cento
    rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
    comuni hanno la facolta’ di deliberare ulteriori riduzioni del
    contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
    stesso.”;
    i) all’articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in
    fine, il seguente: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
    silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via
    telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato,
    un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
    assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
    inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
    termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.”;
    l) all’articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole “parti
    strutturali dell’edificio”, sono inserite le seguenti “o i
    prospetti”;
    m) all’articolo 23-ter, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    “2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unita’ immobiliare
    e’ quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,
    comma 1-bis.”;
    n) all’articolo 24, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
    “7-bis. La segnalazione certificata puo’ altresi’ essere
    presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente
    realizzati privi di agibilita’ che presentano i requisiti definiti
    con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
    concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e
    le attivita’ culturali e per il turismo e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
    unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    della presente disposizione.”;
    o) all’articolo 34, il comma 2-ter e’ abrogato;
    p) dopo l’articolo 34 e’ inserito il seguente:
    “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
    dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
    e di ogni altro parametro delle singole unita’ immobiliari non
    costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2
    per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
  58. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
    non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
    2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
    irregolarita’ geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
    di minima entita’, nonche’ la diversa collocazione di impianti e
    opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
    abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
    disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilita’
    dell’immobile.
  59. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
    corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
    edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
    dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
    modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
    edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
    atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
    scioglimento della comunione, di diritti reali.”.
  60. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della
    salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
    cui al decreto del Ministro per la sanita’ 5 luglio 1975, pubblicato
    sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano
    nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti
    igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
    considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
    della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano
    ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
    1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
    normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
    presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la
    qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
    certificata della loro agibilita’, si fa riferimento alle dimensioni
    legittimamente preesistenti.
  61. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo’
    realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
    legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
    n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
    cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
    periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono
    considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
    dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro
    realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
    possano recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del
    fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice
    civile.”;
    b) l’articolo 8 e’ abrogato.
  62. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di
    volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i
    termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15
    del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
    come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque
    formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche’ i suddetti termini non
    siano gia’ decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e
    sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
    momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti
    urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
    segnalazioni certificate di inizio attivita’ presentate entro lo
    stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  63. Non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
    106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
    posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
    all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta
    eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
    adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
    storico o artistico.
  64. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
    189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
    229, dopo le parole “titolo edilizio” sono aggiunte le seguenti: “ai
    sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
    e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli
    edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
    conformita’ urbanistica e’ attestata dal professionista abilitato o
    dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi
    dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di
    sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilita’
    assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
    interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
    lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
    demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei
    limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24
    ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
    dicembre 2019, n. 156.”.
  65. All’articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,
    convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole “alle quote di mutuo
    relative alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative
    edilizie a proprieta’ indivisa adibite ad abitazione principale e
    alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino” sono
    sostituite dalle seguenti: “alle cooperative edilizie a proprieta’
    indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
    importo massimo pari al prodotto tra l’importo di cui alla lettera b)
    e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci
    assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
    al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione,”;
    b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le
    seguenti:
    “a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
    puo’ essere concessa nella misura di:
    1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
    31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno
    il 20 per cento dei soci;
    2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
    31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
    valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
    3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
    31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
    per cento dei soci;
    a-quater) l’istanza di sospensione e’ presentata dalla societa’
    cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,
    entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nel sito
    internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 e
    seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta
    l’indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
    richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi
    organi deliberativi, con le modalita’ e nei termini previsti
    dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni
    della medesima societa’. Con decreto del Ministro dell’economia e
    delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita’ di
    attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.”;
    c) il comma 2-quater e’ abrogato.
    Art. 11

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici

  1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
    agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
    relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici
    lavori, servizi e forniture, nonche’ alle procedure concernenti le
    valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
    tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
    deroghe gia’ previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
    commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
    colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
    straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
    2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
    2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
    medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
    ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
    criticita’, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
    comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
    attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
    2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
    diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
    del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
    cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
    disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli
    inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi
    inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
    L’elenco di tali interventi e opere e’ comunicato al Presidente del
    Consiglio dei ministri, che puo’ impartire direttive. Per il
    coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
    cui al presente comma, il Commissario straordinario puo’ nominare
    fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu’ interventi,
    nonche’ individuare, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n.
    189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
    delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
    dei due sub-commissari e’ determinato in misura non superiore a
    quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
    2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
    2011, n. 111. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per
    il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
    si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
    fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
    speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero medesimo..
  3. All’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
    n. 189, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fermo restando
    il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
    Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
    Ministero per i beni e le attivita’ culturali e del turismo e il
    presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
    competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
    riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
    alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
    previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della
    progettazione che per l’affidamento dei lavori. Resta ferma la
    disciplina degli interventi di urgenza di cui all’articolo 15-bis.”.
    Titolo II
    SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA’
    Capo I
    Semplificazioni procedimentali
    Art. 12 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
  4. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 2:
    1) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
    “4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono
    pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
    amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,
    comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
    Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
    unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, sono definite modalita’ e criteri di misurazione dei
    tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo
    periodo.”;
    2) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
    “8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
    autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
    comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui
    agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,
    comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui
    all’articolo 14-ter, comma 7, nonche’ i provvedimenti di divieto di
    prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti,
    di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza
    dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
    previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
    condizioni.”;
    b) all’articolo 3-bis, le parole “incentivano l’uso della
    telematica” sono sostituite dalle seguenti: “agiscono mediante
    strumenti informatici e telematici”;
    c) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “L’unita’
    organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, il domicilio
    digitale”;
    d) all’articolo 8, comma 2:
    1) alla lettera c), dopo le parole “l’ufficio” sono inserite le
    seguenti: “, il domicilio digitale dell’amministrazione”;
    2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) le modalita’
    con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
    all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
    altre modalita’ telematiche, e’ possibile prendere visione degli
    atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello
    stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
    telematica i diritti previsti dalla presente legge;”;
    3) dopo la lettera d), e’ inserita la seguente: “d-bis)
    l’ufficio dove e’ possibile prendere visione degli atti che non sono
    disponibili o accessibili con le modalita’ di cui alla lettera d).”;
    e) all’articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
    sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo
    periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
    ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
    osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
    di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
    osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
    del procedimento o l’autorita’ competente sono tenuti a dare ragione
    nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
    ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
    delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
    provvedimento cosi’ adottato, nell’esercitare nuovamente il suo
    potere l’amministrazione non puo’ addurre per la prima volta motivi
    ostativi gia’ emergenti dall’istruttoria del provvedimento
    annullato.”;
    f) all’articolo 16, comma 2:
    1) il primo periodo e’ soppresso;
    2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” e’ soppressa;
    g) all’articolo 17-bis:
    1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite
    dalle seguenti: “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti”;
    2) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
    “Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di
    provvedimenti normativi e amministrativi e’ prevista la proposta di
    una o piu’ amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
    adottare l’atto, la proposta stessa e’ trasmessa entro trenta giorni
    dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima
    amministrazione.”;
    3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
    periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono
    inserite le seguenti: “lo stesso termine si applica qualora dette
    esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione
    proponente nei casi di cui al secondo periodo.” e le parole “non sono
    ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammesse”;
    4) al comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
    “Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
    trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
    l’amministrazione competente puo’ comunque procedere. In tal caso, lo
    schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e’
    trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
    proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.”;
    h) all’articolo 18:
    1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a
    “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni”, e
    le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
    modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445″;
    2) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. Nei
    procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
    l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita’,
    prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
    sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
    pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
    nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
    46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
    n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
    3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
    requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
    riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
    codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
    decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;
    i) all’articolo 21-octies, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si
    applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo
    10-bis.”;
    l) all’articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole “il termine
    prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi
    effettivi di conclusione dei procedimenti”.
  5. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
    statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
    termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
    dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
    provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui
    all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
    citta’ metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
    province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
    organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
    di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione
    della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
    Art. 13 Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
  7. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere
    indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo
    14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ in facolta’ delle
    amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza
    semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge, con le
    seguenti modificazioni:
    a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
    determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
    giorni;
    b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5,
    l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
    dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
    competenza delle singole amministrazioni, con le modalita’ di cui
    all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
    riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
    prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
    stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
    servizi verso la quale puo’ essere proposta opposizione dalle
    amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241
    del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni
    caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che
    non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
    abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
    dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
    oggetto della conferenza.
  8. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario
    riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
    progettazione tutti i termini sono ridotti della meta’ e gli
    ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
    denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
    rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla
    richiesta.
    Art. 14 Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
  9. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il
    comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Per gli atti normativi di
    competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri
    regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
    quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della
    regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una
    riduzione stimata di oneri di pari valore, e’ qualificato, salva
    deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
    necessita’ della previa quantificazione delle minori entrate e della
    individuazione di un’idonea copertura finanziaria con norma di rango
    primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima
    del predetto costo e’ inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto
    della regolamentazione di cui all’articolo della legge 14 novembre
    2005, n. 246.”.
    Art. 15

Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole “Entro il 31 ottobre 2014” sono
    sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2020”; le parole
    “triennio 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “periodo
    2020-2023″ e le parole “condivise” sono sostituite dalle seguenti: “e
    il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
    seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi”;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Entro
    centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, lo
    Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni
    imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti
    amministrativi al fine di individuare:
    a) le attivita’ soggette ad autorizzazione, giustificate da
    motivi imperativi di interesse generale e le attivita’ soggette ai
    regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
    agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
    b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
    incidenti sulla liberta’ di iniziativa economica ritenuti non
    indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
    dell’Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
    costituzionalmente rilevanti;
    c) i procedimenti da semplificare;
    d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
    procedimenti;
    e) i procedimenti per i quali l’autorita’ competente puo’
    adottare un’autorizzazione generale;
    f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
    per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
    1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
    del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica
    amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
    autonome, all’Unione delle province italiane e all’Associazione
    nazionale dei comuni italiani.”;
    c) al comma 2, le parole “Entro centottanta giorni dall’entrata
    in vigore del presente decreto” sono soppresse;
    d) al comma 3, le parole “con riferimento all’edilizia e
    all’avvio di attivita’ produttive” sono soppresse;
    e) al comma 4, le parole “per l’edilizia e per l’avvio di
    attivita’ produttive” sono soppresse.
  2. All’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
    2009 n. 178, le parole “per l’approvazione” sono soppresse.
  3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si
    provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
    a legislazione vigente.
    Art. 16

Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli
italiani all’estero nel referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”

  1. Per il referendum confermativo del testo di legge
    costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
    Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12
    ottobre 2019:
    a) il termine di cui all’articolo 12, comma 7, primo periodo,
    della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e’ fissato alle ore 16 del
    martedi’ antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale puo’ disporre che la spedizione di cui all’articolo
    12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
    avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
    c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di
    cui all’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
    e’ stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
    d) l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di
    cui all’articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e’
    aumentato del 50 per cento.
    Capo II
    Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza
    Art. 17 Stabilita’ finanziaria degli enti locali
  2. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
    sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il
    termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ fissato al 30
    settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada
    antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
    per i quali il termine di novanta giorni e’ scaduto alla data del 30
    giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo
    107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e’ scaduto
    fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente
    decreto.
  3. Nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater del decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione dell’articolo 6,
    comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e’ sospesa
    fino al 30 giugno 2021, qualora l’ente locale abbia presentato, in
    data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un
    piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche’ in corso di
    approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
  4. Il comma 7 dell’articolo 243-quater del decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente
    all’accertamento da parte della competente sezione regionale della
    Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli
    obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal
    2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o
    rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31
    dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti
    in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti gia’
    adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della
    rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.
  5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 850 e’ abrogato;
    b) al comma 889, l’ultimo periodo e’ soppresso.
    Art. 18

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

  1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
    19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
    e’ abrogato.
    Capo III
    Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema
    universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei
    Vigili del fuoco
    Art. 19

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema
universitario

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 2, le parole: “che hanno conseguito la
    stabilita’ e sostenibilita’ del bilancio, nonche’ risultati di
    elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,” sono
    soppresse e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente “Con decreto
    del Ministero dell’universita’ e della ricerca di concerto con il
    Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per
    l’ammissione alla sperimentazione e le modalita’ di verifica
    periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
    limite massimo delle spese di personale, come previsto dall’articolo
    5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
    b) all’articolo 6, comma 1, e’ aggiunto, infine, il seguente
    periodo: “La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non
    diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base
    mensile.”;
    c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti
    periodi: “Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo
    periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei
    limiti delle facolta’ assunzionali delle universita’ interessate che
    sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.
    I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota
    del quinto dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4.”;
    d) all’articolo 18, comma 4, le parole “non hanno prestato
    servizio” sono sostituite dalle seguenti: “non hanno prestato
    servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo,
    ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di
    cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b),”;
    e) all’articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e’ inserito
    il seguente: “I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
    rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso,
    non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di
    progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire
    assegni di durata annuale.”;
    f) all’articolo 24, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
    “5-bis. L’universita’, qualora abbia le necessarie risorse nella
    propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali
    disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella
    qualifica di professore associato, ha facolta’ di anticipare, dopo il
    primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),
    l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della
    valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
    svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore
    scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del
    contratto.”.
  2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
    dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente: “10-bis. Con regolamento
    da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
    agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
    universita’ italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
    definite le modalita’ di accreditamento dei corsi di studio da
    istituire presso sedi universitarie gia’ esistenti, in coerenza con
    gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione
    dell’efficienza delle universita’. Con decreto del Ministro
    dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la
    data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, e’
    prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere
    dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
    comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.”.
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale
    rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai
    corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonche’ ai
    corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e’ equiparato, agli effetti
    di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma
    9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
    esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
    i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.
    Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa
    autorizzazione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, anche
    ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso
    gli atenei, accreditati in conformita’ alla disciplina di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
  4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni
    universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e’ organo di controllo della
    fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il
    collegio sindacale. Le modalita’ di nomina, la composizione, la
    competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
    statuti. Il collegio dei revisori legali e’ costituito dal presidente
    e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e’ nominato
    dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel
    registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque
    anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.
    Il collegio e’ costituito dai componenti titolari, nel numero minimo
    di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero
    sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio.
    Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla
    fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle
    finanze e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e sono
    individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette
    amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
    requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L’articolo
    11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
    254, e’ abrogato.
  5. Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 agosto
    2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato
    decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia’ in
    possesso di diploma di specializzazione, ne’ ai concorrenti gia’
    titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti
    medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle
    strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
    di formazione specifica per medico di medicina generale di cui
    all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  6. All’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
    il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La commissione di
    valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri, e’ composta da cinque membri di alta qualificazione
    designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’universita’ e della
    ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell’Agenzia
    nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
    (ANVUR), dal presidente dell’European Research Council, dal
    presidente dell’European Science Foundation e da un componente
    designato dal presidente della Conferenza dei rettori e
    dell’universita’ (CRUI), d’intesa con il presidente della Consulta
    dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.”.
    Art. 20 Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
  7. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
    217, e’ sostituita dalla tabella C di cui all’allegato A al presente
    decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
    rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
    gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio
    tabellare, delle indennita’ di rischio e mensile, dell’assegno di
    specificita’ e della retribuzione di rischio e di posizione quota
    fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della
    tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
    sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
    2016, n. 177, e dell’articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
    2005, n. 217.
  9. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di
    servizio, connesse all’attivita’ di soccorso tecnico urgente e le
    ulteriori attivita’ istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco nonche’ al correlato addestramento operativo, l’attribuzione
    annua di ore di lavoro straordinario prevista dall’articolo 11 della
    legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall’articolo 8-ter del decreto-legge
    14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8
    agosto 2019, n. 77, e’ incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e
    di 401.900 ore a decorrere dall’anno 2022.
  10. Al fine di potenziare l’efficacia dei servizi istituzionali
    svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche’ di
    razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
    il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
    dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ incrementato di
    euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio
    2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  11. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita’ spettanti
    al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale
    dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
    le risorse di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto
    legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
    a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l’anno
    2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall’anno 2022;
    b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l’anno
    2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall’anno 2022;
    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge
    servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l’anno 2021 e di
    euro 1.841.920 a decorrere dall’anno 2022.
  12. Per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di
    fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso
    pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e
    al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche’ al personale
    appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
    antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
    specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura
    nell’anno 2021 un’anzianita’ di effettivo servizio di almeno 32 anni
    nel suddetto Corpo, e’ corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
    Al medesimo personale che matura nell’anno 2022 un’anzianita’ di
    effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e’
    corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
  13. In relazione alla specificita’ delle funzioni e delle
    responsabilita’ dirigenziali connesse alle esigenze in materia di
    soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento
    dell’efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione
    di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
    livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
    incrementato:
    a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
    posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a
    decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
    2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  14. Per le medesime finalita’ di cui al comma 7 il fondo per la
    retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale
    dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco e’ incrementato:
    a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
    posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a
    decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio
    2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  15. Per il potenziamento dell’efficacia dei servizi istituzionali
    svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando
    quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
    decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita’
    del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
    incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243
    a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della
    spesa connessa all’istituzione delle posizioni organizzative di cui
    agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
    1. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
      appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei
      vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a
      decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell’indennita’ di
      rischio, istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto
      del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e’ riassorbita
      nelle nuove misure previste per l’indennita’ di rischio e indicate
      nella relativa tabella C di cui al comma 1.
  16. Per le medesime finalita’ di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi
    di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall’anno 2020,
    dalle risorse, indicate nell’allegato B al presente provvedimento.
  17. L’articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
    97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo
    sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31
    dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
    124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
    l’articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
    1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei
      vigili del fuoco, a seguito dell’applicazione del presente articolo
      consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli
      scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
      godimento allo stesso titolo all’atto della suddetta applicazione,
      l’eccedenza e’ attribuita sotto forma di assegno ad personam
      pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  18. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
    pari a euro 65 milioni per l’anno 2020, a euro 120 milioni per l’anno
    2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall’anno 2022, comprensivi
    degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell’articolo 17, comma 7,
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro
    per l’anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7,6
    milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
    corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo
    1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dell’interno. Con successivi
    provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
    decorrere dall’anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
    personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
    attraverso nuove modalita’ assunzionali di cui all’articolo 1, comma
    138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  19. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
    decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali
    incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi
    contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
  20. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Capo IV
    Responsabilita’
    Art. 21 Responsabilita’ erariale
  21. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “La prova del dolo
    richiede la dimostrazione della volonta’ dell’evento dannoso.”.
  22. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita’ dei
    soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
    materia di contabilita’ pubblica per l’azione di responsabilita’ di
    cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ limitata ai
    casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
    soggetto agente e’ da lui dolosamente voluta. La limitazione di
    responsabilita’ prevista dal primo periodo non si applica per i danni
    cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
    Art. 22

Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli
interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale

  1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle
    competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
    di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
    principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di
    sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale
    accertamento di gravi irregolarita’ gestionali, ovvero di rilevanti e
    ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le
    vigenti procedure amministrative e contabili, e’ immediatamente
    trasmesso all’amministrazione competente ai fini della
    responsabilita’ dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo
    21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio
    della potesta’ regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,
    provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta le
    misure organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni
    di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica e nell’ambito della vigente dotazione organica del
    personale amministrativo e della magistratura contabile.
    Art. 23 Modifiche all’articolo 323 del codice penale
  3. All’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole “di
    norme di legge o di regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di
    specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
    atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
    discrezionalita’”.
    Titolo III
    Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
    dell’amministrazione digitale
    Capo I
    Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
    amministrazione
    Art. 24

Identita’ digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

  1. Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete
    della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e
    l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali,
    al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 3-bis:
    1) al comma 01, le parole “, lettere a) e b)” sono soppresse e
    dopo le parole “identita’ digitale” sono aggiunte le seguenti: “e
    anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo
    64-bis”;
    2) al comma 1-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal
    seguente “Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu’ attivo
    si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui
    all’articolo 6-quater secondo le modalita’ fissate nelle Linee
    guida.”;
    3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il
    seguente: “Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
    ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita’ di gestione e di
    aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi
    di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di
    impossibilita’ sopravvenuta di avvalersi del domicilio”;
    4) al comma 3-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal
    seguente: “Con lo stesso decreto sono determinate le modalita’ con le
    quali ai predetti soggetti puo’ essere reso disponibile un domicilio
    digitale ovvero altre modalita’ con le quali, anche per superare il
    divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e
    consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.”;
    5) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: “4-bis. Fino alla
    data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai
    soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di
    domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
    come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra
    firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed
    inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
    ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
    autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
    disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
    dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle
    modalita’ con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
    e consegnati al destinatario.”;
    6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e’ sostituito dal
    seguente: “Fino all’adozione delle Linee guida di cui all’articolo
    3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell’indice di cui
    all’articolo 6-quater, e’ possibile eleggere il domicilio speciale di
    cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio
    digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.”;
    b) all’articolo 6-bis:
    1) al comma 2, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
    “Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
    professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
    elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
    istituiti con legge dello Stato.”;
    2) al comma 5, dopo le parole “collegi professionali” sono
    aggiunte le seguenti: “nonche’ le pubbliche amministrazioni”;
    c) all’articolo 6-quater:
    1) alla rubrica, dopo le parole “delle persone fisiche”, sono
    inserite le seguenti: “, dei professionisti” e dopo le parole “in
    albi” sono inserite le seguenti “, elenchi o registri”;
    2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole “delle persone
    fisiche” sono inserite le seguenti: “, dei professionisti” e le
    parole “in albi professionali o nel registro delle imprese” sono
    sostituite dalle seguenti: “nell’indice di cui all’articolo 6-bis”;
    al secondo periodo, le parole “dell’Indice” sono sostituite dalle
    seguenti “del presente Indice”; in fine, e’ aggiunto il seguente
    periodo: “E’ fatta salva la facolta’ del professionista, non iscritto
    in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis,
    di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
    professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.”;
    3) al comma 3, dopo le parole “domicili digitali” sono inserite
    le seguenti: “delle persone fisiche”;
    d) all’articolo 6-quinquies, comma 3, le parole “per finalita’
    diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque
    connesse al conseguimento di finalita’ istituzionali dei soggetti di
    cui all’articolo 2, comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “per
    l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2,
    comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70″;
    e) all’articolo 64:
    1) al comma 2-ter, dopo le parole “per consentire loro” sono
    inserite le seguenti: “il compimento di attivita’ e”;
    2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole “avviene
    tramite SPID” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ tramite la carta
    di identita’ elettronica”;
    3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole “per
    la gestione dell’identita’ digitale dei propri utenti”, sono aggiunte
    le seguenti: “, nonche’ la facolta’ di avvalersi della carta di
    identita’ elettronica”; al secondo periodo, dopo le parole
    “L’adesione al sistema SPID” sono aggiunte le seguenti: “ovvero
    l’utilizzo della carta di identita’ elettronica”;
    4) al comma 2-nonies, le parole “la carta di identita’
    elettronica e” sono soppresse;
    5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
    “2-undecies. I gestori dell’identita’ digitale accreditati sono
    iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
    anche in via telematica.
    2-duodecies. La verifica dell’identita’ digitale con livello di
    garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2,
    del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio
    europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
    per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
    riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del. decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’identita’
    digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
    sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
    dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni
    o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita’
    personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
    comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche,
    secondo le modalita’ stabilite da AgID con Linee guida.”;
    6) al comma 3-bis, dopo le parole “soggetti di cui all’articolo
    2, comma 2,” sono inserite le seguenti “lettere b) e c)” e, infine,
    sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal
    comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
    identita’ digitali e la carta di identita’ elettronica ai fini
    dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi
    on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
    Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
    e’ stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
    identita’ digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei
    professionisti ai propri servizi on-line.”;
    f) all’articolo 64-bis:
    1) al comma 1-bis, le parole “con il servizio di cui al comma
    1″ sono sostituite dalle seguenti: “con i servizi di cui ai commi 1 e
    1-ter”;
    2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: “1-ter. I
    soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
    i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili
    anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente
    articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
    societa’ di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
    2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
    2019, n. 12.
    1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
    rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita’ digitale e,
    al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti
    di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
    1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle
    disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato
    raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
    da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
    comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
    retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
    performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
    attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”;
    g) all’articolo 65, comma 1:
    1) alla lettera b), le parole “nonche’ attraverso uno degli
    altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti
    ivi previsti” sono sostituite dalle parole: “la carta di identita’
    elettronica o la carta nazionale dei servizi;”;
    2) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) ovvero
    formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi
    mobili di cui all’articolo 64-bis;”;
    3) alla lettera c-bis), il primo periodo e’ sostituito dal
    seguente: “ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal
    proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
    all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
    domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
    presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
    elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
    Regolamento eIDAS.”, e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
    “In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,
    la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
    per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.”.
  2. All’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
    217, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle
    seguenti: “28 febbraio 2021”;
    b) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso;
    c) il comma 5 e’ abrogato.
  3. L’articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente: “7.
    La carta di identita’ puo’ essere rinnovata a decorrere dal
    centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita’
    rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita’ elettroniche
    rilasciate in conformita’ al decreto del Ministro dell’interno 8
    novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identita’
    elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,
    ancorche’ in corso di validita’, prima del centottantesimo giorno
    precedente la scadenza.”.
  4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo
    periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
    dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e’ fatto
    divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del
    predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
    credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri
    servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando
    l’utilizzo di quelle gia’ rilasciate fino alla loro naturale scadenza
    e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
    Art. 25

Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
e gestione dell’identita’ digitale

  1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di
    conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole
    “conservatori di documenti informatici accreditati” sono sostituite
    dalle seguenti: “soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis,
    lettera b)”;
    b) all’articolo 29:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Qualificazione dei
    fornitori di servizi”;
    2) al comma 1, al primo periodo, le parole “o di gestore
    dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64″ sono soppresse e il
    secondo periodo e’ soppresso;
    3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
    dai seguenti: “Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
    comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del
    Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti
    di onorabilita’, affidabilita’, tecnologici e organizzativi
    compatibili con la disciplina europea, nonche’ di garanzie
    assicurative adeguate rispetto all’attivita’ svolta. Con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
    l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel
    rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
    in relazione alla specifica attivita’ che i soggetti di cui al comma
    1 intendono svolgere.”;
    4) al comma 4, le parole “o di accreditamento” sono soppresse;
    c) all’articolo 30, comma 1, le parole da “I prestatori” fino a
    “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “I prestatori di servizi
    fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,
    iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, nonche’ i
    gestori dell’identita’ digitale e i conservatori di documenti
    informatici”;
    d) all’articolo 32-bis, al comma 1, le parole “conservatori
    accreditati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui
    all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b)”; dopo il primo periodo e’
    inserito il seguente: “Le sanzioni erogate per le violazioni commesse
    dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono
    fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro
    40.000,00.”;
    e) all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole
    “accreditati come conservatori presso l’AgID” sono sostituite dalle
    seguenti: “che possiedono i requisiti di qualita’, di sicurezza e
    organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea,
    nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione,
    gestione e conservazione dei documenti informatici nonche’ in un
    regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
    dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo
    all’esigenza di assicurare la conformita’ dei documenti conservati
    agli originali nonche’ la qualita’ e la sicurezza del sistema di
    conservazione.”;
    f) all’articolo 44, comma 1-ter, le parole “Il sistema” sono
    sostituite dalle seguenti: “In tutti i casi in cui la legge prescrive
    obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il
    sistema”.
  2. Fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al
    comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti
    informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di
    entrata in vigore del presente articolo.
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole
    “decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono aggiunte le seguenti:
    “e i gestori dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64 del
    medesimo decreto”;
    b) all’articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e’
    aggiunto il seguente: “L’accesso a titolo gratuito e’ assicurato
    anche ai gestori dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64 del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche
    propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al
    sistema SPID.”.
    Art. 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione

  1. La piattaforma di cui all’articolo 1, comma 402, della legge 27
    dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita’ di funzionamento sono
    disciplinate dalla presente disposizione.
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
    a) «gestore della piattaforma», la societa’ di cui all’articolo
    8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
    b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1,
    utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale,
    le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
    c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui
    all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
    nell’esercizio di attivita’ ad essi affidati ai sensi dell’articolo
    52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di
    cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
    medesimo decreto legislativo;
    d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
    enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato,
    residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero
    all’estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
    quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni;
    e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
    enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi
    inclusi i soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari
    conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire,
    consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
    f) «delega», l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai
    delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
    g) «avviso di avvenuta ricezione», l’atto formato dal gestore
    della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in
    ordine alle modalita’ di acquisizione del documento informatico
    oggetto di notificazione;
    h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice
    univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione
    richiesta dalle amministrazioni;
    i) «avviso di mancato recapito», l’atto formato dal gestore della
    piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine
    alle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione
    in formato elettronico e alle modalita’ di acquisizione del documento
    informatico oggetto di notificazione.
  3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni, in alternativa alle modalita’ previste da altre
    disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le
    amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla
    piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
    trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
    temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla
    piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo
    decreto legislativo. Eventualmente anche con l’applicazione di
    «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite
    dall’articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
    il gestore della piattaforma assicura l’autenticita’, l’integrita’,
    l’immodificabilita’, la leggibilita’ e la reperibilita’ dei documenti
    informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
    rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla
    piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
    consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di
    notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
    disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee
    guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
    individua le modalita’ per garantire l’attestazione di conformita’
    agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
    provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso
    certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
    grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
    dell’originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i
    soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2),
    3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
    e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformita’ agli
    originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti,
    avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
    conformita’ di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai
    sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo’ essere
    utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni per i quali non e’ previsto l’obbligo di notificazione
    al destinatario.
  4. Il gestore della piattaforma, con le modalita’ previste dal
    decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o
    comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile
    dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta
    ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo
    univoco della notificazione (IUN), nonche’ le modalita’ di accesso
    alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
    notificazione.
  5. L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e’
    inviato con modalita’ telematica ai destinatari titolari di un
    indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio
    elettronico di recapito certificato qualificato:
    a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
    6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di
    legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a
    tali atti o affari e’ riferita la notificazione;
    c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche
    amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita’
    previste dai decreti di cui al comma 15.
  6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio
    elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il
    gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna
    decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
    tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il
    servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano
    saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta
    valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in
    apposita area riservata, per ciascun destinatario della
    notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
    modalita’ previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
    piattaforma inoltre da’ notizia al destinatario dell’avvenuta
    notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza
    ulteriori adempimenti a proprio carico.
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l’avviso di
    avvenuta ricezione e’ notificato senza ritardo, in formato cartaceo,
    a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le
    modalita’ previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con
    applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L’avviso
    contiene l’indicazione delle modalita’ con le quali e’ possibile
    accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della
    notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita’ previste dal
    decreto di cui al comma 15, il destinatario puo’ ottenere la copia
    cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi
    destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non
    certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito
    digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
    piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita’ informatica
    contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.
    L’avviso di cortesia e’ reso disponibile altresi’ tramite il punto di
    accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82.
  8. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso avviene
    tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale
    di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d’identita’
    elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto
    legislativo. L’accesso all’area riservata, ove sono consentiti il
    reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti
    informatici oggetto di notifica, e’ assicurato anche tramite il punto
    di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82. Con le modalita’ previste dal decreto di cui al comma
    15, i destinatari possono conferire apposita delega per l’accesso
    alla piattaforma a uno o piu’ delegati.
  9. La notificazione si perfeziona:
    a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento
    informatico e’ reso disponibile sulla piattaforma;
    b) per il destinatario:
    1) il settimo giorno successivo alla data di consegna
    dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante
    dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
    certificata o del servizio elettronico di recapito certificato
    qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma
    o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
    quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di
    mancato recapito di cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione
    e’ consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette
    giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
    2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della
    notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
    3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il
    destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma,
    al documento informatico oggetto di notificazione.
  10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del
    documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
    dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione
    correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o
    comunicazione.
  11. Il gestore della piattaforma, con le modalita’ previste dal
    decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla
    piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni
    opponibili ai terzi relative:
    a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici
    sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
    b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data
    dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
    cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
    c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso
    di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di
    ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta
    elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito
    certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
    d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso
    disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del
    comma 6;
    e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
    informatico oggetto di notificazione;
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del
    comma 13;
    g) alla data di ripristino delle funzionalita’ della piattaforma
    ai sensi del comma 13.
  12. Il gestore della piattaforma rende altresi’ disponibile la
    copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli
    atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre
    1982, n. 890, dei quali attesta la conformita’ agli originali.
  13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore
    con le modalita’ previste dal comma 15, lettera d), qualora renda
    impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei
    documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al
    destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione
    e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,
    comporta:
    a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti
    dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
    malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
    comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita’ della
    piattaforma;
    b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o
    facolta’ dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli
    atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
    scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno
    successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
    funzionalita’ della piattaforma.
  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e
    comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
    a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
    fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto
    legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.
    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
    delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di
    concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
    disciplinate le modalita’ di determinazione e anticipazione delle
    spese e i criteri di riparto.
  15. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
    digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e
    il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di
    competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di
    cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
    adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
    n. 82:
    a) e’ definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e
    il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La
    piattaforma e’ sviluppata applicando i criteri di accessibilita’ di
    cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di
    usabilita’, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
    affidabilita’, semplicita’ di’ consultazione, qualita’, omogeneita’ e
    interoperabilita’;
    b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita’ con le quali
    le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili
    telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di
    notificazione;
    c) sono stabilite le modalita’ con le quali il gestore della
    piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai
    terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici delle
    amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili
    ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche’ il domicilio del
    destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)
    alla data della notificazione;
    d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
    nonche’ le modalita’ con le quali il gestore della piattaforma
    attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua
    funzionalita’;
    e) sono stabilite le modalita’ di accesso alla piattaforma e di
    consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da
    parte dei destinatari e dei delegati, nonche’ le modalita’ con le
    quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il
    destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto
    oggetto di notificazione;
    f) sono stabilite le modalita’ con le quali i destinatari
    eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche
    attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati
    la delega per l’accesso alla piattaforma, nonche’ le modalita’ di
    accettazione e rinunzia delle deleghe;
    g) sono stabiliti i tempi e le modalita’ di conservazione dei
    documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
    h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita’ con le quali
    i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione
    dell’avviso di cortesia di cui al comma 7;
    i) sono individuate le modalita’ con le quali i destinatari
    dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo
    ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
    l) sono disciplinate le modalita’ di adesione delle
    amministrazioni alla piattaforma.
  16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza
    del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di
    corretto funzionamento della piattaforma, e’ fissato il termine a
    decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla
    piattaforma.
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1
    non si applica:
    a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di
    misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai
    provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
    b) agli atti della procedura di espropriazione forzata
    disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui
    agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo
    decreto;
    c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita’
    provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche
    manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali,
    autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,
    soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
    stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni
    altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica
    sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
  18. All’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole “trascorsi
    centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trascorso un
    anno”.
  19. All’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
    160, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La societa’ di
    cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della
    piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all’articolo
    3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
    riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente di proprieta’ del
    suddetto fornitore.”
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di
    cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
    anche per effettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione
    e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
    notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
    territorio nazionale, l’accesso universale alla piattaforma e al
    nuovo servizio di notificazione digitale.
  21. Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano
    le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
    vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e
    l’attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse
    di cui all’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.

  23. Art. 27

Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
avanzata e dell’identita’ digitale per l’accesso ai servizi bancari

  1. Ferma restando l’applicazione delle regole tecniche di cui
    all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto
    della disciplina europea, si puo’ procedere alla verifica
    dell’identita’ dell’utente anche tramite uno dei seguenti processi:
    a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
    informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti
    dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della
    Commissione del 27 novembre 2017 gia’ attribuite, dal soggetto che
    eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato
    ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
    n. 231;
    b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
    informatica, a due fattori, basati su credenziali gia’ rilasciate
    all’utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione
    dell’Identita’ Digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64
    del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
    informatica, basati su credenziali di livello almeno “significativo”,
    nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato,
    oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi
    dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno
    “significativo”.
  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata
    conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del
    processo di autenticazione in base al quale e’ stata attribuita la
    firma elettronica avanzata.
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 2, lettera n), le parole “gli estremi
    del documento di identificazione” sono soppresse;
    b) all’articolo 18, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla
    seguente: “a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua
    identita’ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da
    una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano
    nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica
    dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza
    del quale opera in nome e per conto del cliente;”;
    c) all’articolo 19, comma 1:
    1) alla lettera a), il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
    “2) per i clienti in possesso di un’identita’ digitale, con livello
    di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui
    all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e
    della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche’ di
    un’identita’ digitale con livello di garanzia almeno significativo,
    rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica
    compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma
    dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato
    per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
    identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica
    sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia
    per l’Italia digitale;”;
    2) alla lettera a), dopo il numero 4) e’ inserito il seguente:
    “4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata
    su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4
    del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27
    novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
    intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale
    modalita’ di identificazione e verifica dell’identita’ puo’ essere
    utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di
    pagamento e dispositivi analoghi, nonche’ a strumenti di pagamento
    basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici,
    con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti
    sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare
    direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
    pagamento;”;
    3) alla lettera b) prima della parola “laddove” e’ inserita la
    seguente: “solo”.
    Art. 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli
atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole “entro
    il 30 novembre 2014″ sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i
    seguenti periodi: “Con le medesime modalita’, le amministrazioni
    pubbliche possono comunicare altresi’ gli indirizzi di posta
    elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche
    territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni
    per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
    l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in
    relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita’ o
    legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio
    tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono
    altresi’ comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica
    certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
    cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
    organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del
    giudizio.”;
    b) all’articolo 16, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: “13.
    In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le
    comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano
    ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si
    effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.”;
    c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole “del comma 1” sono
    sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1-ter” e dopo il comma
    1-bise’ aggiunto il seguente: “1-ter. Fermo restando quanto previsto
    dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
    rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
    indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la
    notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia
    civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e’
    validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale
    indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
    indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu’ domicili
    digitali, la notificazione e’ effettuata presso l’indirizzo di posta
    elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
    delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione
    pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica
    degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
    presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
    amministrazioni, la notificazione puo’ essere eseguita all’indirizzo
    di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco
    di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82, per detti organi o articolazioni.”.
  2. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter,
    comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
    introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile
    dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
    da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per
    l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del
    decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
    Art. 29

Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilita’
agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei
titolari di contrassegni

  1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilita’ agli
    strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole “della pubblica
    amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonche’ alle strutture
    ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
    e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”;
    b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole “comma
    1″ sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
    c) all’articolo 3, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    “1-bis. La presente legge si applica altresi’ ai soggetti giuridici
    diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico
    attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,
    negli ultimi tre anni di attivita’, superiore a novecento milioni di
    euro.”;
    d) all’articolo 4:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
    previsione di cui al secondo periodo si applica anche
    all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai
    soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”;
    2) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle
    seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
    e) all’articolo 7:
    1) al primo comma, le parole “L’Agenzia”, sono sostituite dalle
    seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
    l’Agenzia”;
    f) all’articolo 9:
    1) al comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono
    inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui all’articolo 3,
    comma 1″;
    2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: “1-bis.
    L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei
    soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, e’ accertata e
    sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto
    discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
    osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
    I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
    dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge,
    fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte
    del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
    periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa
    pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”.
  2. All’articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 489, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
    “Il Fondo e’ destinato all’istituzione di una piattaforma unica
    nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previsto
    dall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
    circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi
    dell’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la
    mobilita’, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari
    dei predetti contrassegni.”,
    b) il comma 491, e’ sostituito dal seguente: “491. Con decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno,
    sentite le associazioni delle persone con disabilita’
    comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, previa
    intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
    sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui
    al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento
    dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2,
    lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli
    2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati
    personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    nonche’ previo parere del Garante per la protezione dei dati
    personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell’articolo
    2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della
    piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti puo’ avvalersi anche della societa’ di
    cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
  3. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le
    risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
    Art. 30 Misure di semplificazione in materia anagrafica
  4. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, la parola “esclusivamente” e’ soppressa;
    2) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “La
    certificazione dei dati anagrafici in modalita’ telematica e’
    assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante
    l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico
    qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”;
    3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’ANPR
    attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per
    garantire la circolarita’ anagrafica e l’interoperabilita’ con le
    altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
    servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”;
    b) dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente: “6-bis. In relazione
    ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni
    e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
    2014, n. 194, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno,
    d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
    digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,
    sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia
    per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento e l’evoluzione
    delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
    dell’ANPR.”.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
    223, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 13, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: “Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
    rese anche in modalita’ telematica attraverso i servizi resi
    disponibili dall’ANPR.”;
    b) all’articolo 33, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: “Il rilascio di certificati anagrafici in modalita’
    telematica e’ effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le
    modalita’ indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
    7 marzo 2005 n. 82.”;
    c) all’articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: “sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita’
    telematica mediante i servizi dell’ANPR”.
  6. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’
    operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del
    Ministero dell’interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
    Capo II
    Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle
    pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione
    amministrativa
    Art. 31

Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e dell’attivita’ di coordinamento nell’attuazione
della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

  1. Al fine di semplificare e favorire l’offerta dei servizi in rete
    della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l’uso delle
    tecnologie digitali, nonche’ il coordinamento dell’azione di
    attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 12:
    1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
    seguente: “In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i
    soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della
    disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano
    ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
    informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e
    degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione
    delle proprie reti, nonche’ promuovendo la consapevolezza dei
    lavoratori sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la
    diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro
    l’uso di webcam e microfoni.”;
    2) dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente: “3-ter. Al fine
    di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita’ di
    esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e
    sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con
    modalita’ idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
    applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della
    prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
    300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22
    maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza
    informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
    nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
    nonche’ promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro
    degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati
    tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
    di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di
    attivita’ che possono essere svolte.”;
    b) all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole “L’AgID”
    sono sostituite dalle seguenti: “La Presidenza del Consiglio dei
    ministri, anche avvalendosi dell’AgID,” e, infine, dopo le parole
    “migliorino i servizi erogati” sono aggiunte le seguenti:
    “assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
    con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
    per la protezione delle proprie reti, nonche’ promuovendo la
    consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi
    informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida
    che disciplinano anche la tipologia di attivita’ che possono essere
    svolte.”;
    c) all’articolo 14-bis:
    1) al comma 2, lettera h), le parole “ovvero, su sua richiesta,
    da parte della stessa AgID” sono soppresse;
    2) al comma 3, le parole “nonche’ al Dipartimento per
    l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
    ministri” sono soppresse;
    d) all’articolo 17, comma 1-quater, le parole “a porvi rimedio
    tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni” sono sostituite
    dalle seguenti: “ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre
    trenta giorni, le attivita’ necessarie a porvi rimedio e a
    concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della
    complessita’ tecnologica delle attivita’ richieste”, nonche’, dopo
    l’ultimo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Il mancato avvio delle
    attivita’ necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
    termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della
    misurazione e della valutazione della performance individuale dei
    dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e
    disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165.”.
  2. All’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21
    settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    novembre 2019, n. 133, le parole “ovvero le centrali di committenza
    alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma 512,
    della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere
    all’affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “che intendano
    procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle
    quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma
    512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’affidamento”.
  3. E’ istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del
    Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione
    civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione
    Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione
    generale, cui e’ preposto un dirigente di livello generale dell’area
    delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la
    funzionalita’ delle attivita’ di innovazione tecnologica e di
    digitalizzazione, nonche’ dei sistemi informativi del Ministero
    dell’interno e delle Prefetture-UTG.
  4. La dotazione organica del Ministero dell’interno, sulla scorta
    di quanto previsto dal comma 3, e’ incrementata di un posto di
    funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale
    dell’area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di
    assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla
    soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
    livello non generale della medesima area, equivalente sul piano
    finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo
    periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi
    dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
    digitale la societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei progetti e delle
    attivita’ da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo
    di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle
    amministrazioni committenti, in qualita’ di innovation procurement
    broker. In tale ambito, per l’acquisizione dei beni e dei servizi
    funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto
    innovativo, la medesima societa’ non si avvale di Consip S.p.A. nella
    sua qualita’ di centrale di committenza in deroga all’ultimo periodo
    dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.
    Art. 32 Codice di condotta tecnologica
  7. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
    informativi e dell’offerta dei servizi in rete delle pubbliche
    amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto
    legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l’articolo 13, e’ inserito il
    seguente:
    “Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) – 1. Al
    fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
    garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie
    iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all’articolo
    2, comma 2, lettera a), nell’ambito delle risorse disponibili,
    progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e
    servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale
    italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
    adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del
    Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
    sentita l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
    all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
    65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
    sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
  8. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita’ di
    progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e
    servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
    disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza
    cibernetica.
  9. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), che
    avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a
    rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi,
    singolarmente o in forma associata, di uno o piu’ esperti in possesso
    di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello
    sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione
    tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle
    risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
    Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali
    attivita’, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti
    svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione
    digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonche’ il limite
    massimo di durata dell’incarico, i requisiti di esperienza e
    qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da
    riconoscere agli esperti.
  10. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e’
    sempre assicurata l’integrazione con le piattaforme abilitanti
    previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche’ la possibilita’
    di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie
    allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ agile,
    assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
    con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
    per la protezione delle proprie reti, nonche’ promuovendo la
    consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi
    informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
    e disciplinando anche la tipologia di attivita’ che possono essere
    svolte.
  11. L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica
    da parte dei soggetti interessati e puo’ diffidare i soggetti a
    conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La
    progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
    sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica
    costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di
    un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
    strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30
    per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
    accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti
    competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
    nell’ambito delle medesime strutture.”.
    Capo III
    Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini
    istituzionali
    Art. 33

Disponibilita’ e interoperabilita’ dei dati delle pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio
    informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per
    fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 50 dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente:
    “3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del
    Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione
    tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il
    quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
    disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
    pubbliche ai sensi del comma 2. L’inadempimento dell’obbligo di
    rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
    mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
    obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture
    competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,
    della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
    collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
    oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle
    medesime strutture.”;
    b) dopo l’articolo 50-ter, e’ inserito il seguente: “Art.
    50-quater (Disponibilita’ dei dati generati nella fornitura di
    servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione
    del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca
    e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
    amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le
    pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in
    concessione e’ previsto l’obbligo del concessionario di rendere
    disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e
    generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
    all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati
    di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
    rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per
    la protezione dei dati personali.”.
    Art. 34 Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
  2. Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio
    informativo pubblico per l’esercizio di finalita’ istituzionali e la
    semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l’articolo
    50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ sostituito dal
    seguente:
    “Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza
    del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e
    la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
    finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio
    informativo detenuto, per finalita’ istituzionali, dai soggetti di
    cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ la condivisione dei dati tra i
    soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
    degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in
    conformita’ alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti
    dall’articolo 50.
  3. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e’ gestita dalla
    Presidenza del Consiglio dei ministri ed e’ costituita da
    un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilita’
    dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche
    amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita’ di
    cui al comma 1, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la
    gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad
    operare sulla stessa, nonche’ la raccolta e conservazione delle
    informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo
    tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
    messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
    di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
    interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
    Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita’ alle Linee
    guida AgID in materia interoperabilita’, sono raccolte nel “catalogo
    API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I
    soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
    alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili
    le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura
    prioritariamente l’interoperabilita’ con il sistema informativo
    dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
    all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
    l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo
    62 e con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal
    Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, sentito il Garante per la
    protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
    unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard
    tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita’, di
    disponibilita’ e di interoperabilita’ per la gestione della
    piattaforma nonche’ il processo di accreditamento e di fruizione del
    catalogo API.
  4. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i
    dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
    nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
  5. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
    di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il
    Ministero dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
    personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’
    stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale
    dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita’ e le
    modalita’ di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
    titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
  6. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e
    accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
    anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
    risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
    responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
    inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
    trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
    dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
    incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
  7. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
    Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita’ del
    trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita’ ai sensi
    dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
    e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della
    Piattaforma nonche’ le responsabilita’ dei soggetti accreditati che
    trattano i dati in qualita’ di titolari autonomi del trattamento.
  8. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
    possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita’
    gia’ previsti dalla legislazione vigente.
  9. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le
    risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
    vigente.”.
  10. All’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, dopo le parole “secondo standard e criteri di
    sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida” sono aggiunte le
    seguenti: “e mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter”;
    b) il comma 2-ter e’ abrogato.
  11. All’articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
    34, la lettera c) e’ abrogata.
    Art. 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del
Paese

  1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Al fine di tutelare
    l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
    le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
    all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita’, la
    sicurezza, la scalabilita’, l’efficienza energetica, la
    sostenibilita’ economica e la continuita’ operativa dei sistemi e dei
    servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove
    lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilita’ localizzata
    sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
    dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) definiti al
    comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le
    amministrazioni centrali individuate ai sensi dell’articolo 1, comma
    3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
    efficienza, efficacia ed economicita’ dell’azione amministrativa,
    migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i
    relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
    regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al primo
    periodo o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
    infrastruttura propria gia’ esistente e in possesso dei requisiti
    fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le
    amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri
    servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal
    regolamento di cui al comma 4.”;
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
    dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel
    rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita’
    dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione
    delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei
    requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso
    l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia’
    esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento
    di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
    migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
    previsto dal regolamento di cui al comma 4.
    1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), effettua con
    cadenza triennale, anche con il supporto dell’Istituto Nazionale di
    Statistica, il censimento dei Centri per l’elaborazione delle
    informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2
    e, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
    1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
    2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
    2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l’informatica nella
    pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle
    infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2,
    comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica
    amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la
    parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture
    digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle
    amministrazioni locali e’ sentita la Conferenza unificata di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
    c) al comma 2, le parole “un impianto informatico atto” sono
    sostituite dalle seguenti: “uno o piu’ sistemi informatici atti”; le
    parole “apparati di calcolo” sono sostituite dalle seguenti: “risorse
    di calcolo”; e le parole “apparati di memorizzazione di massa” sono
    sostituite dalle seguenti: “sistemi di memorizzazione di massa”;
    d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. L’AgID, con proprio
    regolamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza
    del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta
    dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i
    livelli minimi di sicurezza, capacita’ elaborativa, risparmio
    energetico e affidabilita’ delle infrastrutture digitali per la
    pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
    commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita’,
    di sicurezza, di performance e scalabilita’, interoperabilita’,
    portabilita’ dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.”;
    e) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: “4-bis. Le
    disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando
    quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto
    dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
    e della disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di attivita’
    e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia
    giudiziaria, nonche’ quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte
    dalle infrastrutture digitali dell’amministrazione della difesa.”;
    f) al comma 4-ter le parole “al comma 4” sono sostituite dalle
    seguenti “al comma 1-ter”;
    g) dopo il comma 4-ter e’ inserito il seguente: “4-quater. Gli
    obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano
    alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all’articolo 2,
    comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
    407 e’ abrogato.
  3. All’attuazione della presente disposizione le amministrazioni
    pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione
    vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica.
    Capo IV
    Misure per l’innovazione
    Art. 36 Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
    amministrazione, nonche’ lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle
    tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le
    imprese, le Universita’, gli enti di ricerca e le societa’ con
    caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui
    all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
    intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione
    tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla
    struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
    la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale
    domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da
    quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella
    domanda e’ indicato il titolare della richiesta e il responsabile
    della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili
    di innovazione, la durata, le finalita’ del progetto e della
    sperimentazione, nonche’ i risultati e i benefici attesi, le
    modalita’ con le quali il richiedente intende svolgere il
    monitoraggio delle attivita’ e valutarne gli impatti, nonche’ gli
    eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si
    propongono per la loro mitigazione.
  4. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al
    Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi
    alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal
    ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
    di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del
    Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si
    applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
    Ministero dello sviluppo economico puo’ richiedere chiarimenti o
    integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
    richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
    decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
    scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata
    trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del
    richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
    Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di
    innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi
    impatti sulla qualita’ dell’ambiente o della vita e che presentano
    concrete probabilita’ di successo, la competente struttura della
    Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero
    dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
    durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,
    stabilendone le modalita’ di svolgimento e imponendo le prescrizioni
    ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando
    comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative
    all’accoglimento della domanda, al richiedente. L’autorizzazione
    sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,
    autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
    altre amministrazioni statali. Ove l’esercizio dell’attivita’ oggetto
    di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti,
    nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
    denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente
    struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,
    d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
    articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7
    agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
  5. Con l’autorizzazione di cui al comma 2 non puo’ essere disposta
    in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,
    dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di
    disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
    di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, ne’ possono essere violati o elusi vincoli inderogabili
    derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi
    internazionali.
  6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
    competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il Ministero
    dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e
    verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento
    dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita’
    dell’ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni
    imposte, diffida l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
    e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,
    assegnando all’uopo un congruo termine, comunque non inferiore a
    quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
    della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
    trasformazione digitale dispone, d’intesa con il Ministero dello
    sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.
  7. Al termine della sperimentazione, l’impresa richiedente
    trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
    competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello
    sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i
    risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche’ i
    benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della
    Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
    trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
    la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il
    contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se
    l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si e’ conclusa
    positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei
    ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita’ di
    modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che
    disciplinano l’attivita’ oggetto di sperimentazione.
  8. Entro novanta giorni dalla data dell’attestazione positiva di
    cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
    Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per
    materia, promuove le iniziative normative e regolamentari
    eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attivita’
    oggetto di sperimentazione.
  9. L’impresa richiedente e’ in via esclusiva responsabile dei danni
    cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della
    sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2
    non esclude o attenua la responsabilita’ dell’impresa richiedente.
  10. Il presente articolo non si applica alle attivita’ che possono
    essere sperimentate ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 30
    aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l’autorizzazione di cui al
    presente articolo non puo’ essere disposta la sperimentazione in
    materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta
    elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
    servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di
    disposizioni dell’Unione europea o di disposizioni nazionali che
    danno attuazione a disposizioni dell’Unione europea, nonche’ in
    materia di sicurezza nazionale. E’ altresi’ esclusa l’autorizzazione
    alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia
    anagrafica, di stato civile, di carta d’identita’ elettronica,
    elettorale e referendaria, nonche’ con riguardo ai procedimenti di
    competenza delle autorita’ provinciali di pubblica sicurezza relativi
    a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
    patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto
    abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio
    nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o
    comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
    di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad
    essi connessi.
  11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
    struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.
    Art. 37

Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti

  1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui
    all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
    Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di
    semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni
    telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni
    nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel
    CAD, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6:
    1) primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica
    certificata” fino a “con analoghi sistemi internazionali” sono
    sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1,
    comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″;
    2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Entro il 1°
    ottobre 2020 tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria,
    comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
    non hanno gia’ provveduto a tale adempimento.”;
    3) al terzo periodo, le parole “dell’indirizzo di posta
    elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “del
    domicilio digitale”;
    b) al comma 6-bis:
    1) al primo periodo, le parole “indirizzo di posta elettronica
    certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”, le
    parole “per tre mesi,” sono soppresse e, infine, le parole
    “l’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle
    seguenti: “il domicilio digitale”;
    2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto
    previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i
    soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio
    domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
    digitale e’ stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese
    ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista
    dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
    L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione
    della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio
    digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip
    S.p.A. in conformita’ alle linee guida adottate dall’Agenzia per
    l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi
    sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui
    ricavati delle sanzioni riscosse in virtu’ del presente comma, fino
    alla loro concorrenza.”;
    c) dopo il comma 6-bis e’ inserito il seguente: “6-ter. Il
    Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva,
    anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,
    chiede alla societa’ di provvedere all’indicazione di un nuovo
    domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta
    giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
    stessa societa’, procede con propria determina alla cancellazione
    dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
    procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del
    Conservatore e’ ammesso reclamo al giudice del registro di cui
    all’articolo 2189 del codice civile.”;
    d) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta
    elettronica” fino a “del presente decreto” sono sostituite dalle
    seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
    n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82″;
    2) al secondo periodo, le parole “con il relativo indirizzo di
    posta elettronica certificata.” sono sostituite dalle seguenti: “e il
    relativo domicilio digitale.”;
    3) al terzo periodo le parole “indirizzo di posta elettronica
    certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”;
    e) il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente: “7-bis. Il
    professionista che non comunica il proprio domicilio digitale
    all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a
    diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o
    Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
    il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della
    sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello
    stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato
    previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle
    pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
    la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di
    cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
    l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
    dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
    marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
    commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del
    Ministero vigilante sui medesimi.”;
    f) il comma 8 e’ abrogato;
    g) il comma 9 e’ abrogato;
    h) il comma 10 e’ abrogato.
  2. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. L’ufficio del registro
    delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
    un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio
    digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista
    dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa
    che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
    individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non
    hanno gia’ indicato, all’ufficio del registro delle imprese
    competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro
    il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo
    relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle
    imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali
    attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato
    il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui
    domicilio digitale e’ stato cancellato dall’ufficio del registro
    delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo
    2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a
    regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il
    termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
    imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che
    rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale
    inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un
    nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi
    trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
    dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
    cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il
    provvedimento del Conservatore e’ ammesso reclamo al giudice del
    registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del
    registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della
    sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,
    acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in
    conformita’ alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia
    digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti
    per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati
    delle sanzioni riscosse in virtu’ del presente comma, fino alla loro
    concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
    imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
    dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”.
    Titolo IV
    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN
    ECONOMY
    Capo I
    Semplificazioni in materia di attivita’ di impresa e investimenti
    pubblici
    Art. 38 Misure di semplificazione per reti
    e servizi di comunicazioni elettroniche
  3. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 86, comma 3, dopo le parole: “e ad esse si applica
    la normativa vigente in materia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto
    salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
    autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni
    elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
    il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
    di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
    applica la disciplina edilizia e urbanistica”;
    b) all’articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole “nel caso di
    modifiche delle caratteristiche degli impianti gia’ provvisti di
    titolo abilitativo” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le
    modifiche relative al profilo radioelettrico”; in fine, e’ aggiunto
    il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si
    pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento
    dell’autocertificazione.”;
    c) dopo l’articolo 87-ter e’ inserito il seguente:
    “Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
  4. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il
    potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,
    sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
    eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette
    necessita’ e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro
    collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
    lavori all’amministrazione comunale. L’impianto e’ attivabile
    qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa
    richiesta di attivazione all’organismo competente ad effettuare i
    controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
    non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
  5. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui
    permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e’ soggetta ad
    autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
    realizzazione dell’intervento, all’ente locale, agli organismi
    competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della
    legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche’ ad ulteriori enti di
    competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo
    elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in
    deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”;
    d) all’articolo 88:
    1) al comma 1, le parole “un’istanza unica” sono soppresse ed e’
    aggiunto infine il seguente periodo: “L’istanza cosi’ presentata
    avra’ valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
    connessi agli interventi di cui al presente articolo.”;
    2) ai commi 4 e 9, le parole “gli atti di competenza delle singole
    amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di
    assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli
    scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
    competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
    servizi pubblici interessati”;
    3) al comma 7, terzo periodo, le parole “posa di cavi o tubi aerei
    su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e’
    ridotto a otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “posa di cavi
    o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti
    esistenti, allacciamento utenti il termine e’ ridotto a otto giorni”,
    e, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente: “I predetti
    termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per
    l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,
    aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
    appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri
    enti pubblici.”;
    e) all’articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo “Rimane fermo
    l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.” e’
    soppresso;
    f) l’articolo 127 e’ abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
    determina di assegnazione dei diritti d’uso sono riportate le
    caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento
    degli impianti di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 259
    del 2003;
    g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2
    dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.
  6. All’articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
    dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    “2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
    2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°
    agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,
    alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
    elettroniche e’ consentito effettuare gli interventi di scavo,
    installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
    mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio
    attivita’ all’amministrazione locale competente e agli organismi
    competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui
    ai modelli C e D dell’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
    del 2003. La segnalazione cosi’ presentata ha valore di istanza unica
    effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle
    infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Per il conseguimento
    dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
    relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti
    radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le
    procedure semplificate di cui all’articolo 87- bis del decreto
    legislativo n. 259 del 2003.”.
  7. L’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di
    cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20
    febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e’ considerata
    attivita’ libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui
    agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
    1. All’articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
      il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente: “2-bis. Qualora siano
      utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a
      basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini
      dell’articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
      aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del
      decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l’avvio dei lavori e’
      subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell’Operatore
      di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all’autorita’
      locale competente, di documentazione cartografica prodotta
      dall’Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello
      dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche’ di
      documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.
      La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti
      accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
      in prossimita’ dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di
      rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio
      dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera
      dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e’
      altresi’ depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
      tecnico che dia conto delle modalita’ di risistemazione degli spazi
      oggetto degli interventi.”.
  8. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure
    autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni,
    all’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo
    il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture
    digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale,
    la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli
    operatori puo’ essere effettuata con la metodologia della micro
    trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale
    riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
    profondita’ regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
    urbano ed extraurbano, anche in prossimita’ del bordo stradale o sul
    marciapiede.
    1-ter. L’Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme
    restando le caratteristiche di larghezza e profondita’ proposte
    dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura
    a banda ultra larga, puo’ concordare con l’operatore stesso ulteriori
    accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le
    concrete modalita’ di lavorazione allo scopo di garantire le
    condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della
    sovrastruttura stradale.
    1-quater. L’operatore e’ tenuto a svolgere le attivita’ di scavo e
    riempimento a regola d’arte in modo da non arrecare danno
    all’infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.”.
  9. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6
    e’ sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un
    regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
    territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della
    popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti
    sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della
    possibilita’ di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
    generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
    comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
    incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti
    contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
    magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
    obiettivi di qualita’, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo
    4.”.
  10. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle lettere e) e g) del
    comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
    Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2020 – 2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
    speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dello Sviluppo Economico.
    Art. 39 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
  11. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
    69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
    le parole “In caso di finanziamento di importo non superiore a
    100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”,
    sono sostituite dalle seguenti: “In caso di finanziamento di importo
    non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in
    un’unica soluzione.”.
  12. All’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
    dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “I contributi di cui
    al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un’unica
    soluzione, con modalita’ procedurali stabilite con decreto, del
    Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento
    di 60 milioni di euro, l’intervento puo’ essere cofinanziato con
    risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,
    anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
    cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
    al secondo periodo.”.
    Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle
imprese e dall’albo degli enti cooperativi

  1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio
    disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
    2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile,
    nonche’ ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente
    alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel
    registro imprese, e’ disposto con determinazione del conservatore. Il
    conservatore verifica, nell’ipotesi della cancellazione delle
    societa’ di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia
    delle entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio
    della societa’ da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove
    siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli
    atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
    del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  2. Per le societa’ di capitali e’ causa di scioglimento senza
    liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque
    anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove
    l’inattivita’ e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno
    una delle seguenti circostanze:
    a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del
    capitale sociale in lire;
    b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese
    dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro
    delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa’ a
    responsabilita’ limitata e alle societa’ consortili a responsabilita’
    limitata.
  3. Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di
    accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel
    registro delle imprese.
  4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l’avvenuta
    iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle
    imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e
    motivata domanda di prosecuzione dell’attivita’ e per presentare le
    domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi
    di legge.
  5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda
    di prosecuzione dell’attivita’ di cui al comma 4, il conservatore
    iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del
    provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
    liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso
    il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle
    imprese, verificata altresi’ l’eventuale cancellazione della partita
    IVA della societa’ e la mancanza di beni iscritti in pubblici
    registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione
    della societa’ dal registro medesimo.
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese
    e’ comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
  7. Contro la determinazione del conservatore l’interessato puo’
    ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del
    registro delle imprese.
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
    giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice
    civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
    dell’articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
    imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’articolo
    9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della
    trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS,
    all’lNAIL, ed agli altri enti collegati.
  9. Il comma 16 dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
    n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
    n. 221, e’ sostituito dal seguente:
    “16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai
    commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono
    cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui
    al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile
    ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
    permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
    imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti
    e’ equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
    15.”
  10. Il comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
    n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
    33, e’ sostituito dal seguente:
    “7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
    comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
    registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
    conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma,
    del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del
    registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e’ equiparato il
    mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.”.
  11. All’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
    l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il
    primo comma e’ aggiunto il seguente:
    “Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo
    comma, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.
    580, trasmette all’autorita’ di vigilanza, alla chiusura di ogni
    semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in
    liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di
    esercizio da oltre cinque anni. L’autorita’ di vigilanza verifica
    l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita
    indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
    convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti
    autorita’ detentrici dei registri predetti.”.
  12. All’articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il
    primo comma e’ aggiunto il seguente:
    “L’autorita’ di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di
    cui al primo comma all’indirizzo di posta elettronica certificata
    della conservatoria competente per territorio che provvede, senza
    indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle
    domande in quello indicate.”.
    Art. 41

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche

  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
    pubblici, anche per garantire la trasparenza dell’azione
    amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita’ e
    unicita’ dell’invio dei dati, semplificare le modalita’ di utilizzo
    del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,
    all’articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,
    sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    “2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
    adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
    finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di
    investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
    codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
    dell’atto stesso.
    2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che
    dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di
    progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il
    Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
    spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
    misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
    complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per
    la programmazione e il coordinamento della politica economica, il
    Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento
    per le Politiche di Coesione concordano modalita’ per fornire il
    necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attivita’ di cui
    al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
    e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi
    progetti finanziati.
    2-quater. I soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico
    danno notizia, con periodicita’ annuale, in apposita sezione dei
    propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati,
    indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti
    finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione
    finanziario e procedurale.
    2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorita’ politica
    delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del
    Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
    economica, presenta al Comitato Interministeriale per la
    Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione
    della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
    dell’applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,
    il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto
    del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
    Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa
    sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti
    pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
    sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria
    dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
    programmazione e il coordinamento della politica economica e del
    Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione
    applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni
    pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui
    alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove
    presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
    all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
    della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,
    n. 144.
    2-sexies. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni
    provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali
    disponibili allo scopo a legislazione vigente.”.
  2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e’
    aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una quota del fondo pari a
    900.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, e’ assegnata al
    finanziamento delle attivita’ di cui al comma 5.”.
  3. All’articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
    dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
    “2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
    coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee
    guida definite dall’Agenzia per la coesione territoriale, a criteri
    di proporzionalita’ e semplificazione, fermi restando i controlli di
    regolarita’ amministrativo contabile degli atti di spesa previsti
    dalla legislazione vigente.”.
    Art. 42

Semplificazioni dell’attivita’ del Comitato interministeriale per la
programmazione economica

  1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
    32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal
    2019 al 2022″;
    b) dopo le parole: “soggetto aggiudicatore”, sono aggiunte le
    seguenti: “, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente,
    previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di
    servizi,”;
    c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di
    approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.”.
  2. All’articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e’
    inserito il seguente:
    “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
    interministeriale per la programmazione economica senza contestuale
    approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli
    approvati ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.
    211, l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in
    corso d’opera e’ autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto
    attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
    finanziare nell’ambito della medesima opera in cui i ribassi e le
    risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali
    autorizzazioni.”.
  3. All’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e’
    aggiunto, il seguente:
    “27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita’ e
    del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti gia’
    approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
    economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile
    2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31
    dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
    proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza
    nell’anno successivo.”.
  4. All’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4
    e’ sostituito dal seguente: “4. Il Dipartimento per la programmazione
    e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
    Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di
    ciascun anno, una relazione concernente l’attivita’ e le
    deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
    economica (CIPE) adottate nel corso dell’anno precedente. A decorrere
    dall’anno 2022 la relazione contiene anche le attivita’ svolte in
    materia di sviluppo sostenibile.”.
    Art. 43

Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, in materia di controlli nonche’ di comunicazioni
individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111

  1. Al fine di assicurare la continuita’ e la semplificazione delle
    attivita’ amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e
    successivi necessari all’erogazione delle risorse pubbliche in
    agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive
    introdotte per il contenimento e la gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno,
    nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono
    adottate le seguenti misure:
    a) e’ istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle
    parcelle agricole in conformita’ all’articolo 5 del regolamento
    delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
    basato sull’evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano
    l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli
    adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa
    dell’Unione e nazionale in materia agricola e per l’esecuzione delle
    attivita’ di gestione e di controllo di competenza delle
    amministrazioni pubbliche;
    b) l’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1 del
    decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
    banca dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60, comma
    3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    e’ costituita dall’insieme dei fascicoli aziendali di cui
    all’articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica,
    conseguentemente per le finalita’ di cui al presente articolo, il
    fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente
    in modalita’ grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei
    procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi
    contenute;
    c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di
    strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o
    dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
    e’ verificata sulla base del sistema di identificazione della
    parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali
    individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo
    aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione
    geografica delle superfici.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
  3. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
    convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo le parole: “imprese agricole” sono inserite
    le seguenti: “e alimentari e mangimistiche”;
    b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque
    ricorrono, sono inserite le seguenti: “e alimentari e mangimistiche”;
    c) al comma 3:
    1) al primo periodo, le parole “sola”, “per la prima volta” e
    “entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto
    di diffida” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: “entro un termine non superiore a novanta giorni, anche
    presentando, a tal fine, specifici impegni”;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    “anche tramite comunicazione al consumatore”;
    3) dopo il quarto periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “La
    diffida e’ applicabile anche ai prodotti gia’ posti in commercio, a
    condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
    cui al presente comma.”.
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 12, comma 2, le parole “, da effettuare almeno
    cinque giorni prima dell’inizio dell’attivita’”, sono soppresse;
    b) all’articolo 14, comma l, le parole “, entro il quinto giorno
    antecedente alla loro effettuazione,”, sono soppresse;
    c) all’articolo 16, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. La
    detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad
    apposita registrazione. L’ufficio territoriale puo’ definire
    specifiche modalita’ volte a prevenire eventuali violazioni.”;
    d) all’articolo 38, comma 7, dopo le parole “per le partite
    medesime”, sono aggiunte le seguenti: “fatti salvi eventuali
    provvedimenti adottati dall’Autorita’ competente in caso di calamita’
    naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione
    di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente
    agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”;
    e) all’articolo 38, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: “7-
    bis. In caso di dichiarazione di calamita’ naturali ovvero di
    adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza
    maggiore, riconosciute dall’Autorita’ competente, che impediscano
    temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di
    produzione, e’ consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo
    di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della
    pertinente zona geografica delimitata.”.
  5. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
    ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il
    seguente: “Non si procede all’irrogazione della sanzione nel caso in
    cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e’
    avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da
    calamita’ naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure
    sanitarie o fitosanitarie.”.
  6. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
    282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
    462, le parole “di uno” sono soppresse.
  7. All’articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
    111, al secondo periodo, le parole da “l’INPS” a “di variazione” sono
    sostituite dalle seguenti: “l’INPS provvede alla notifica ai
    lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo
    raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita’ idonea
    a garantire la piena conoscibilita’” e il terzo periodo e’ soppresso.
    Art. 44 Misure a favore degli aumenti di capitale
  8. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia
    rappresentata almeno la meta’ del capitale sociale, non si applica la
    maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del
    capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368,
    secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo
    2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni
    aventi ad oggetto:
    a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai
    sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
    b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente
    di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
    quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
    presente articolo;
    c) l’attribuzione agli amministratori della facolta’ di aumentare
    il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.
  9. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e’ pertanto
    validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del
    capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
    maggioranze piu’ elevate.
  10. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa’ con azioni
    quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
    negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con
    nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
    dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,
    anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del
    20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di
    mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento
    del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla
    norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per
    discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta’.
  11. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 2441 del
    codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti
    dai seguenti:
    “L’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione
    presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
    nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa’,
    con modalita’ atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
    l’autenticita’ dei documenti e la certezza della data di
    pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della
    societa’. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
    un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
    dell’offerta sul sito internet della societa’ con le modalita’ sopra
    descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel registro delle
    imprese.
    Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche’ ne facciano
    contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella
    sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in
    azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in
    mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
    negoziazione, la societa’ puo’ prevedere che il diritto di prelazione
    sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente
    all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di
    azioni sottoscritte.
    Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione
    che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
    liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa’ con azioni
    quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
    di negoziazione il diritto di opzione puo’ essere escluso dallo
    statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
    preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle
    azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni
    preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
    valore di mercato delle azioni e cio’ sia confermato in apposita
    relazione da un revisore legale o da una societa’ di revisione
    legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono
    risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata
    presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa’
    entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto
    previsto dalle leggi speciali.”.
    Art. 45

Proroga dei termini per assicurare la continuita’ del servizio svolto
da Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner
S.p.A. in amministrazione straordinaria

  1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
    137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
    2, le parole “entro sei mesi dall’erogazione” sono sostituite dalle
    seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”.
    Art. 46 Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
  2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4:
    1) al comma 7-bis, le parole “Il Segretario generale dell’Autorita’
    di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti: “Il Commissario
    straordinario del Governo di cui al comma 6″;
    2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
    “7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,
    anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per la Coesione
    territoriale:
    a) assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle
    iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena
    operativita’ delle attivita’ produttive nell’ambito della ZES, ferme
    restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
    coinvolte nell’implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico,
    anche nell’ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo
    dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e
    istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
    b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per
    l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle
    aree ZES;
    c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno
    del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
    l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione
    necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
    d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni
    tra le amministrazioni locali e statali coinvolte
    nell’implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare
    procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
    insediamenti produttivi nelle aree ZES.
    7-quater. Alle attivita’ previste dal comma 7-ter, l’Agenzia per la
    coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
    maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
    b) all’articolo 5, comma 1:
    1) alla lettera a-ter), le parole “entro trenta giorni dalla data
    di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite
    dalle seguenti: “su impulso del Commissario straordinario del Governo
    di cui all’ articolo 4, comma 6″;
    2) la lettera a-sexies) e’ sostituita dalla seguente: “a-sexies)
    nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone
    franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
    istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di
    delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
    doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni
    proponenti entro l’anno 2019, e’ proposta da ciascun Comitato di
    indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed e’ approvata con
    determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;”.
    Art. 47

Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per
gli investimenti nella coesione e nelle riforme

  1. All’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Accelerazione
    nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
    investimenti nella coesione e nelle riforme”;
    b) al comma 1, dopo le parole “all’utilizzazione” sono inserite le
    seguenti: “delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e” e le parole
    “alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi”
    sono sostituite dalle seguenti: “alla realizzazione dei programmi
    nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio
    dell’Unione europea”;
    c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    “1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli Enti e le
    Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione
    delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
    all’accelerazione dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei
    per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.”.
    Art. 48

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ delle Autorita’ di
sistema portuale e delle Autorita’ di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale nonche’ di rilancio del
settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della
nautica

  1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole “ai sensi
    dell’articolo 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi
    dell’articolo 14-ter”;
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole “la destinazione funzionale
    delle aree interessate” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ i beni
    sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio nel rispetto del
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la
    realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilita’ non e’
    prevista dal PRP, il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi
    dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo’ essere disposto dall’Autorita’
    di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi
    dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
    c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole “ai sensi
    dell’articolo 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi
    dell’articolo 14-ter”;
    d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Le modifiche che non
    alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore
    portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
    caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al
    singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
    del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
    sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorita’ di sistema
    portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto
    con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
    comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle
    aree destinate a funzioni di interazione porto-citta’. E’
    successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei
    lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
    decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
    tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende
    espresso positivamente.”;
    e) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente: “5-ter. Per le
    opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto
    stabilito al comma 5-bis, l’accertamento della conformita’ ai piani
    urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e’ effettuato ai
    sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
    modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in
    sede di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27 del
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all’articolo 7
    del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
    all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
    1994, n. 383. Qualora effettuato nell’ambito del procedimento di cui
    all’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
    l’accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto
    tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche
    edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
    regionali.”.
  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del
    virus COVID-19, nonche’ per accelerare gli interventi
    infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui
    all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione
    alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore
    della presente disposizione, nonche’ a quelle avviate a decorrere
    dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo
    previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e’
    elevato a quarantacinque mesi.
  3. All’articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
    n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
    134, dopo le parole “dal sito di interesse nazionale.” sono aggiunte
    le seguenti: “Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
    porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di
    un’Autorita’ di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell’articolo 6
    della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del
    perimetro puo’ essere formulata anche dall’Autorita’ di Sistema
    Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito
    mediante una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-bis
    della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
  4. All’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. A decorrere dall’anno
    2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del
    fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti,
    di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
    84, e’ destinata al finanziamento delle attivita’ strettamente
    connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con
    particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e
    all’autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli
    obiettivi di sostenibilita’ del sistema di mobilita’ delle merci,
    nonche’ per il completamento degli investimenti, con particolare
    riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del
    Mezzogiorno.”;
    b) al comma 2, le parole “di cui al comma 1 del presente articolo”
    sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”;
    c) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Il Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato a ridefinire,
    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione
    dell’articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
    con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
    dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
    4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
  5. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della
    ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al
    finanziamento delle attivita’ di cui al comma 1.”.
  6. Per l’attuazione del comma 4, il Ministero dell’economia e delle
    finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
    bilancio.
  7. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla
    diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli
    occupazionali delle imprese esercenti attivita’ crocieristica e di
    cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro
    Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo
    accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
    firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
    settore privato dell’industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai
    sensi dell’articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga
    all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
    per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
  8. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 725, dopo le parole “all’articolo 7-quater, comma 1,
    lettera e),” sono inserite le seguenti: “e all’articolo 7-sexies,
    comma 1, lettera e-bis),”;
    b) al comma 726, la parola “aprile” e’ sostituita dalla parola
    “novembre”.
    Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
    delle infrastrutture stradali e autostradali
  9. Al fine di assicurare l’omogeneita’ della classificazione e
    gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
    monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e
    autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
    adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di
    programmazione ed esecuzione delle attivita’ di indagine sullo stato
    di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o
    autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
    esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
    manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
    da adottarsi, per le medesime finalita’ di cui al comma 1, sentito il
    Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
    programmazione ed esecuzione delle attivita’ di indagine sullo stato
    di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture
    stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche’ di esecuzione
    delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione
    e di messa in sicurezza delle stesse.
  11. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,
    continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
    ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la
    possibilita’ per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
    individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,
    specifiche misure e modalita’ di effettuazione delle ispezioni.
  12. All’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Al fine di
    assicurare l’omogeneita’ della classificazione e gestione del
    rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei
    ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti
    lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
    concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo
    parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il
    Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
    dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo
    decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita’ di
    realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non
    inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori
    pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di
    protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da
    applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da
    Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano
    particolari condizioni di criticita’ in relazione all’intensita’ del
    traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono
    al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti
    per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio
    dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il
    controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
    infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information
    Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la
    sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni
    di criticita’ reca l’identificazione delle opere soggette a
    monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’articolo 13.
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
    adottato, per le medesime finalita’ di cui al comma 1, previo parere
    del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento
    della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
    previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
    linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e
    opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
    enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche’
    le modalita’ della loro partecipazione, nei limiti delle risorse
    disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
    comma 1.
  14. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con
    decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
    secondo le modalita’ previste dal comma 2, sono approvati gli
    adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
    termini e le modalita’ con cui i soggetti che a qualsiasi titolo
    gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per
    l’operativita’ a regime del sistema di monitoraggio dinamico,
    attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
    strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
    infrastrutture stesse. Ai fini dell’implementazione del sistema di
    monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti sovraintende all’utilizzo delle piu’ avanzate ed efficaci
    tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei
    dati di interesse.”.
  15. All’articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
    285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due
    strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorieta’
    della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano
    l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le
    barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ dell’ente
    che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
    superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2,
    a quello della strada interferente.
    1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di
    traffico:
    a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e
    B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei
    sovrappassi, sono di titolarita’ degli enti proprietari delle strade
    di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
    all’attraversamento;
    b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
    tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
    barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ dell’ente
    proprietario della strada di tipo A;
    c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a
    enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e
    sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’
    indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato
    o rilasciato se privo di tale indicazione;
    d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a
    enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e
    sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’
    indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di
    interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che
    va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
    1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la
    titolarita’ delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e
    sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e’
    indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
    in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
    di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita’ e gli
    oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente
    titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
    proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate
    dall’attraversamento a livello sfalsato.
    1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali
    esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella
    interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento
    della titolarita’ delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
    alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei
    mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
    enti proprietari, nonche’ i gestori dei medesimi procedono, senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla
    formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
    sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei
    commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.”.
    Capo II
    Semplificazioni in materia ambientale
    Art. 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto
ambientale

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5, comma 1:
    1) alla lettera g), il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
    “Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
    il progetto di fattibilita’ come definito dall’articolo 23, commi 5 e
    6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
    il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del
    decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
    consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di
    impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva
    2011/92/UE;”;
    2) alla lettera i) le parole “gli elaborati progettuali” sono
    sostituite dalle seguenti: “i progetti”;
    3) alla lettera o-quater), dopo le parole “che definisce” sono
    inserite le seguenti: “le linee di indirizzo da seguire nelle
    successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
    l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli
    impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
    prestazioni ambientali del progetto, nonche’”;
    b) all’articolo 6:
    1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole “nell’ambito del
    Piano regolatore portuale” sono inserite le seguenti: “o del Piano di
    sviluppo aeroportuale” e dopo le parole “comunque desumibili dal
    Piano regolatore portuale”, sono inserite le seguenti: “o dal Piano
    di sviluppo aeroportuale”; al secondo periodo, dopo le parole
    “Qualora il Piano regolatore portuale” sono inserite le seguenti: “,
    il Piano di sviluppo aeroportuale”;
    2) al comma 9, e’ aggiunto infine il seguente periodo: “L’esito
    della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
    proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorita’ competente
    sul proprio sito internet istituzionale.”;
    3) al comma 12, dopo le parole “pianificazione territoriale” sono
    inserite le seguenti: “, urbanistica” e dopo le parole “della
    destinazione dei suoli conseguenti” sono inserite le seguenti:
    “all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche’”;
    c) all’articolo 7-bis:
    1) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
    il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
    dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il
    turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
    individua, con uno piu’ decreti, successivamente aggiornati, ove
    necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le
    opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per
    l’Energia e il Clima (PNIEC), nonche’ le aree non idonee alla
    realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
    caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
    paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento
    all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da
    sottoporre a verifica di assoggettabilita’ o a VIA in sede statale ai
    sensi del comma 2. “;
    2) al comma 3, primo periodo, le parole “Sono sottoposti a VIA”
    sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal
    comma 2-bis, sono sottoposti a VIA”;
    3) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
    autorita’ competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano
    origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
    situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
    autorita’.”;
    4) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: “8-bis. Limitatamente
    agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna
    della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia
    regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita’ a
    VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri
    sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.
    234.”;
    d) all’articolo 8:
    1) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Per lo
    svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza
    statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, e’
    istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
    funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita’, in
    possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
    laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
    competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
    predetti progetti, individuate in base all’articolo 17, comma 14,
    della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
    CNR, dell’ISPRA, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalita’ di cui al
    comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e’ garantito il
    rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione
    Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 7-bis,
    comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in
    carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai
    commissari spetta una indennita’ aggiuntiva definita con le modalita’
    di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
    effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo
    provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
    la Commissione puo’ avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa,
    del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma
    della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
    ricerca. La Commissione opera con le modalita’ previste dall’articolo
    20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dai commi
    1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 25, e dall’articolo 27, del
    presente decreto.”;
    2) al comma 4, dopo le parole “della Commissione” sono aggiunte le
    seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”;
    3) al comma 5, dopo le parole “Commissione tecnica di verifica
    dell’impatto ambientale” sono inserite le seguenti: “e della
    Commissione tecnica PNIEC”, e dopo le parole “ciascun membro della
    Commissione” sono inserite le seguenti: “e della Commissione tecnica
    PNIEC”;
    e) all’articolo 9:
    1) al comma 4 e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’invio di
    informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
    da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
    Stato membro in cui il progetto e’ proposto.”
    2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. L’autorita’
    competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante
    il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
    sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
    giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7
    agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario e’
    indicato il termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere.”.
    f) l’articolo 19 e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 19 (Modalita’ di svolgimento del procedimento di verifica
    di assoggettabilita’ a VIA)
  2. Il proponente trasmette all’autorita’ competente lo studio
    preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita’
    a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del
    presente decreto, nonche’ copia dell’avvenuto pagamento del
    contributo di cui all’articolo 33.
  3. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
    ambientale, l’autorita’ competente verifica la completezza e
    l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo’
    richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
    proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i
    chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i
    successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
    documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
    intende respinta ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di
    procedere all’archiviazione.
  4. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove
    ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del
    comma 2, l’autorita’ competente provvede a pubblicare lo studio
    preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita’
    tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
    informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
    conformita’ a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del
    pubblico all’informazione ambientale. In alternativa, la
    pubblicazione puo’ avvenire a cura del proponente, trascorso il
    termine di cui al comma 2, secondo le modalita’ tecniche di accesso
    al sito internet istituzionale dell’autorita’ competente
    tempestivamente indicate da quest’ultima. Contestualmente,
    l’autorita’ competente comunica per via telematica a tutte le
    Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
    interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
    sito internet.
  5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e
    dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa
    documentazione, chiunque abbia interesse puo’ presentare le proprie
    osservazioni all’autorita’ competente in merito allo studio
    preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
  6. L’autorita’ competente, sulla base dei criteri di cui
    all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto
    delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di
    eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in
    base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,
    verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali
    significativi.
  7. L’autorita’ competente adotta il provvedimento di verifica di
    assoggettabilita’ a VIA entro i successivi quarantacinque giorni
    dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,
    relativi alla natura, alla complessita’, all’ubicazione o alle
    dimensioni del progetto, l’autorita’ competente puo’ prorogare, per
    una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il
    termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,
    l’autorita’ competente comunica tempestivamente per iscritto al
    proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la
    quale e’ prevista l’adozione del provvedimento. La presente
    comunicazione e’, altresi’, pubblicata sul sito internet
    istituzionale.
  8. Qualora l’autorita’ competente stabilisca di non assoggettare il
    progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla
    base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai
    criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e,
    ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
    osservazioni del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per
    il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni
    ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
    altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
  9. Qualora l’autorita’ competente stabilisca che il progetto debba
    essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi
    principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri
    pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.
  10. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV
    alla parte seconda del presente decreto la verifica di
    assoggettabilita’ a VIA e’ effettuata applicando i criteri e le
    soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
    del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
  11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA,
    comprese le motivazioni, e’ pubblicato integralmente nel sito
    internet istituzionale dell’autorita’ competente.
  12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di
    assoggettabilita’ a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli
    effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
    legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
    procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
    dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora
    la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia
    pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni,
    provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
    giorni.
  13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche’ i
    risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
    osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
    nell’esercizio di tale attivita’ da parte dell’autorita’ competente,
    sono tempestivamente pubblicati dall’autorita’ competente sul proprio
    sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.”;
    g) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta’
    di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5,
    comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorita’ competente
    al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
    informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio
    di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in
    formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
    base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorita’
    competente trasmette al proponente il proprio parere.”;
    h) all’articolo 21:
    1) al comma 1, secondo periodo, le parole “gli elaborati
    progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto di cui
    all’articolo 5, comma 1, lettera g)”;
    2) al comma 2, le parole “La documentazione di cui al comma 1”,
    sono sostituite dalle seguenti: “Entro cinque giorni dalla relativa
    trasmissione la documentazione di cui al comma 1″, e dopo la parola
    “comunica” e’ inserita la seguente: “contestualmente”;
    3) al comma 3 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle
    seguenti: “quarantacinque giorni”;
    i) all’articolo 23:
    1) al comma 1, lettera a), le parole “gli elaborati progettuali”
    sono sostituite dalle seguenti: “il progetto”;
    2) al comma 3, primo periodo, le parole “quindici giorni” sono
    sostituite dalle seguenti: “dieci giorni”;
    3) al comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “In
    alternativa, la pubblicazione puo’ avvenire a cura del proponente,
    secondo le modalita’ tecniche di accesso al sito internet
    istituzionale dell’autorita’ competente tempestivamente indicate da
    quest’ultima.”, e dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
    “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente
    alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la
    Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria
    attivita’ istruttoria.”;
    l) all’articolo 24:
    1) al comma 3, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle
    seguenti: “quindici giorni”;
    2) al comma 4, primo periodo, le parole “entro i trenta giorni
    successivi” sono sostituite dalle seguenti: “entro i venti giorni
    successivi”, le parole “ulteriori trenta giorni” sono sostituite
    dalle seguenti: “ulteriori venti giorni” e le parole “centottanta
    giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
    3) al comma 5:
    3.1. al primo periodo le parole “, ove motivatamente ritenga che le
    modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il
    pubblico,” sono sostituite dalle seguenti: “procede alla
    pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
    istituzionale e”;
    3.2. dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “In
    alternativa, la pubblicazione dell’avviso puo’ avvenire a cura del
    proponente, secondo le modalita’ tecniche di accesso al sito internet
    istituzionale dell’autorita’ competente tempestivamente indicate da
    quest’ultima.”;
    3.3. all’ultimo periodo, le parole “trenta giorni successivi” sono
    sostituite dalle seguenti: “dieci giorni successivi”;
    4) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. Tutta la
    documentazione afferente al procedimento, nonche’ i risultati delle
    consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le
    osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui
    agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al
    pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorita’
    competente, sul proprio sito internet istituzionale.”;
    m) all’articolo 25:
    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “Nel caso di progetti
    di competenza statale” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di
    quelli di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis,” dopo il terzo periodo
    e’ inserito il seguente: “Decorsi inutilmente i termini di cui al
    periodo precedente senza che la Commissione competente di cui
    all’articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della
    competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
    e sulla base del parere dell’ISPRA acquisito entro il termine di
    trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
    conseguente adozione.”, nonche’ al quarto periodo le parole “sessanta
    giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni” e le parole
    “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni” e
    al quinto periodo dopo le parole “Ministro dei beni e delle attivita’
    culturali e del turismo” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ qualora
    sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
    giorni, a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del
    provvedimento di VIA”;
    2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Per i progetti
    di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui
    all’articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di
    centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui
    all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
    successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
    provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
    direttore generale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali
    e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
    consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e’ adottato
    entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis. In caso di
    inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
    sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto
    1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui
    all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il
    termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento
    entro i successivi trenta giorni.”;
    3) al comma 4, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: “a-bis)
    le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo
    progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri
    ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
    significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
    progetto;”;
    n) all’articolo 27:
    1) al comma 4, primo periodo, la parola “quindici” e’ sostituita
    dalla seguente: “dieci”;
    2) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Entro cinque giorni
    dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di
    richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
    l’autorita’ competente indice la conferenza di servizi decisoria di
    cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
    secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’autorita’
    competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
    e), di cui e’ data comunque informazione nell’albo pretorio
    informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
    interessate. Tale forma di pubblicita’ tiene luogo delle
    comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
    241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo’ avvenire a cura
    del proponente, secondo le modalita’ tecniche di accesso al sito
    internet istituzionale dell’autorita’ competente tempestivamente
    indicate da quest’ultima. Dalla data della pubblicazione della
    suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il
    pubblico interessato puo’ presentare osservazioni concernenti la
    valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove
    necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonche’ gli altri
    titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.”;
    3) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. Entro i successivi
    quindici giorni l’autorita’ competente puo’ chiedere al proponente
    eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
    non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
    l’autorita’ competente puo’ concedere, per una sola volta, la
    sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
    integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora
    entro il termine stabilito il proponente non depositi la
    documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto
    obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione.
    L’autorita’ competente procede immediatamente alla pubblicazione
    delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro
    cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che
    il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
    avviso al pubblico, predisposto in conformita’ all’articolo 24, comma
    2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
    autorita’ competente sul proprio sito internet e di cui e’ data
    comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle
    amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
    alternativa, la pubblicazione dell’avviso puo’ avvenire a cura del
    proponente, secondo le modalita’ tecniche di accesso al sito internet
    istituzionale dell’autorita’ competente tempestivamente indicate da
    quest’ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
    progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per
    l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta’.”;
    4) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. Fatto salvo il
    rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso
    di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il
    provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
    richiesti dal proponente, l’autorita’ competente convoca nel termine
    di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in
    modalita’ simultanea secondo quanto stabilito dall’articolo 14-ter
    della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
    proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
    potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
    titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i
    progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza
    partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
    delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
    attivita’ culturali e per il turismo o un suo delegato. La
    conferenza, nell’ambito della propria attivita’, prende in
    considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di
    consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori
    nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di
    conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
    provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione
    espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi’, i titoli
    abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto
    previsto per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, la
    decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e’ assunta sulla
    base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
    per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, ai sensi
    dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2,
    quarto periodo, sono ridotti alla meta’ e, in caso di rimessione alla
    deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e’
    sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto
    periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
    sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
    9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.”;
    o) all’articolo 27-bis:
    1) al comma 2, le parole “Entro quindici giorni” sono sostituite
    dalle seguenti: “Entro dieci giorni”;
    2) al comma 4, ultimo periodo, le parole “sessanta giorni” sono
    sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
    p) all’articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in
    fine le seguenti parole: “, che operano secondo le modalita’ definite
    da uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
    a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di
    ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto
    di Valutazione di Impatto Ambientale;
    b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti
    estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza
    e professionalita’ per l’esercizio delle funzioni;
    c) previsioni di cause di incandidabilita’, incompatibilita’ e
    conflitto di interessi;
    d) temporaneita’ dell’incarico, non superiore a quattro anni, non
    rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
    e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un
    limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio”;
    q) all’allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole “di
    petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti
    petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 40.000 m3″ sono
    sostituite dalle seguenti: “di petrolio, prodotti chimici, prodotti
    petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita’ complessiva
    superiore a 200.000 tonnellate”;
    r) all’articolo 32:
    1) al comma 1, dopo le parole “nell’ambito delle fasi previste
    dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede” sono
    inserite le seguenti: “quanto prima e comunque contestualmente alla
    informativa resa al pubblico interessato” e, dopo le parole
    “concernente il piano, programma, progetto o impianto” sono aggiunte
    le seguenti: “e delle informazioni sulla natura della decisione che
    puo’ essere adottata”;
    2) dopo il comma 5-ter e’ aggiunto il seguente: “5-quater. In caso
    di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti
    significativi sull’ambiente italiano le informazioni ricevute
    dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
    pertinenti autorita’ italiane e al pubblico interessato italiano che
    entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
    giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle
    osservazioni ricevute all’autorita’ competente nell’altro Stato
    membro.”.
  14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo
    decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del
    2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori
    ambientali gia’ costituiti sono rinnovati nel rispetto delle
    modalita’ fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri
    per la finanza pubblica.
  15. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano
    alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo
    alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto.
  16. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
    per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline
    ambientali di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
    2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d’intesa con
    l’autorita’ competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto
    della Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela
    del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e
    autorizzazioni ambientali.
    Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

  1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
    urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della
    sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
    idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui
    agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
    decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone
    contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie
    osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, gli elementi informativi dell’intervento e quelli del
    sito, secondo le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 9, del
    decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in
    ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
    significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a
    verifica di assoggettabilita’ a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
    nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del
    decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
    data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l’esito
    delle proprie valutazioni.
  2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,
    autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
    categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte
    seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata
    dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell’articolo 25
    del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo’ essere inferiore a
    dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata
    dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
    dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e’
    pari a dieci anni.
    Art. 52

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo
    242-bis e’ inserito il seguente:
    “Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
  2. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse
    nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
    dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
    ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
    adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
    necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’
    in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
    sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere
    per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da
    fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
    termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un
    combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora
    l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
    rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse,
    infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
    stessi impianti, nonche’ le tipologie di opere e interventi
    individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
    di cui all’articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere
    siano realizzati secondo modalita’ e tecniche che non pregiudichino
    ne’ interferiscano con l’esecuzione e il completamento della
    bonifica, ne’ determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
    altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81.
  3. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1
    e’ effettuata da parte dell’autorita’ competente ai sensi del Titolo
    V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti
    di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,
    nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
  4. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche’
    per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della
    Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree
    ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le
    restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di
    interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte
    dell’Autorita’ competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del
    presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le
    procedure per la predetta valutazione nonche’ le modalita’ di
    controllo.
  5. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,
    anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le
    seguenti procedure e modalita’ di caratterizzazione, scavo e gestione
    dei terreni movimentati:
    a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
    caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi
    dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di
    potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
    preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
    ricercare, e’ concordato con l’Agenzia di protezione ambientale
    territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
    termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
    eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
    specificita’ del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
    parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente
    competente, il Piano di indagini preliminari e’ concordato con
    l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
    segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima
    dell’avvio delle attivita’ d’indagine, trasmette agli enti
    interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
    l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche
    per un solo parametro, il soggetto proponente ne da’ immediata
    comunicazione con le forme e le modalita’ di cui all’articolo 245,
    comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
    sicurezza di emergenza adottate;
    b) in presenza di attivita’ di messa in sicurezza operativa gia’ in
    essere, il proponente puo’ avviare la realizzazione degli interventi
    e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di
    protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
    almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al
    termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere
    di messa in sicurezza operativa;
    c) le attivita’ di scavo sono effettuate con le precauzioni
    necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
    ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
    eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
    libero, rilevate nel corso delle attivita’ di scavo, sono rimosse e
    gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
    terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
    rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
    n. 120.
  6. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni
    interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
  7. All’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
    sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
    Art. 53 Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
  8. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    “4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile
    dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
    potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
    preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
    ricercare, e’ concordato con l’Agenzia di protezione ambientale
    territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
    termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
    eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
    specificita’ del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni
    dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo
    precedente, il Piano di indagini preliminari e’ concordato con
    l’ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle
    attivita’ d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
    provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti il Piano
    con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine
    preliminare accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni
    soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si
    applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti
    che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
    provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
    apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
    provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro
    novanta giorni dalla data di inizio delle attivita’ di indagine.
    L’autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le
    attivita’ di verifica e di controllo da parte della provincia
    competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa
    comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le
    attivita’ di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta
    giorni.
    4-ter In alternativa alla procedura di cui all’articolo 242, il
    responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto
    interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, puo’
    presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito
    eseguito nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 2 del
    presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito
    specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle
    tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
    procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione
    dei contaminanti presenti nel sito e’ superiore ai valori di
    concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
    cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
    l’analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e
    contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto
    operativo di cui all’articolo 242, comma 7. Sulla base delle
    risultanze istruttorie, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare puo’ motivatamente chiedere la revisione
    dell’analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
    necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il
    progetto e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al
    comma 6. Il potere di espropriare e’ attribuito al comune sede
    dell’opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
    verifica di assoggettabilita’ o a valutazione di impatto ambientale
    ai sensi della normativa vigente, il procedimento e’ sospeso fino
    all’acquisizione della pronuncia dell’autorita’ competente ai sensi
    della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
    sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
    regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio
    degli impianti e delle attrezzature necessari all’attuazione del
    progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio
    unico regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 27-bis.
    4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo
    248 puo’ essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a
    condizione che risulti accertata l’assenza di interferenze con la
    matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination
    e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
    fruitori dell’area. La previsione di cui al primo periodo e’
    applicabile anche per l’adozione da parte dell’autorita’ competente
    del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
    contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai
    valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai
    valori di CSR determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario
    e ambientale sito specifica approvata dall’autorita’ competente. La
    certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo
    costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie
    finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.”.
  9. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell’articolo 252 del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
    approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data
    di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare
    nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
  10. All’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
    al secondo periodo, dopo le parole “Dette somme sono finalizzate” e’
    inserita la seguente: “anche” e il terzo periodo e’ sostituito dal
    seguente: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono
    definiti i criteri e le modalita’ di trasferimento alle autorita’
    competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.”.
    Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico

  1. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
    91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
    116, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “L’autorita’
    procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
    conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
    1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede
    di conferenza dei servizi e’ di trenta giorni.”;
  2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la
    mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
    bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento
    sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e
    mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla
    base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e
    delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei
    commissari per l’emergenza, dei commissari straordinari per il
    dissesto e delle autorita’ di bacino distrettuale. Per essere ammessi
    al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
    progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
    monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
  3. All’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    “4-bis. Nelle more dell’adozione dei piani ai sensi dell’articolo
    67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione
    delle aree a pericolosita’ e rischio dei piani stralcio relativi
    all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita’ di bacino
    di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla
    realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal
    verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da
    approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
    proprio atto dall’Autorita’ di bacino distrettuale, d’intesa con la
    Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
    Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
    integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67,
    comma 1.
    4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono
    effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste
    dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
    territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di
    consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
    dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, l’Autorita’ di
    bacino distrettuale puo’ adottare, sulla base del parere della
    Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
    vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione
    dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.”.
    Art. 55 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
  4. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 9:
    1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
    “L’avvio della procedura di nomina e’ reso noto nel sito internet
    istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare nonche’ dell’ente parco interessato. Non puo’
    essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia’ ricoperto tale
    carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
    Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di
    inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi di cui al decreto
    legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;
    2) al comma 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    “L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le
    procedure di cui al primo periodo del presente comma.”;
    3) dopo il comma 11, e’ inserito il seguente: “11-bis. La gestione
    amministrativa dei parchi nazionali e’ affidata al direttore del
    parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei
    programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
    e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
    lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del
    2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti
    anche a rilevanza esterna.”;
    4) dopo il comma 14, e’ inserito il seguente: “14-bis. Per la
    realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la
    possibilita’ di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza
    pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa’
    di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
    296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica.”;
    b) all’articolo 11:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso
    di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
    all’amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un
    commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre
    mesi.”;
    2) al comma 6, dopo le parole “e’ approvato dal Ministro
    dell’ambiente” sono aggiunte le seguenti “su proposta dell’Ente
    parco”, e dopo le parole “e comunque d’intesa con le regioni e le
    province autonome interessate” sono inserite le seguenti: “che si
    esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l’intesa si intende
    acquisita”;
    c) all’articolo 12:
    1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola “predisposto” sono
    aggiunte le seguenti: “e adottato”, e il terzo periodo e’ soppresso.
    2) al comma 4:
    2.1. al primo periodo le parole “adottato e’ depositato per
    quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3
    adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente parco e’ depositato per
    sessanta giorni”;
    2.2. al secondo periodo, le parole “Entro i successivi quaranta
    giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro tale termine”;
    2.3. al terzo periodo la parola “centoventi” e’ sostituita dalla
    seguente: “sessanta”, nonche’ le parole “emana il provvedimento
    d’approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “approva il piano
    tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
    di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente parco nella
    qualita’ di autorita’ procedente, e nel cui ambito e’ acquisito il
    parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
    attivita’ culturali e per il turismo”;
    2.4. il quarto periodo e’ sostituito dal seguente “Qualora il piano
    non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da
    parte dell’Ente parco, esso e’ approvato, in via sostitutiva e previa
    diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con
    decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’
    culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
    paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei
    beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi
    dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo.”.
    d) dopo l’articolo 13 e’ inserito il seguente:
    “Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e
    sociale)
  5. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco
    approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
    nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
    edilizia da realizzare nelle zone di cui all’articolo 12, comma 2,
    lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
    2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,
    salvo che l’intervento non comporti una variante degli strumenti
    urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’Ente parco. In caso di
    non conformita’ il direttore del parco annulla il provvedimento
    autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.”;
    e) all’articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
    statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
    alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
    stati gia’ affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli
    destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
    in concessione gratuita all’Ente parco ai fini della tutela
    dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso
    richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
    richiesta dello stesso ente parco. “L’ente parco provvede alla
    gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
    vigente”.
    1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo’ essere rinnovata
    allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del
    soggetto competente.
    1-quater. L’Ente parco puo’ concedere tali beni in uso a terzi
    dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di
    beni demaniali all’ente parco non modifica la titolarita’ di tali
    beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.”.
  6. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia’ iscritti
    all’albo di idonei all’esercizio dell’attivita’ di direttore di
    parco, il termine di cui all’articolo 9, comma 11, ultimo periodo,
    della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,
    decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
  7. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
    le parole “dal Ministro” sono sostituite con le seguenti: “dalla
    direzione generale competente in materia del Ministero”.
    Capo III
    Semplificazioni in materia di green economy
    Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche’ di spalma incentivi

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
    “6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
    produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
    ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
    valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle
    variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto
    proposto.”;
    b) all’articolo 5, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    “3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
    individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
    interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
    autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione
    unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
    diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
    autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
    abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto
    disposto dall’articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
    sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli
    interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
    ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
    fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
    dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne’ delle opere
    connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
    di assoggettabilita’ e valutazione di impatto ambientale di cui al
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
    c) all’articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: “, fermo restando l’articolo 6-bis e l’articolo 7-bis, comma
    5.”;
    d) dopo l’articolo 6, e’ inserito il seguente:
    “Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
  2. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,
    ne’ sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque
    denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della
    dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
    e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area
    occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
    potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono
    nelle seguenti categorie:
    a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
    della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
    delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
    non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
    b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
    anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
    componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto,
    comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
    al 15 per cento e una variazione dell’altezza massima dal suolo non
    superiore al 20 per cento;
    c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
    sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
    nonche’, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
    comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
    dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
    cui i moduli sono collocati;
    d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
    portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche
    dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
    superiore al 15 per cento.
  3. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
    impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
    al comma 1, il proponente presenta all’autorita’ competente per la
    medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
    dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
    modalita’ di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
    altra valutazione gia’ avviata, ivi incluse quelle ambientali.
  4. Con le medesime modalita’ previste al comma 1, al di fuori delle
    zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
    1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
    Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi’ realizzabili i
    progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
    coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo ,
    nonche’ i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono
    installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di
    edifici su cui e’ operata la completa rimozione dell’eternit o
    dell’amianto.
  5. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilita’
    degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse
    presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
    dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
    progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
    attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
    igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
    dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
    alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
  6. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche
    su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione
    energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie
    di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
    economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
    del 29 giugno 2016, e’ qualificato come ottenuto da potenziamento non
    incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in
    attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
    sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita’ di
    svolgimento delle attivita’ di controllo ai sensi dell’articolo 42.”.
  7. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
    2003, n. 387, dopo le parole “nonche’ le opere connesse e le
    infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
    impianti stessi,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi gli
    interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
    interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
    riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,”.
  8. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
    di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 1,
    comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
    possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
    predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla
    data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
    provvedimenti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto
    legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali
    impianti, separate graduatorie.
  9. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
    cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
    che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
    dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
    stesso comma 3, e con l’applicazione di una decurtazione percentuale
    della tariffa di riferimento, pari ad un’ulteriore riduzione di 5
    punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
    impianti a registri, la tariffa di riferimento e’ ridotta di 3 punti
    percentuali.
  10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1,
    comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
    possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l’applicazione
    delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
  11. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
    delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
    delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell’articolo
    24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  12. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
    apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole “Nel caso in cui le violazioni
    riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
    rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE” sono
    aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui
    all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241″.
    b) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: “Nei casi in cui,
    nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
    verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
    di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 ovvero
    nell’ambito di attivita’ di verifica, il GSE riscontri la non
    rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
    alla data di presentazione del progetto e tali difformita’ non
    derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
    mendaci rese dal proponente, e’ disposto il rigetto dell’istanza di
    rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento
    dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
    precedente, secondo le modalita’ di cui al comma 3-ter”;
    c) al comma 3-ter dopo le parole “Per entrambe le fattispecie
    indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia’ approvate” sono
    aggiunte le seguenti: “relative ai progetti standard, analitici o a
    consuntivo” e le parole “relative ai progetti medesimi” sono
    soppresse.
  13. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
    di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
    annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a
    quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
    incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche’
    di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
    entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
    straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e’
    intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del
    Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
    atto della documentazione gia’ nella propria disponibilita’ e di
    eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
    proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
    il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
    dell’istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
    al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
    dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
    GSE e’ oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
    di condanna, anche non definitiva.
    Art. 57 Semplificazione delle norme per la realizzazione
    di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
  14. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
    veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti
    necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu’
    punti di ricarica per veicoli elettrici.
  15. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
    elettrici puo’ avvenire:
    a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
    quelli di edilizia residenziale pubblica;
    b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
    c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
    d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
    pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
  16. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
    infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della
    normativa vigente in materia di sicurezza, e’ effettuata in
    conformita’ alle disposizioni del codice della strada di cui al
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
    regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
    dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
    e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
    soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
    disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al
    citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e
    attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma
    l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
    dell’articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
    caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
    elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione
    di conformita’ e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle
    leggi vigenti.
  17. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e
    d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
    stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
    ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli
    punti di ricarica.
  18. All’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole “in carica” sono
    aggiunte, in fine, le seguenti: “; in caso di sosta a seguito di
    completamento di ricarica, la sosta e’ concessa gratuitamente al
    veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora.
    Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore
    7″.
  19. Con propri provvedimenti, adottati in conformita’ ai rispettivi
    ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della
    strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, l’installazione la realizzazione e la gestione
    delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
    presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
    in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
    garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
    degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
    circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un
    punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
  20. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o
    concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
    di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla
    base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una
    eventuale suddivisione in lotti.
  21. Un soggetto pubblico o privato puo’ richiedere al comune che non
    abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente
    proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
    l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale
    gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
    c) e d), anche solo per una strada o un’area o insieme di esse.
  22. I comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del canone
    di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di
    spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli
    stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia
    rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
    deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
    ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
    rimarranno nella disponibilita’ del pubblico.
  23. In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione di cui
    al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le
    condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per
    l’intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo
    pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
    applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per
    cento dell’importo.
  24. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
    plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 95 del
    decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito da una
    dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
    all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui
    risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di
    telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia
    della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
    i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
    sottomissione previsti dalla normativa vigente.
  25. L’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
    entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura
    dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,
    applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori
    del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
    dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre
    2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad
    energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non
    superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
  26. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
    esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61
    del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
    vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
    Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
    per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui
    all’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
    il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
  27. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
    commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
  28. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
    3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
    dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
  29. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
    sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
    del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
    con le disposizioni del presente articolo.
  30. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
    pubbliche interessate provvedono alle attivita’ previste con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.
    Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri
paesi

  1. L’articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’
    sostituito dal seguente:
    “Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
    Stati membri)
  2. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono
    promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti
    statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi
    agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi
    seguenti.
  3. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri
    dell’Unione europea verso l’Italia:
    a) gli accordi sono promossi allorche’, sulla base dei dati
    statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio
    di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato
    raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
    b) l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i
    progetti comuni e’ non superiore al valore medio ponderato
    dell’incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
    impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell’anno
    precedente a quello di stipula dell’accordo;
    c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita’ che
    assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
    la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
    raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
    rinnovabili.
  4. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
    progetti comuni di cui al comma 1 e’ assicurata dalle tariffe
    dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalita’ fissate
    dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas successivamente alla
    stipula di ciascun accordo.
  5. Nel caso di trasferimenti statistici dall’Italia verso altri
    Stati membri o regioni dell’Unione europea:
    a) l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota
    di energia proveniente dal progetto comune, e’ determinata in modo da
    assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
    b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
    degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
    avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante
    valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
    criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
    c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
    direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
    e sono destinati, secondo modalita’ stabilite dall’ARERA sulla base
    di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
    riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle
    fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad
    altre finalita’ connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030
    eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
  6. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
    stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
    dell’energia trasferita.
  7. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo’
    comprendere operatori privati.”.
    Art. 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
  8. All’articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
    dopo le parole “agevolata e sovvenzionata,” sono inserite le
    seguenti: “nonche’ i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti”.
  9. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo
    2010, n. 66, dopo le parole “anche per impianti di potenza superiore
    a 200 kW” sono aggiunte le seguenti: “, nei limiti del proprio
    fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
    riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.
    Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali

  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
    trasmissione dell’energia elettrica e della rete nazionale di
    trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
    Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo
    50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
    dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
    ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
    n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
    di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
    stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
    dallo stesso articolo 50.
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
    trasmissione dell’energia elettrica individuate nei decreti del
    Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
    Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
    nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
    10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
    pubblico secondo le modalita’ di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
  3. Il comma 12 dell’articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno
    2011, n. 93, e’ sostituito dal seguente: “12. Terna S.p.A. predispone
    ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
    della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
    materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
    sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
    Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
    sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
    territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
    conto delle valutazioni formulate dall’ARERA in esito alla procedura
    di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
    sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
    dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita’ e alle
    congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche’ gli investimenti
    programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
    successivo e una programmazione temporale dei progetti di
    investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
    l’attivita’ di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica
    attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
    1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
    sviluppo economico e all’ARERA un documento sintetico degli
    interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
    da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
    interventi inclusi nei precedenti Piani.”.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
    327, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo
    le parole “dell’uso civico” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il
    caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
    per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso
    civico”;
    b) all’articolo 6, dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente: “9-bis
    L’autorita’ espropriante, nel caso di opere di minore entita’, puo’
    delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei
    propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della
    delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
    ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
    cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di
    societa’ controllate nonche’ di societa’ di servizi ai fini delle
    attivita’ preparatorie.”;
    c) all’articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
    seguenti:
    “2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
    venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba
    svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico
    disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di
    cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
    presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle
    lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto
    legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e’ realizzata a
    integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con
    l’apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
    la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
    articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del
    decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
    l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente
    competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla
    data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle
    attivita’ svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA
    puo’ essere adottato in pendenza della verifica di cui all’articolo
    25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso
    essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.
    2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
    normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di
    denuncia di inizio attivita’ i rifacimenti di metanodotti esistenti,
    necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul
    medesimo tracciato, nonche’ le relative dismissioni dei tratti
    esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,
    sono altresi’ realizzabili tramite regime di denuncia di inizio
    attivita’ anche i rifacimenti di metanodotti che, restando
    all’interno della relativa fascia di servitu’, si discostino dal
    tracciato esistente.”.
  5. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
    appartate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e’ inserito il seguente: “La
    Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
    della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto
    1990, n. 241, accertano in via definitiva l’esistenza di usi civici e
    la compatibilita’ dell’opera con essi ai fini dell’applicazione
    dell’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
    Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
    b) dopo il comma 4-quaterdecies, e’ aggiunto il seguente:
    “4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
    rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
    al regime di inizio attivita’ previsto al comma 4-sexies le
    ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
    obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
    siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
    massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
    dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
    all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita’ tecnica e
    della normativa tecnica vigente, sono altresi’ realizzabili tramite
    regime di inizio attivita’ previsto al comma 4-sexies le
    ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
    effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
    margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
    esterno della trincea di posa.”.
  6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita’ produttive
    nella regione Sardegna, garantendo l’approvvigionamento di energia
    all’isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
    d’Italia, assicurando al contempo la compatibilita’ con l’ambiente e
    l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
    industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
    centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e’ considerato
    parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
    l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
    naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
    gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
    rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
    fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
    stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
    procedura per consentire la presentazione di richieste di
    allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
    infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita’
    propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
  7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
    finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
    decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
    puo’ avvalersi, nel limite di dieci unita’, di personale dell’area
    funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
    esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico
    ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all’Agenzia nazionale
    per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
    sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
    S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
    altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita’ di
    servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
    competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
    di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
    dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma
    14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in
    fuori ruolo e’ reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
    numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di
    provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
    Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica

  1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione
    elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto
    dell’ambiente e dell’efficienza energetica, il Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le
    attivita’ culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente
    e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della
    Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
    semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
    costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
    di distribuzione.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione
    delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una
    autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
    infrastrutture indispensabili all’esercizio delle infrastrutture
    secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,
    individuati i casi per i quali puo’ trovare applicazione una
    procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
    lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
    ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di
    qualunque tipologia, puo’ trovare applicazione il meccanismo
    dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul
    territorio nonche’ sugli interessi dei privati, in virtu’ della
    preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla
    tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
    entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
  3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
    mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee
    guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
    statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
    provvedono alle finalita’ del presente articolo ai sensi dei
    rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Nelle more dell’adozione delle linee guida, ai procedimenti
    autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di
    distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del
    1. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
      dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il Sistema
      informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma
      1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi’ utilizzato
      dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
      valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un
      celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
      l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.”.
      Art. 62

Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia

  1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
    il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    “2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
    esistente soggetti all’autorizzazione unica di cui al presente
    articolo quelli che producono effetti negativi e significativi
    sull’ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica
    superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
    autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
    sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e’
    subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
    sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
    prevista dell’intervento, fermo restando il pagamento del contributo
    di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
    E’ fatta salva l’acquisizione, ove necessario, dell’autorizzazione di
    cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
    2-ter. Ferma restando, ove necessario, l’acquisizione
    dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo
    22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili
    o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno
    dell’area di centrale che non risultano connessi al funzionamento
    dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
    30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
    realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita’.
    Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori,
    presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al
    Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita’,
    accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
    abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione
    del progettista che attesti la compatibilita’ del progetto con gli
    strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
    nonche’ il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
    dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree
    sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
    riscontri l’assenza in tutto o in parte della documentazione
    necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio
    attivita’, invita il gestore all’integrazione, con sospensione del
    termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di
    trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
    economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il
    Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza di una o
    piu’ delle condizioni stabilite, notifica al gestore l’ordine
    motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
    attestazione del professionista abilitato, informa l’autorita’
    giudiziaria e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza.
    E’ comunque fatta salva la facolta’ di ripresentare la dichiarazione,
    con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
    alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
    intervengano comunicazioni di non effettuazione dell’intervento,
    l’attivita’ si intende consentita. Ultimato l’intervento, il soggetto
    incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo
    economico il certificato di collaudo finale dell’opera. La
    sussistenza del titolo a effettuare l’intervento e’ provata con la
    copia della segnalazione certificata di inizio attivita’ da cui
    risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco
    dei documenti presentati a corredo del progetto, l’attestazione del
    professionista abilitato nonche’ gli atti di assenso eventualmente
    necessari.
    2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
    elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi
    inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
    elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e’ autorizzata in base
    alle seguenti procedure:
    a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di
    aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
    non piu’ operativi o in corso di dismissione o ubicati all’interno di
    aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica
    alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in
    servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
    di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
    comportino estensione delle aree stesse, ne’ aumento degli ingombri
    in altezza rispetto alla situazione esistente, ne’ richiedano
    variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati
    mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
    all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
    assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
    di cui alla lettera b);
    b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di
    aree gia’ occupate da impianti di produzione di energia elettrica
    alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
    termici in servizio, nonche’ gli impianti “stand-alone” ubicati in
    aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
    autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
    dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all’articolo
    1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti
    ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la
    produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
    l’autorizzazione e’ rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
    c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di
    produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
    autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
    dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti
    di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di
    cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico
    inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e’ attivita’ libera
    e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
    l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
    22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei pareri, autorizzazioni o nulla
    osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
    specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di
    sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla
    connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione
    nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione
    elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli
    stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al
    Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta
    giorni, puo’ formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
    connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
    individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere
    comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
    raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di
    energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
    Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
    tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale
    la data di entrata in esercizio degli impianti.”.
    Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta
delle acque

  1. Al fine del miglioramento della funzionalita’ delle aree
    forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,
    entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio
    forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo
    sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green new deal
    europeo. Il programma straordinario e’ composto da due sezioni, la
    Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una
    descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
    prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
    restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo
    quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
    2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su
    iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del
    programma e’ destinato al sostegno della realizzazione di piani
    forestali di area vasta di cui all’articolo 6 del citato decreto
    legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici
    regionali almeno decennali, che consentano di individuare le
    vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi
    migliorativi e manutentivi nel tempo.
  2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
    Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di
    interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
    ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento
    funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
    consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi
    danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
    regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
    attuatori.
  3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
    forestali, di cui al comma 2, e’ adottato previa intesa con la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
    Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi
    dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
    dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli
    interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province
    autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
    fondi.
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
    opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
    disponibilita’ di Enti irrigui con personalita’ di diritto pubblico o
    che svolgono attivita’ di pubblico interesse, anche riconosciuti con
    le modalita’ di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono
    essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori
    di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
    destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
    l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
    deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente
    le somme oggetto del vincolo. E’ nullo ogni pignoramento eseguito in
    violazione del vincolo di destinazione e la nullita’ e’ rilevabile
    anche d’ufficio dal giudice. La impignorabilita’ di cui al presente
    comma viene meno e non e’ opponibile ai creditori procedenti qualora,
    dopo la adozione da parte dell’organo amministrativo della
    deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme
    oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per
    titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine
    cronologico delle fatture cosi’ come pervenute per il pagamento o, se
    non e’ prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
    dell’Ente stesso
  5. Al fine di garantire la continuita’ di prestazioni
    indispensabili alle attivita’ di manutenzione delle infrastrutture
    irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del
    personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
    trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
    essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui
    scadenza e’ prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,
    possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
    a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021 si
    provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
    coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6,
    della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta
    a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i
    medesimi anni, le somme gia’ assegnate con le delibere CIPE n.
    53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di
    competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
    forestali. Ai medesimi interventi puo’ concorrere anche quota parte
    delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole
    forestali nel riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14,
    della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e
    delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le
    occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente
    articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
    a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
    pubblica.
    Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a
favore di progetti del green new deal

  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86,
    della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto
    conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
    programmazione economica puo’ emanare entro il 28 febbraio di ogni
    anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al
    Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
    europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in
    materia di Green deal europeo:
    a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia
    pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie
    a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
    b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita’
    sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti
    volti a favorire l’avvento della mobilita’ multimodale automatizzata
    e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entita’ delle
    emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
    intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
    digitalizzazione.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel
    limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni
    successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente
    dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell’esercizio
    delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31
    marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti
    nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle
    finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
    interministeriale per la programmazione economica da adottare entro
    il 30 settembre 2020, che disciplina:
    a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attivita’
    istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e
    alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli
    obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in
    relazione ai medesimi obiettivi;
    b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture
    assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che
    da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
    previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni
    pubbliche;
    c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo,
    incluse le modalita’ di esercizio dei diritti nei confronti del
    debitore e l’attivita’ di recupero dei crediti;
    d) le modalita’ con le quali e’ richiesto al Ministero
    dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indennizzo a valere
    sul fondo di cui al comma 5 e le modalita’ di escussione della
    garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,
    nonche’ la remunerazione della garanzia stessa;
    e) ogni altra modalita’ operativa rilevante ai fini dell’assunzione
    e gestione degli impegni;
    f) le modalita’ con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al
    Ministero dell’economia e delle finanze degli esiti della
    rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi
    di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle
    condizioni di validita’ ed efficacia della garanzia.
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al
    comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e’
    subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
    economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
  4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
    disciplinate dal comma 1, e’ accordata di diritto la garanzia dello
    Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita’ sara’
    registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
    Stato e’ esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
    rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
    onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
    garanzie.
  5. Per l’anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui
    all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono
    interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di
    cui al comma 4 mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria
    centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo
    periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
    versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni
    trattenute da SACE S.p.A. per le attivita’ svolte ai sensi del
    presente articolo e risultanti dalla contabilita’ di SACE S.p.A.,
    salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli
    esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
    copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
    il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
    citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
    definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai
    sensi del comma 2.
  6. All’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole “, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ individuato
    l’organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con
    le finalita’ del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
    migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili
    interventi, i criteri, le modalita’ e le condizioni per il rilascio
    delle garanzie di cui al comma 86,” sono soppresse;
    b) dopo le parole: “in quote di capitale di rischio e/o di debito
    di cui al comma 87,” sono aggiunte le seguenti: “e’ stabilita”.
  7. Per l’anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere
    assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato
    interministeriale per la programmazione economica.
    Art. 65 Entrata in vigore
  8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 16 luglio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei
    ministri Dadone, Ministro per la pubblica
    amministrazione Lamorgese, Ministro dell’interno Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell’economia e
    delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo
    economico Bellanova, Ministro delle politiche
    agricole alimentari e forestali Costa, Ministro dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare De Micheli, Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti Franceschini, Ministro per i beni e
    le attivita’ culturali e per il
    turismo Speranza, Ministro della salute Pisano, Ministro per l’innovazione
    tecnologica e la digitalizzazione Boccia, Ministro per gli affari
    regionali e le autonomie Amendola, Ministro per gli affari
    europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede